31983R2000

Regolamento (CEE) n. 2000/83 del Consiglio del 2 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 22/08/1983 pag. 0001 - 0005


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2000/83 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1983

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati , nonchù ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità , ed il regolamento ( CEE ) n . 574/72 che stabilisce le modalità d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 51 e 235 ,

vista la proposta della Commissione , elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l ' esperienza acquisita con l ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2793/81 ( 5 ) , e del regolamento ( CEE ) n . 574/72 ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 799/83 ( 7 ) , ha rivelato la necessità di apportare alcuni miglioramenti a detti regolamenti ;

considerando che , di conseguenza , quando la legislazione di uno Stato membro prevede che , per valutare il grado di inabilità , accertare il diritto alla prestazione o determinarne l ' ammontare , debbano essere presi in considerazione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali sopravvenuti posteriormente , detti infortuni sul lavoro e malattie professionali debbono essere presi in considerazione anche quando sopravvengono sotto la legislazione di un altro Stato membro ; che è pertanto necessario modificare i regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 e ( CEE ) n . 574/72 ;

considerando che occorre prevedere una disposizione , nell ' allegato VI del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 , che consenta alle istituzioni tedesche di calcolare gli introiti netti per la determinazione di alcune prestazioni in denaro ai lavoratori assicurati nella Repubblica federale di Germania , che risiedono però in un altro Stato membro ;

considerando che occorre anche precisare nell ' allegato precitato che per l ' accertamento del diritto ad una pensione di inabilità tedesca si debbono prendere in considerazione unicamente le attività soggette all ' assicurazione obbligatoria esercitate sotto la legislazione tedesca ;

considerando che cambiamenti intervenuti nella legislazione del Regno Unito , in materia di diritto alle prestazioni di maternità , hanno reso necessaria l ' introduzione , nell ' allegato precitato , di misure per il riconoscimento dei periodi di assicurazione , occupazione o residenza compiuti in altri Stati membri ;

considerando che l ' allegato VII del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 deve essere modificato per limitare i casi di doppia affiliazione di una persona che eserciti un ' attività non salariata agricola nella Repubblica federale di Germania ed un ' attività salariata in un altro Stato membro ;

considerando che occorre modificare l ' allegato 2 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 a causa della ridistribuzione delle competenze tra le diverse istituzioni italiane e per far figurare l ' istituzione competente responsabile nei Paesi Bassi del regime pensionistico dei minatori ;

considerando che occorre anche modificare gli allegati 3 e 10 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 , in particolare per tener conto della riorganizzazione del regime di assegni familiari nel Regno Unito ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato nel modo seguente :

1 . Il testo dell ' articolo 61 è modificato nel modo seguente :

a ) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5 . Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità , accertare il diritto alla prestazione o determinarne l ' ammontare , l ' istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro , come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica . » ;

b ) è aggiunto il paragrafo seguente :

« 6 . Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità , accertare il diritto alla prestazione o determinarne l ' ammontare , l ' istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro , come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica , a condizione che :

1° l ' infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo e che

2° l ' infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo , nonostante il paragrafo 5 , ad un indennizzo a titolo della legislazione dell ' altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati » .

2 . Il testo dell ' allegato VI è modificato nel modo seguente :

a ) Nella parte C . Germania sono aggiunti i punti seguenti :

« 14 . Per la concessione delle prestazioni in danaro di cui all ' articolo 182 , paragrafo 4 , all ' articolo 200 , paragrafo 2 , ed all ' articolo 561 , paragrafo 1 , della legge tedesca in materia di assicurazioni sociali ( RVO ) , agli assicurati residenti nel territorio di un altro Stato membro , le istituzioni tedesche determinano gli introiti netti su cui si basa il calcolo delle prestazioni come se detti assicurati fossero residenti nella Repubblica federale di Germania .

15 . Se , per quanto concerne il diritto alla pensione per invalidità professionale o per incapacità generale di guadagno o alla pensione di minatore in seguito a diminuzione dell ' attitudine all ' attività di minatore o alla pensione di minatore per invalidità professionale o incapacità generale di guadagno , la professione esercitata fino ad allora è determinante in virtù della legislazione tedesca ; per la determinazione di questo diritto vengono prese in considerazione solo le attività soggette all ' assicurazione obbligatoria esercitate sotto la legislazione tedesca . » ;

b ) nella parte J . Regno Unito sono inseriti i punti seguenti :

«4.1 . Per quanto riguarda il diritto ad assegni di maternità , i periodi di assicurazione , di occupazione o di attività autonoma , compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro , sono considerati come periodi di presenza in Gran Bretagna o , se del caso , nell ' Irlanda del Nord ; in tali casi l ' articolo 18 , paragrafo 1 , del regolamento è applicabile come se il riferimento a periodi di residenza fosse un riferimento a periodi di presenza .

