31983R2604

Regolamento (CEE) n. 2604/83 della Commissione del 16 settembre 1983 relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, in Italia, e nel Regno Unito di tessuti di fibre tessili sintetiche (categoria 3) originari dell' Indonesia

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 17/09/1983 pag. 0018 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2604/83 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1983

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, in Italia, e nel Regno Unito di tessuti di fibre tessili sintetiche (categoria 3) originari dell'Indonesia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di tessuti di fibre tessili sintetiche (categoria 3) elencati in allegato, originari dell'Indonesia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82, è stata notificata il 20 giugno 1983 una domanda di consultazione all'Indonesia;

considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito dei prodotti della categoria 3, originari dell'Indonesia, sono state subordinate a limiti quantitativi provvisori dal 20 giugno al 19 settembre 1983 con regolamento (CEE) n. 2042/83 della Commissione (2);

considerando che le consultazioni tenutesi con l'Indonesia non hanno avuto una conclusione definitiva per quanto riguarda i problemi sollevati;

considerando che, in queste circostanze, è opportuno subordinare le importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito dei prodotti della categoria 3, originari dell'Indonesia, a limiti quantitativi dal 20 giugno al 31 dicembre 1983; che, per gli anni dal 1984 al 1986 saranno stabiliti, più tardi, dei limiti in funzione dell'esito finale delle consultazioni;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Indonesia verso la Francia, l'Italia e il Regno Unito tra il 20 giugno 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti per il 1983;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di prodotti originari dell'Indonesia, della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Indonesia verso i suddetti Stati membri prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2042/83 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2042/83 dall'Indonesia verso i suddetti Stati membri continuano ad essere soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dall'Indonesia verso i suddetti Stati membri a decorrere dal 20 giugno 1983 e immessi in libera pratica sono detratti dai limiti quantitativi stabiliti per il 1983. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetta spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2042/83.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2042/83 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

(2) GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 26.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dal 20 giugno al 31 dicembre 1983 // // // // // // // // // 3 // 56.07 A // 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49 // Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia // Indonesia // F I UK // Tonnellate // 270 135 325 // // // // // // // //