Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2022/83 del Consiglio del 18 luglio 1983 che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 22/07/1983 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 4 pag. 0049
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 4 pag. 0049
***** REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2022/83 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1983 che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime, vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità (3), vista la proposta della Commissione, considerando che, dato il sensibile aumento del costo della vita verificatosi nel secondo semestre 1982 in molti paesi sedi di servizio dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, occorre adeguare, a decorrere dal 1o gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 alle retribuzioni e pensioni di detti funzionari ed altri agenti; considerando che si rende necessario un adeguamento a decorrere dal 1o novembre 1982 e dal 16 novembre 1982 per alcune sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A decorrere dal 1o novembre 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue: Cile 223,3 Iugoslavia 142,9 Israele 205,4 2. A decorrere dal 16 novembre 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue: Grecia 107,9 Italia 97,5 Turchia 99,2 Portogallo 90,4 Australia 165,3 Tunisia 133,8 Giordania 215,1 (4) Siria 168,0 (4) 3. A decorrere dal 1o gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in uno dei seguenti paesi sono fissati come segue: Belgio 103,0 Danimarca 120,1 Germania 111,2 Francia 106,8 Irlanda 98,7 Lussemburgo 103,0 Paesi Bassi 108,3 Regno Unito 106,7 Spagna 115,3 Svizzera 141,2 USA New York 178,7 Washington 165,1 Canada 140,4 Giappone 172,9 Venezuela 230,0 Austria 118,4 Tailandia 178,4 India 143,1 Algeria 158,7 (1) Marocco 127,3 Egitto 217,5 (1) Libano 151,6 (1) 4. A decorrere dal 16 novembre 1982, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per i titolari di una pensione che dichiarano di stabilire il proprio domicilio nei paesi indicati qui di seguito, sono fissati come segue: Grecia 107,9 Italia 97,5 5. A decorrere dal 1o gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per i titolari di una pensione che dichiarano di stabilire il proprio domicilio nei paesi indicati qui di seguito, sono fissati come segue: Belgio 103,0 Danimarca 120,1 Germania 111,2 Francia 106,8 Irlanda 98,7 Lussemburgo 103,0 Paesi Bassi 108,3 Regno Unito 106,7 Articolo 2 1. A decorrere dal 16 novembre 1982, il coefficiente correttore applicabile alla pensione e alle indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (2) e che dichiarano di stabilire il proprio domicilio in Italia è fissato come segue: Italia 124,8 2. A decorrere dal 1o gennaio 1983, i coefficienti correttori applicabili alla pensione e alle indennità corrisposte alle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue: Belgio 117,3 Danimarca 143,6 Germania 107,0 Francia 128,1 Irlanda 107,0 Lussemburgo 117,3 Paesi Bassi 104,6 Regno Unito 90,7 3. Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati al presente articolo, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1983. Per il Consiglio Il Presidente Y. CHARALAMBOPOULOS (1) GU n. L 36 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 53 del 26. 2. 1983, pag. 1. (3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. (4) Cifra provvisoria. (1) Cifra provvisoria. (2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.