31983R1957

Regolamento (CEE) n. 1957/83 della Commissione del 14 luglio 1983 che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 16/07/1983 pag. 0029


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1957/83 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1983

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 (1), in particolare l'articolo 1,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del suddetto regolamento,

considerando che le importazioni di prodotti tessili nella Comunità, nel corso degli ultimi anni, hanno provocato una perturbazione del mercato ed arrecano ai produttori della Comunità un grave pregiudizio che si manifesta con la chiusura di stabilimenti e con una notevole perdita di posti di lavoro;

considerando che, a causa di detta situazione, le importazioni di taluni prodotti tessili originari della maggioranza dei paesi fornitori a basso costo di produzione sono state subordinate ad un regime comunitario di licenza e di limitazione quantitativa;

considerando che le importazioni di pantaloni (categoria 6) nella Comunità, originari della Turchia, nel corso dei primi quattro mesi del 1983 hanno già raggiunto il 58 % delle importazioni del 1982, uguale a un incremento del 106 % rispetto allo stesso periodo del 1982;

considerando che l'incremento estremamente rapido in questi ultimi mesi delle importazioni nella Comunità di pantaloni, originari della Turchia, ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione cumulativa di detto mercato:

considerando che, a motivo del suo volume, detto incremento richiede un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori della Comunità; che esso giustifica l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà, a norma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

considerando che le importazioni in Francia di vestiti tessuti per uomo (categoria 16), originari della Turchia, nel corso dei primi quattro mesi del 1983, hanno già raggiunto il 127 % delle importazioni del 1982, uguale a un incremento dell'824 % rispetto allo stesso periodo del 1982;

considerando che le importazioni in Francia di abiti interi per donna (categoria 26), originari della Turchia, nel corso dei primi quattro mesi del 1983, hanno già raggiunto il 60 % delle importazioni del 1982, uguale ad un incremento del 50 % rispetto allo stesso periodo del 1982;

considerando che l'incremento estremamente rapido in questi ultimi mesi delle importazioni in Francia di vestiti tessuti per uomo e di vestiti interi per donna, originari della Turchia, ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione cumulativa di detto mercato;

considerando che, a motivo del loro volume e conformemente alla richiesta della Francia, detti incrementi richiedono un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori in Francia e una grave alterazione della situazione economica in questa regione della Comunità; che essi giustificano l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà, a norma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili della categoria 6 che figurano in allegato, originari della Turchia, è subordinata a limitazioni quantitative fissate nello stesso allegato sino al 31 dicembre 1983.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione alla Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'importazione in Francia dei prodotti tessili delle categorie 16 e 26 che figurano in allegato, originari della Turchia, è subordinata ad una limitazione quantitativa fissata nello stesso allegato sino al 31 dicembre 1983.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso la Francia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso scade il 31 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Categoria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe 1983 // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dal 16 luglio al 31 dicembre 1983 // // // // // // // // // // // // // // // // // 6 // 61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc) // 61.01-62; 64; 66; 72; 74; 76 61.02-66; 68; 72 // Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // Turchia // D F I BNL UK IRL DK GR CEE // 1 000 pezzi // 1 200 40 30 60 150 2 25 4 1 511 // // // // // // // // // 16 // 61.01 B V c) 1 2 3 // 61.01-51; 54; 57 // Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci // Turchia // F // 1 000 pezzi // 10 // // // // // // // // // 26 // 60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44 // // Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: // Turchia // F // 1 000 pezzi // 35 // // // // II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: // // // // // // 61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee) // 60.05-45; 46; 47; 48 61.02-48; 52; 53; 54 // B. altri: Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // // // // // // // // // // // //