31983R1597

Regolamento (CEE) n. 1597/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché di premi di rinuncia al reimpianto

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 22/06/1983 pag. 0052 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0130
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0077


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1597/83 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1983

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate , nonchù di premi di rinuncia al reimpianto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

considerando che a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 ( 3 ) sono escluse dal beneficio di premi le superfici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 79/359/CEE del Consiglio , del 26 marzo 1979 , relativa al programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes ( 4 ) ;

considerando che l ' azione comune istituita con la direttiva 79/359/CEE è scaduta il 31 agosto 1982 ; che durante il periodo di applicazione della direttiva , in particolare all ' inizio , non è stato possibile , per ragioni di natura tecnica , realizzare totalmente il programma previsto ; che per consentire la prosecuzione dell ' azione di riconversione è opportuno modificare il regolamento ( CEE ) n . 456/80 , per estenderne il campo di applicazione alle superfici viticole della regione delle Charentes ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 456/80 è modificato come segue :

1 . all ' articolo 1 , paragrafo 3 , il primo trattino è soppresso ;

2 . all ' articolo 12 , paragrafo 1 , l ' importo di 128,8 milioni di unità di conto europee è sostituito dall ' importo di 134,3 milioni di ECU .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

$Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1982 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 14 giugno 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

I . KIECHLE

( 1 ) GU n . C 18 del 22 . 1 . 1983 , pag . 8 .

( 2 ) GU n . C 128 del 16 . 5 . 1983 , pag . 106 .

( 3 ) GU n . L 57 del 29 . 2 . 1980 , pag . 16 .

( 4 ) GU n . L 85 del 5 . 4 . 1979 , pag . 34 .