31983R1796

Regolamento (CEE) n. 1796/83 della Commissione del 30 giugno 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1403/83, (CEE) n. 1427/83 e (CEE) n. 1428/83 concernenti l' applicazione, alla fine della campagna 1982/1983, di misure speciali d' intervento per il frumento tenero di qualità panificabile

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 30/06/1983 pag. 0059 - 0059


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1796/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1983

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1403/83, (CEE) n. 1427/83 e (CEE) n. 1428/83 concernenti l'applicazione, alla fine della campagna 1982/1983, di misure speciali d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1403/83 (3), (CEE) n. 1427/83 (4) e (CEE) n. 1428/83 (5) della Commissione, recanti applicazione, alla fine della campagna 1982/1983, di misure speciali d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile nei Paesi Bassi, nel Belgio, nella Repubblica federale di Germania e in Francia, prevedono che la consegna, deve aver luogo non oltre il 30 giugno 1983;

considerando che a causa del ritardo nella pubblicazione del summenzionato regolamento sarà impossibile effettuare integralmente le consegne dei quantitativi offerti nel periodo previsto dai suddetti regolamenti; che è opportuno prorogare tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, dei regolamenti (CEE) n. 1403/83, (CEE) n. 1427/83 e (CEE) n. 1428/83, il termine « 30 giugno 1983 » è sostituito da « 31 luglio 1983 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 2. 6. 1983, pag. 21.

(4) GU n. L 145 del 3. 6. 1983, pag. 24.

(5) GU n. L 145 del 3. 6. 1983, pag. 26.