31983R1535

Regolamento (CEE) n. 1535/83 della Commissione del 13 giugno 1983 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 G I a) 1 della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 14/06/1983 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0191
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0191
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0017


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1535/83 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1983

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 G I a) 1 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da prendere per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni concernenti la classificazione doganale di un prodotto costituito da plasma essiccato, ottenuto dal sangue fresco di bovini addizionato di citrato di sodio, avente un tenore in proteine totale del 73,3 %, utilizzato come additivo nella fabbricazione di preparazioni alimentari;

considerando che la voce 21.07 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83 (3), prevede le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove;

considerando che, in mancanza di una voce più specifica, il prodotto in questione deve essere classificato nella voce 21.07 come una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove; che nell'ambito di tale voce è opportuno scegliere la sottovoce 21.07 G I a) 1;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prodotto costituito da plasma essiccato, ottenuto dal sangue fresco di bovini addizionato di citrato di sodio, avente un tenore in proteine totale del 73,3 %, utilizzato come additivo nella fabbricazione di preparazioni alimentari, deve essere classificato nella sottovoce della tariffa doganale comune

21.07 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

G. altre:

I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:

a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quarantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.