31983R1711

Regolamento (CEE) n. 1711/83 della Commissione del 24 giugno 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, della categoria di prodotti n. 88 (codice 0880), originari dell' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 25/06/1983 pag. 0019 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/83 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, della categoria di prodotti n. 88 (codice 0880), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per gli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, della categoria di prodotti n. 88, il massimale è fissato a 4,5 tonnellate; che alla data del 18 giugno 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 28 giugno 1983 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero di codice // Categoria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 0880 // 88 // 61.11 // // Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.: // // // // 61.11-00 // esclusi quelli a maglia // // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.