31983R2289

Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 11/08/1983 pag. 0015 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0050


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2289/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario di franchigie doganali (1), in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 ha sostituito, negli articoli da 70 a 78, il regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati (2); che occorre, pertanto, sostituire il regolamento (CEE) n. 2783/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1028/79 (3), con un nuovo regolamento che fissi le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83, qui di seguito denominato « regolamento di base ».

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA ISTITUTI O ORGANISMI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

A. Obbligazioni dell'istituto o organismo destinatario

Articolo 2

1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti di cui all'articolo 71, all'articolo 72, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 74 del regolamento di base comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di:

- avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;

- prenderli a carico nel proprio inventario;

- utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dai suddetti articoli;

- facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

2. Il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che egli ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impiego di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al precedente capoverso sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.

B. Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione

Articolo 3

1. Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 77, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del regolamento di base, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto destinato ai minorati è tenuto, a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2.

2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza di un esemplare di controllo T n. 5, ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/77, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere una delle seguenti menzioni nella casella 104, alla voce « altri »:

- « Oggetto destinato ai minorati, in franchigia dai dazi all'importazione (UNESCO).

Applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 918/83 ».

- « Importafgiftsfrit indfoert genstand bestemt til handicappede (UNESCO).

Anvendelse af artikel 77, stk. 2, afsnit 2, i forordning (EOEF) nr. 918/83 ».

- « Abgaberfreier Gegenstand fuer Behinderte (UNESCO).

Anwendung von Artikel 77, Absatz 2, zweiter Unterabsatz, der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 ».

- « Eídi eisagómena atelós, os pros toys eisagogikoýs dasmoýs, proorizómena gia ta meionektoýnta átoma (UNESCO).

Efarmogí toy árthroy 77 parágrafos 2 déftero edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 918/83 ».

- «Article for handicapped persons - to be admitted free of import duties (UNESCO).

Implementation of Article 77 (2) (second subparagraph) of Regulation (EEC) No 918/83».

- « Objet destiné aux personnes handicapés, en franchise des droits à l'importation (UNESCO).

Application de l'article 77 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 918/83 ».

- «Voorwerp bestemd voor handicapten, met vrijstelling van rechten bij invoer (UNESCO).

Toepassing artikel 77, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 918/83».

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti destinati ai minorati e agli strumenti da impiegare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, e dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 71, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 4

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai ciechi ai sensi dell'articolo 71, primo comma, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 5

Fino a quando non si constati con decisione della Commissione, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 8, paragrafi 3 o 4, che l'ammissione in franchigia degli oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di base è suscettibile di pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti, la franchigia viene accordata senza procedere alla verifica della condizione di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 6

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai minorati ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative all'oggetto considerato:

a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per l'oggetto, la presunta classificazione di questo nella tariffa doganale comune, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che permettano di considerarlo come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualemente, del fornitore;

c) il paese d'origine dell'oggetto;

d) il luogo di destinazione dell'oggetto;

e) l'uso cui è destinato l'oggetto;

f) il prezzo dell'oggetto o il suo valore in dogana;

g) il numero degli esemplari dello stesso oggetto;

h) il termine di consegna previsto;

i) la data dell'ordinazione, se l'oggetto è già stato ordinato.

A corredo della domanda deve essere allegata la documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dell'oggetto.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 6.

Articolo 8

1. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, di loro propria iniziativa oppure a richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni, ivi compresa la documentazione tecnica, di cui dispongono per consentire ad essa di valutare se l'ammissione di un determinato oggetto in franchigia dai dazi doganali sia tale da pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti.

2. Qualora la Commissione, in base alle informazioni in suo possesso, sia del parere che l'importazione in franchigia dai dazi di un oggetto è tale da pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti, essa convoca al più presto un gruppo di esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri, che si riunisce nell'ambito del comitato delle franchigie doganali per esaminare il caso o i casi particolari.

Le informazioni di cui dispone la Commissione sono comunicate agli esperti al più presto.

3. Qualora l'esame cui si procede in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 riveli che l'importazione di un oggetto in franchigia dai dazi doganali potrebbe pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti, la Commissione adotta una decisione con cui stabilisce che l'oggetto considerato non soddisfa le condizioni prescritte per essere ammesso in franchigia.

4. In caso di urgenza, la Commissione, senza attendere l'esame degli esperti degli Stati membri previsto dal paragrafo 2, può adottare la decisione di cui al paragrafo 3.

Tale decisione ha carattere provvisorio e deve essere confermata o annullata dalla Commissione quando si sia proceduto all'esame previsto dal paragrafo 2.

In attesa della conclusione di tale procedura, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione dell'oggetto di cui alla domanda in regime di sospensione dai dazi all'importazione, mediante l'impegno dell'istituto o dell'organismo destinatario di pagare i dazi qualora la decisione della Commissione fosse confermata.

Le autorità competenti possono subordinare tale sospensione dai dazi alla costituzione di una garanzia, alle condizioni da esse determinate.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate allo Stato membro interessato o agli Stati membri interessati non appena sono state adottate. Tale notifica è oggetto di rapida pubblicazione, eventualmente sotto forma abbreviata, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

6. Almeno una volta all'anno, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, effettua un esame approfondito della situazione con il gruppo di esperti di cui al paragrafo 2, al fine di stabilire se occorra abrogare tutte o alcune delle decisioni che escludono taluni oggetti dal beneficio della franchigia.

