Regolamento (CEE) n. 2446/83 della Commissione del 30 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari del Cile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 241 del 31/08/1983 pag. 0012 - 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2446/83 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari del Cile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per il vasellame e gli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 474 100 ECU; che, in data 29 agosto 1983, l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Cile, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Cile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 3 settembre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Cile: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 69.11 // Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1983. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente (1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.