Regolamento (CEE) n. 1597/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché di premi di rinuncia al reimpianto
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 22/06/1983 pag. 0052 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0130
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0077
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1597/83 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1983 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate , nonchù di premi di rinuncia al reimpianto IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 ( 3 ) sono escluse dal beneficio di premi le superfici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 79/359/CEE del Consiglio , del 26 marzo 1979 , relativa al programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes ( 4 ) ; considerando che l ' azione comune istituita con la direttiva 79/359/CEE è scaduta il 31 agosto 1982 ; che durante il periodo di applicazione della direttiva , in particolare all ' inizio , non è stato possibile , per ragioni di natura tecnica , realizzare totalmente il programma previsto ; che per consentire la prosecuzione dell ' azione di riconversione è opportuno modificare il regolamento ( CEE ) n . 456/80 , per estenderne il campo di applicazione alle superfici viticole della regione delle Charentes , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 456/80 è modificato come segue : 1 . all ' articolo 1 , paragrafo 3 , il primo trattino è soppresso ; 2 . all ' articolo 12 , paragrafo 1 , l ' importo di 128,8 milioni di unità di conto europee è sostituito dall ' importo di 134,3 milioni di ECU . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . $Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1982 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 14 giugno 1983 . Per il Consiglio Il Presidente I . KIECHLE ( 1 ) GU n . C 18 del 22 . 1 . 1983 , pag . 8 . ( 2 ) GU n . C 128 del 16 . 5 . 1983 , pag . 106 . ( 3 ) GU n . L 57 del 29 . 2 . 1980 , pag . 16 . ( 4 ) GU n . L 85 del 5 . 4 . 1979 , pag . 34 .