Si considera che la donna che , soggetta alla legislazione del Regno Unito conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento , non soddisfa , al momento della richiesta o del parto , i requisiti prescritti da detta legislazione circa la presenza in Gran Bretagna o , se del caso , nell ' Irlanda del Nord , soddisfa detti requisiti se , a quella data , risiedeva in un altro Stato membro .

4.2 . Si considerata che la donna , il cui marito è , o è stato , soggetto da ultimo alla legislazione del Regno Unito , conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento , come lavoratore salariato o non salariato , e che non soddisfa i requisiti prescritti dalla legislazione del Regno Unito per gli assegni di maternità per quanto riguarda :

a ) la presenza in Gran Bretagna o , se del caso , nell ' Irlanda del Nord , al momento della richiesta o del parto , soddisfa detti requisiti se a quella data risiedeva con suo marito in un altro Stato membro ; o se , in caso di decesso del marito nei sei mesi precedenti la data in questione , risiedeva con lui al momento della sua morte , in un altro Stato membro ;

b ) un periodo di presenza in Gran Bretagna o , se del caso , nell ' Irlanda del Nord , di più di 182 giorni nelle 52 settimane immediatamente precedenti la settimana in cui è previsto il parto o , eventualmente , la data del parto , soddisfa detti requisiti se i periodi di assicurazione , di occupazione o di attività non salariata compiuti dal marito sotto la legislazione di un altro Stato membro si sono svolti in sua compagnia o si assimilano in conseguenza a periodi di presenza in Gran Bretagna o , se del caso , nell ' Irlanda del Nord » .

3 . Nell ' allegato VII il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Per i regimi agricoli di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia ; esercizio di un ' attività agricola non salariata nella Repubblica federale di Germania e di un ' attività salariata in un altro Stato membro » .

Articolo 2

Il testo del regolamento ( CEE ) n . 574/72 è modificato nel modo seguente :

1 . Nell ' articolo 4 , paragrafo 10 , lettera b ) , i termini « articolo 109 » sono aggiunti dopo « articolo 102 , paragrafo 2 » .

2 . Il testo dell ' articolo 72 è sostituito dal testo seguente :

« Applicazione dell ' articolo 61 , paragrafi 5 e 6 , se del regolamento

Articolo 72

Valutazione del grado di inabilità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificatisi anteriormente o posteriormente

1 . Per valutare il grado di inabilità , accertare il diritto alla prestazione o determinarne l ' ammontare nei casi di cui all ' articolo 61 , paragrafi 5 e 6 , del regolamento , il richiedente deve fornire all ' istituzione competente dello Stato membro alla legislazione del quale egli era soggetto , al momento in cui è intervenuto l ' infortunio sul lavoro o al momento della prima costatazione medica della malattia professionale , tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui è stato vittima anteriormente o posteriormente , mentre era soggetto alla legislazione di un altro Stato , qualunque sia il grado di inabilità professionale provocata da questi eventi anteriori o posteriori .

2 . L ' istituzione competente tiene conto , in conformità delle disposizioni della legislazione da essa applicata , per l ' apertura del diritto e la determinazione dell ' importo delle prestazioni , del grado di inabilità provocato da detti eventi anteriori o posteriori .

3 . L ' istituzione competente può rivolgersi a ogni altra istituzione , che sia stata anteriormente o posteriormente competente , per ottenere le informazioni che ritenga necessarie .

Quando un ' inabilità al lavoro anteriore o posteriore è stata provocata da un infortunio verificatosi allorchù l ' interessato era soggetto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l ' origine dell ' inabilità al lavoro , l ' istituzione competente per l ' inabilità al lavoro anteriore o posteriore o l ' organismo designato dall ' autorità competente dello Stato membro in causa deve , a richiesta dell ' istituzione competente di un altro Stato membro , fornire indicazioni sul grado di detta inabilità al lavoro anteriore o posteriore nonchù , per quanto possibile , le informazioni che consentano di determinare se l ' inabilità al lavoro era conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall ' istituzione del secondo Stato membro . In caso affermativo , è applicabile , per analogia , il paragrafo 2 » .

3 . Il testo dell ' allegato 2 è modificato nel modo seguente :

a ) nella parte G . Italia , al punto 1° il testo della lettera a ) , punto ii ) , è sostituito dal testo seguente :

« ii ) per talune categorie di pubblici dipendenti , di lavoratori salariati del settore privato e assimilati , per i pensionati ed i loro familiari : * Ministero della sanità , Roma » ; *

b ) nella parte I . Paesi Bassi , il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Vecchiaia , morte ( pensioni ) :

a ) in generale : * Sociale Verzekeringsbank ( Banca delle assicurazioni sociali ) , Amsterdam *

b ) per i minatori : * Algemeen Mijnwerkersfonds ( Fondo generale per i minatori ) , Heerlen » . *

4 . Nell ' allegato 3 , il testo della parte J . Regno Unito è modificato nel modo seguente :

a ) il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Prestazioni in denaro ( fatta eccezione delle prestazioni familiari )

