31983R2062

Regolamento (CEE) n. 2062/83 della Commissione del 25 luglio 1983 che deroga alle norme di qualità per i porri

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 26/07/1983 pag. 0023 - 0023


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2062/83 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1983

che deroga alle norme di qualità per i porri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che le norme di qualità per i porri sono state fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981 (3);

considerando che l'esperienza ha dimostrato che le tecniche di raccolta non consentivano di rispettare integralmente i criteri di pulizia, quali sono stati definiti; che le norme di qualità devono tener conto di questa situazione; che è inoltre necessario acquisire un'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme; che è quindi opportuno derogare temporaneamente alle norme di qualità per i porri, senza compromettere la qualità del prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1983/1984 sono introdotte le seguenti deroghe alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81:

Al titolo II « Disposizioni relative alla qualità », al punto B « Classificazione »

i) « Categoria I », dopo il primo comma è aggiunto il testo seguente:

« leggere tracce di terra intorno al tronco sono ammissibili ».

ii) « Categoria II », dopo il primo comma è aggiunto il testo seguente:

« tracce di terra intorno al tronco sono ammissibili ».

iii) « Categoria III », l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - presentare leggere tracce di terra all'esterno ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

(3) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 38.