31983R1757

Regolamento (CEE) n. 1757/83 della Commissione del 29 giugno 1983 che deroga al regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia per quanto riguarda le date di conclusione e registrazione dei contratti di coltivazione

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 30/06/1983 pag. 0014 - 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1757/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1983

che deroga al regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia per quanto riguarda le date di conclusione e registrazione dei contratti di coltivazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/82 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1186/83 (4), dispone che i contratti di coltura siano conclusi anteriormente al 1o maggio e registrati anteriormente al 1o luglio dell'anno di prima applicazione;

considerando che in tali contratti devono figurare obbligatoriamente le indicazioni relative ai prezzi d'obiettivo fissati per il raccolto in causa ed al livello del premio corrispondente;

considerando che la data limite del 1o maggio, stabilita per la conclusione dei contratti, non può più essere rispettata in quanto i detti dati non erano noti alla sua scadenza; che questi fatti costituiscono uno dei casi previsti dall'articolo 2 ter, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1726/70, che autorizzano la Commissione ad adottare le misure necessarie e quindi la proroga di tale data limite, nonché, di conseguenza, quella della data limite di registrazione dei contratti e delle dichiarazioni di coltura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 ter, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 6, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1726/70, le date limite previste per la conclusione dei contratti di coltivazione e per la registrazione di questi contratti e delle dichiarazioni di coltura sono prorogate, per i contratti e le dichiarazioni di prima applicazione nel 1983, rispettivamente al 30 giugno 1983 ed al 31 luglio 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 27.

(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.

(4) GU n. L 129 del 19. 5. 1983, pag. 23.