Articolo 9

1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario non sia in grado di determinare se l'oggetto di cui alla domanda prevista dall'articolo 6 debba essere considerato come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati, la domanda e la relativa documentazione tecnica sono trasmesse alla Commissione affinché quest'ultima possa avviare la procedura prevista dai paragrafi da 2 a 6.

In attesa della conclusione di tale procedura, l'autorità competente può autorizzare l'importazione dell'oggetto di cui alla domanda in regime di sospensione dai dazi all'importazione mediante l'impegno dell'istituto o dell'organismo destinatario di pagare i dazi qualora non fosse accordata la franchigia.

L'autorità competente può subordinare tale sospensione dai dazi alla costituzione di una garanzia, alle condizioni da essa determinate.

2. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda, la Commissione ne trasmette copia con relativa documentazione agli Stati membri. 3. Se, entro tre mesi dalla data di invio di tale comunicazione, nessuno Stato membro ha trasmesso alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dell'oggetto di cui trattasi, si ritengono soddisfatte le condizioni prescritte per l'ammissione in franchigia di tale oggetto. La Commissione notifica tale situazione allo Stato membro interessato entro le due settimane successive alla scadenza del termine stabilito. Tale notifica è oggetto di rapida pubblicazione, eventualmente in forma abbreviata, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

4. Se, entro il termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3, uno Stato membro ha comunicato alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dell'oggetto in questione, la Commissione convoca al più presto un gruppo di esperti composto da rappresentati di tutti gli Stati membri che si riunisce nel quadro del comitato delle franchigie doganali, al fine di esaminare il caso specifico.

Le obiezioni di cui al comma precedente devono essere motivate. Tale motivazione deve indicare le ragioni per le quali detto oggetto non dovrebbe essere considerato appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati.

La Commissione trasmette immediatamente l'insieme delle informazioni ricevute agli Stati membri.

5. Qualora l'esame effettuato conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 riveli che l'oggetto per il quale è richiesta la franchigia deve essere considerato appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che l'oggetto considerato soddisfa le condizioni prescritte per essere ammesso in franchigia.

In caso contrario, la Commissione adotta una decisione con cui stabilisce che l'oggetto considerato non soddisfa le condizioni richieste per essere ammesso in franchigia.

Le decisioni della Commissione sono notificate allo Stato membro interessato entro il termine di due settimane. Tali decisioni sono oggetto di rapida pubblicazione, eventualmente in forma abbreviata, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

6. Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione quest'ultima non ha adottato la decisione di cui al paragarafo 5, si ritengono soddisfatte le condizioni prescritte per l'ammissione in franchigia dell'oggetto di cui alla domanda.

Articolo 10

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 11

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai minorati ai sensi dell'articolo 74 del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le stesse indicazioni prescritte dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e deve essere corredata di una documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e specificazioni tecniche dell'oggetto.

Tale domanda deve inoltre indicare:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore;

b) l'attestato del richiedente secondo cui gli oggetti per i quali è richiesta la franchigia sono effettivamente offerti all'istituto o all'organismo in questione senza controprestazione commerciale di alcun genere, in particolare di natura pubblicitaria.

Articolo 12

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui all'articolo 11.

2. L'autorità competente autorizza l'ammissione in franchigia dai dazi doganali dell'oggetto in questione soltanto qualora sia stato dimostrato che il donatore non trae alcun profitto, diretto o indiretto, di carattere commerciale dal dono offerto all'istituto o all'organismo destinatario.

3. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'istituto o l'organismo destinatario non può accertare, in base alle informazioni di cui dispone, se l'oggetto per il quale è chiesto il beneficio della franchigia debba essere considerato come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati, si applica la procedura prevista dall'articolo 9.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI PEZZI DI RICAMBIO, ELEMENTI O ACCESSORI SPECIFICI E STRUMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, SECONDO COMMA, E DELL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 13

Ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, e dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base, per accessori specifici si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con un oggetto determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.

Articolo 14

Per ottenere l'ammissione in franchigia dei pezzi di ricambio, degli elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, o dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi di informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni prescritte dall'articolo 71, secondo comma, o dall'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base.

Articolo 15

L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'arti- colo 14.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA CIECHI E ALTRE PERSONE MINORATE

Articolo 16

Per l'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti di cui all'articolo 71, primo e secondo comma, del regolamento di base, importati dai non vedenti stessi e per loro proprio uso, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni degli articoli 4, 13, 14 e 15 rispettivamente.

Articolo 17

Per l'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti importati dai minorati stessi e per loro proprio uso si applicano, per quanto di ragione:

- le disposizioni degli articoli da 5 a 10, se trattasi degli oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di base;

- le disposizioni degli articoli 11 e 12, se trattasi degli oggetti di cui all'articolo 74 del regolamento di base;

- le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, se trattasi degli oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base.

Articolo 18

Le autorità competenti possono permettere che la domanda prevista dagli articoli 4, 6 e 11 sia fatto in forma semplificata, allorquando si riferisce a oggetti importati nelle condizioni di cui agli articoli 16 e 17.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Il regolamento (CEE) n. 2783/79 è abrogato.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 8.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 27.