Gran Bretagna : * Department of Health and Social Security , Overseas Branch ( Ministero della sanità e della sicurezza sociale , servizio internazionale ) , Newcastle upon Tyne NE98 1YX *

Irlanda del Nord : * Department of Health and Social Services , Overseas Branch ( Ministero della sanità e dei servizi sociali , servizio internazionale ) , Belfast BT4 3HH *

Gibilterra : * Department of Labour and Social Security ( Ministero del lavoro e della sicurezza sociale ) , Gibraltar » ; *

b ) è aggiunto il punto seguente :

« 3 . Prestazioni familiari

Per l ' applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento :

Gran Bretagna : * Department of Health and Social Security Child Benefit Centre ( Ministero della sanità e della sicurezza sociale , Centro degli assegni familiari ) , ( Washington ) Newcastle upon Tyne NE88 1AA *

Irlanda del Nord : * Department of Health and Social Services , Overseas Branch ( Ministero della sanità e dei servizi sociali , servizio internazionale ) Belfast BT4 3HH *

Gibilterra : * Department of Labour and Social Security ( Ministero del lavoro e della sicurezza sociale ) , Gibraltar » . *

5 . Il testo dell ' allegato 10 è modificato nel modo seguente :

a ) nella parte A . Belgio l ' attuale punto 3 diventa il punto 4 e l ' attuale punto 4 diventa il punto 3 . Nel nuovo punto 3 i termini « lettera a ) » sono inseriti dopo « degli articoli 11 bis » .

Il testo del nuovo punto 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4 . Per l ' applicazione dell ' articolo 17 del regolamento e

- dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento d ' applicazione : * Ministère de la prùvoyance sociale , secrùtariat gùnùral , service des relations internationales / Ministerie van Sociale Voorzorg , Secretariaat-Generaal , Dienst Internationale Betrekkingen ( Ministero della previdenza sociale , Segretariato generale , Servizio delle relazioni internazionali ) , Bruxelles *

- dell ' articolo 11 bis , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento d ' applicazione : * Ministère des classes moyennes , administration des affaires sociales / Ministerie van Middenstand , Administratie Sociale Zaken ( Ministero delle classi medie , Amministrazione delle questioni sociali ) , Bruxelles » ; *

b ) nella parte E . Grecia , punto 1 , il termine « ter » è inserito dopo « Per l ' applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 1 e dell ' articolo 14 » ;

c ) nella parte I , Paesi Bassi , punto 1 , i termini « dell ' articolo 11 bis , paragrafo 1 » sono inseriti dopo « articolo 11 , paragrafo 1 » ;

d ) la parte J . Regno Unito è sostituita dal testo seguente :

« J . REGNO UNITO

1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , dell ' articolo 11 bis , paragrafo 1 , dell ' articolo 12 bis , dell ' articolo 13 , paragrafi 2 e 3 , dell ' articolo 14 , paragrafi 1 , 2 e 3 , dell ' articolo 38 , paragrafo 1 , dell ' articolo 70 , paragrafo 1 , dell ' articolo 80 , paragrafo 2 , dell ' articolo 81 , dell ' articolo 82 , paragrafo 2 , dell ' articolo 91 , paragrafo 2 , dell ' articolo 102 , paragrafo 2 e dell ' articolo 110 , del regolamento di applicazione :

Gran Bretagna : * Department of Health and Social Security , Overseas Branch ( Ministero della sanità e della sicurezza sociale - Servizio internazionale ) , Newcastle upon Tyne NE98 1YX *

Irlanda del Nord : * Department of Health and Social Services , Overseas Branch ( Ministero della sanità e dei servizi sociali - Servizio internazionale ) , Belfast BT4 3HH *

2 . Per l ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 2 e dell ' articolo 86 , paragrafo 2 , del regolamento di applicazione :

Gran Bretagna : * Department of Health and Social Security Child Benefit Centre ( Washington ) ( Ministero della sanità e della sicurezza sociale - Centro assegni familiari ) ( Washington ) , Newcastle upon Tyne NE88 1AA *

Irlanda del Nord : * Department of Health and Social Services , Overseas Branch ( Ministero della sanità e della sicurezza sociale - Servizio internazionale ) , Belfast BT4 3HH » . *

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982 , fatta eccezione dell ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) , che si applica a decorrere dal 1° aprile 1982 salvo quanto riguarda i riferimenti all ' « attività non salariata » ed ai « lavoratori non salariati » .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 2 giugno 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

N . BLueM

( 1 ) GU n . C 27 del 2 . 2 . 1983 , pag . 3 .

( 2 ) GU n . C 96 dell ' 11 . 4 . 1983 , pag . 89 .

( 3 ) GU n . C 90 del 5 . 4 . 1983 , pag . 29 .

( 4 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 .

( 5 ) GU n . L 275 del 29 . 9 . 1981 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 74 del 27 . 3 . 1972 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 89 del 7 . 4 . 1983 , pag . 15 .