31983R1932

Regolamento (CEE) n. 1932/83 della Commissione del 14 luglio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/83 per quanto riguarda il regime di aiuto relativo a taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 15/07/1983 pag. 0018 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1932/83 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/83 per quanto riguarda il regime di aiuto relativo a taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 (2), in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1617/83 della Commissione (3), i contratti di trasformazione per le ciliegie devono essere conclusi anteriormente all'11 luglio 1983 negli Stati membri diversi dalla Francia, dall'Italia e dalla Grecia; che, in alcuni di detti Stati membri, quest'anno il processo di maturazione delle ciliegie non è tanto avanzato da consentire ai produttori di valutare la loro produzione in tempo utile per concludere contratti prima di tale data; che è opportuno sostituire la data in questione;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/83 (5), stabilisce che deve essere trasmesso all'organismo competente un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, prima della sua data di decorrenza; che il regolamento (CEE) n. 1618/83 della Commissione, del 15 giugno 1983 (6), ha fissato, per la campagna 1983/1984 il prezzo minimo da pagare ai produttori per le ciliegie; che il raccolto di ciliegie è iniziato prima di tale data o immediatamente dopo; che pertanto in taluni casi i trasformatori non sono stati in grado di trasmettere l'esemplare del contratto prima della consegna; che occorre derogare all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1530/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1617/83 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo e secondo trattino, la data dell'« 11 luglio » è sostituita dalla data del « 30 luglio ».

2. All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 3:

« 3. In deroga al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1530/78, i contratti conclusi per le ciliegie che sono state consegnate prima del 1o luglio 1983, possono essere trasmessi dopo la loro data di decorrenza, ma non dopo il 31 luglio 1983 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16.

(3) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 50.

(4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 21.

(5) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 47.

(6) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 52.