31983R1822

Regolamento (CEE) n. 1822/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all' organismo d' intervento italiano da parte degli organismi d' intervento di altri Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 05/07/1983 pag. 0006 - 0007


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1822/83 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1983

relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato comunitario è caratterizzato dall'esistenza di notevoli scorte di latte scremato in polvere; che tali scorte sono situate essenzialmente in taluni Stati membri mentre l'Italia ne è sprovvista a causa delle caratteristiche specifiche della sua produzione lattiera;

considerando che alle difficoltà di smaltimento di latte scremato in polvere negli Stati membri che presentano una situazione eccedentaria corrisponde una certa difficoltà di approvvigionamento di detto prodotto in Italia; che, data l'attuale situazione economica dell'Italia, è pertanto opportuno mettere a disposizione dell'organismo d'intervento italiano una parte delle scorte di latte scremato in polvere disponibili presso gli organismi d'intervento di altri Stati membri; che tale latte scremato in polvere è destinato allo smercio sul mercato italiano per l'alimentazione degli animali per contribuire ad una certa stabilizzazione dei prezzi;

considerando che occorre prevedere le disposizioni per l'imputazione dell'operazione secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia sezione garanzia (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1262/82 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È messo a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un quantitativo di 50 000 tonnellate di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento degli altri Stati membri.

2. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il latte scremato in polvere anteriormente all'inizio della campagna lattiero-casearia 1984/1985 e lo vende per alimentazione degli animali in Italia.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. Tali modalità precisano in particolare gli organismi d'intervento che mettono a disposizione il latte scremato in polvere, nonché le misure relative al trasporto.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento detentori del prodotto di cui all'articolo 1 iscrivono in uscita, sul conto menzionato all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di latte scremato in polvere ceduti a valore zero.

2. L'organismo d'intervento italiano iscrive in entrata, sul conto menzionato al paragrafo 1, i quantitativi di latte scremato in polvere presi in consegna, a valore zero, ed attribuisce loro, alla fine di ogni mese, il prezzo fissato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 per le scorte riportate all'esercizio in causa.

3. Le spese di trasporto dei quantitativi di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 sono imputate sul conto menzionato al paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-J. ROHR

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

(5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(6) GU n. L 148 del 27. 5. 1982, pag. 1.