Regolamento (CEE) n. 1590/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 relativo alla determinazione delle superfici olivicole che beneficiano dell' aiuto alla produzione di olio d' oliva
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 22/06/1983 pag. 0039 - 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0069
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0069
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1590/83 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1983 relativo alla determinazione delle superfici olivicole che beneficiano dell ' aiuto alla produzione di olio d ' oliva IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1413/82 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 4 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 5 del regolamento n . 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto alla produzione di olio d ' oliva , limitato alle superfici piantate ad olivi alla data del 31 ottobre 1978 e , in Grecia , alla data del 1° gennaio 1981 ; considerando che per determinare tali superfici occorre riferirsi in particolare ai dati che figurano nelle dichiarazioni di coltivazione presentate da ciascun olivicoltore ; considerando che , in caso di modifica della struttura delle aziende olivicole è opportuno disporre che l ' aiuto venga corrisposto , a determinate condizioni , per le superfici olivicole risultanti dalla ristrutturazione ed entro i limiti del perimetro dei progetti di operazioni di ristrutturazione in questione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . L ' aiuto alla produzione di olio d ' oliva è concesso a ciascun olivicoltore soltanto per le superfici piantate a olivi alla data del 31 ottobre 1978 e , in Grecia , alla data del 1° gennaio 1981 , che hanno formato oggetto : a ) in Italia , della dichiarazione di coltivazione per la campagna 1980/1981 o , in mancanza di questa , dell ' ultima dichiarazione di coltivazione disponibile ; b ) in Francia , dell ' ultima dichiarazione di coltivazione disponibile anteriore alla campagna 1982/1983 ; c ) in Grecia , della dichiarazione di coltivazione per la campagna 1980/1981 o 1981/1982 . Tuttavia , nel caso in cui superfici piantate a olivi alle date di cui al primo comma non abbiano formato oggetto della dichiarazione di coltivazione , l' aiuto alla produzione per queste superfici è concesso soltanto a condizione che l ' interessato presenti alle competenti autorità nazionali una dichiarazione complementare di coltivazione per dette superfici anteriormente al 30 giugno 1984 . 2 . In caso di nuovi impianti effettuati dopo il 31 ottobre 1978 in Francia e in Italia e dopo il 1° gennaio 1981 in Grecia , nel quadro di un progetto di operazioni di ristrutturazione degli oliveti limitato all ' azienda o ad un ' area di produzione determinata , l ' aiuto è concesso anche per le superfici in causa a condizione che : - progetto di operazioni di ristrutturazione sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato , - entro ogni perimetro di ristrutturazione la superficie globale piantata a olivi dopo la ristrutturazione non ecceda la superficie piantata alla data del 31 ottobre 1978 e , in Grecia , alla data del 1° gennaio 1981 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addi 14 giugno 1983 . Per il Consiglio Il Presidente I . KIECHLE ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU L 162 del 12 . 6 . 1982 , pag . 6 .