31983R2060

Regolamento (CEE) n. 2060/83 della Commissione del 25 luglio 1983 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 26/07/1983 pag. 0015 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0160
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0160
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0139


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/83 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1983

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando che la classificazione delle varietà di viti ammesse alla coltivazione nella Comunità è stata stabilita da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1469/82 (4);

considerando che l'attitudine alla coltura di certe varietà di viti per uva da vino e una varietà di portinnesto è stata oggetto di esame ed è stata riconosciuta soddisfacente per talune unità amministrative tedesche; che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (5), è opportuno, per queste stesse unità amministrative, classificare le varietà di viti per uva da vino in questione tra le varietà di viti autorizzate provvisoriamente, inserendo la varietà di portinnesto in questione nella classe delle varietà di viti raccomandate;

considerando che dall'esperienza acquisita risulta che i vini ottenuti da determinate varietà di viti per uva da vino e le uve ottenute da una varietà di viti per uva da tavola che figurano da cinque anni nella classe delle varietà autorizzate per talune unità amministrative francesi possono essere considerate come normalmente di buona qualità; che è pertanto appropriato classificare tale varietà tra le varietà raccomandate per le stesse unità amministrative con il disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che l'attitudine alla coltura di determinate varietà di viti per uva da vino che figurano da almeno cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate per talune unità amministrative francesi è stata riconosciuta soddisfacente, in particolare per quanto concerne la varietà Muscat de Hambourg N che consente di rafforzare le caratteristiche gustative di vini ottenuti da varietà scarsamente aromatiche; che è pertanto opportuno classificare dette varietà definitivamente tra le varietà di viti autorizzate per le stesse unità amministrative, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 347/79, dato che lo Stato membro in questione ha preso le disposizioni necessarie per garantire che tale classificazione non rimetterà in causa il carattere accessorio dell'utilizzazione di queste varietà di viti ai fini della vinificazione;

considerando che, nella stessa circostanza, è opportuno rettificare un errore materiale nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato in conformità delle indicazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1983. Tuttavia, i punti II, 11, lettera b), secondo trattino, e III dell'allegato si applicano rispettivamente a decorrere dal 1o settembre 1981 e dal 23 febbraio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.

(3) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 159 del 10. 6. 1982, pag. 21.

(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

ALLEGATO

I. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81, titolo I, sottotitolo I, il punto II « Repubblica federale di Germania » è modificato come segue (l'inserimento delle varietà di viti ha luogo nel posto indicato per ordine alfabetico):

1. Regierungsbezirk Koeln:

nella classe delle varietà di viti autorizzate vengono aggiunte le varietà Bacchus B (***), Dornfelder (***), Dunkelfelder (***), Reichensteiner B (***) e Wuerzer B (***).

II. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81, titolo I, il punto IV « Francia » è modificato come sotto indicato (l'inserimento delle varietà di viti ha luogo nel posto indicato per ordine alfabetico):

4. Dipartimento delle Alpes de Haute-Provence:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Chardonnay B ed Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- vengono soppresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Gros Vert e la varietà Muscat de Hambourg N.

5. Dipartimento delle Hautes-Alpes:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Chardonnay B ed Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- vengono soppresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

6. Dipartimento delle Alpes-Maritimes:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate:

- viene soppresso il riferimento alla nota (34) dopo la varietà Chardonnay B,

- viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate:

- vengono soppresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

7. Dipartimento dell'Ardèche, punti A e B:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

9. Dipartimento dell'Ariège:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

11. Dipartimento dell'Aude, punti A e B:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene aggiunta la varietà Muscat de Hambourg N.

12. Dipartimento dell'Aveyron:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (****) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

13. Dipartimento delle Bouches-du-Rhône:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Chardonnay B ed Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- vengono soppresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,

- viene soppresso il segno (****) dopo la varietà Gros Vert e la varietà Muscat de Hambourg N.

15. Dipartimento del Cantal, punto A:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

16. Dipartimento della Charente:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

19. Dipartimento della Corrèze:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

20. Dipartimenti della Haute-Corse e della Corse du Sud:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Egiodola N e Muscat d'Alexandrie B;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- vengono soppresse le varietà Egiodola N e Muscat d'Alexandrie B,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

24. Dipartimento della Dordogne:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

26. Dipartimento della Drôme:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

30. Dipartimento del Gard:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

31. Dipartimento della Haute-Garonne:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N. 32. Dipartimento del Gers:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

33. Dipartimento della Gironde:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

34. Dipartimento dello Hérault:

viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Servant B.

36. Dipartimento dell'Indre:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

37. Dipartimento dell'Indre-et-Loire:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

38. Dipartimento dell'Isère:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

40. Dipartimento delle Landes:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

41. Dipartimento del Loir-et-Cher:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

42. Dipartimento della Loire:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

44. Dipartimento della Loire-Atlantique:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

45. Dipartimento della Loiret:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N. 46. Dipartimento del Lot:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

47. Dipartimento del Lot-et-Garonne:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

49. Dipartimento del Maine-et-Loire:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

64. Dipartimendo dei Pyrénées-Atlantiques:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

72. Dipartimento della Sarthe:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

73. Dipartimento della Savoie:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

79. Dipartimento delle Deux-Sèvres:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

81. Dipartimento del Tarn:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

82. Dipartimento del Tarn-et-Garonne:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- viene soppressa la varietà Egiodola N,

- viene soppresso il segno (*) dopo la varietà Muscat de Hambourg N.

83. Dipartimento del Var:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Chardonnay B e Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- vengono soppresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,

- viene soppresso il segno (**) dopo la varietà Gros Vert e la varietà Muscat de Hambourg N.

84. Dipartimento del Vaucluse:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate vengono aggiunte le varietà Chardonnay B e Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate

- vengono soppresse le varietà Chardonnay B ed Egiodola N,

- viene soppresso il segno (**) dopo la varietà Alphonse Lavallée N, la varietà Gros Vert e la varietà Muscat de Hambourg N. 85. Dipartimento della Vendée:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

86. Dipartimento della Vienne:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Egiodola N;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Egiodola N.

III. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81, titolo II, punto III « Francia », paragrafo 1:

a) nella classe delle varietà di viti raccomandate viene aggiunta la varietà Perlaut B;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate viene soppressa la varietà Perlaut B.

IV. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81, titolo IV, B, punto I « Repubblica federale di Germania », paragrafo 2, « Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz », il testo della lettera b) è completato dalla seguente varietà di portinnesto:

Binova (61).

V. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 la nota n. 18 è modificata come segue:

1.2 // anziché: // « Autorizzato esclusivamente nel Bodensee-Kreis », // leggi: // « Autorizzato esclusivamente nei Landkreise Reutlingen e Tuebingen ».

(***) Varietà inserita nella classificazione a partire dal 1o settembre 1983 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

(61) Raccomandata esclusivamente nei Landkreise Alzey-Worms e Mainz-Bingen, nonché nel territorio delle città di Mainz e Worms.