Regolamento (CEE) n. 2062/83 della Commissione del 25 luglio 1983 che deroga alle norme di qualità per i porri
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 26/07/1983 pag. 0023 - 0023
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2062/83 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1983 che deroga alle norme di qualità per i porri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, considerando che le norme di qualità per i porri sono state fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981 (3); considerando che l'esperienza ha dimostrato che le tecniche di raccolta non consentivano di rispettare integralmente i criteri di pulizia, quali sono stati definiti; che le norme di qualità devono tener conto di questa situazione; che è inoltre necessario acquisire un'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme; che è quindi opportuno derogare temporaneamente alle norme di qualità per i porri, senza compromettere la qualità del prodotto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1983/1984 sono introdotte le seguenti deroghe alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81: Al titolo II « Disposizioni relative alla qualità », al punto B « Classificazione » i) « Categoria I », dopo il primo comma è aggiunto il testo seguente: « leggere tracce di terra intorno al tronco sono ammissibili ». ii) « Categoria II », dopo il primo comma è aggiunto il testo seguente: « tracce di terra intorno al tronco sono ammissibili ». iii) « Categoria III », l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente: « - presentare leggere tracce di terra all'esterno ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7. (3) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 38.