Regolamento (CEE) n. 1452/83 della Commissione del 6 giugno 1983 che definisce le spese di gestione delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 149 del 07/06/1983 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0095
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0114
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0114
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1452/83 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 1983 che definisce le spese di gestione delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), visto il regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3140/82 prevede che devono essere definite le spese di gestione che sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori per incoraggiare la costituzione e il funzionamento; che è opportuno quindi specificare tali spese; considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 457/72 della Commissione (3); che occorre pertanto abrogare detto regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le spese di gestione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono le seguenti spese effettive di costituzione e di funzionamento delle organizzazioni di produttori: a) spese relative ai lavori preparatori concernenti la costituzione delle organizzazioni di produttori nonché le spese relative all'atto costitutivo e allo statuto o alla modificazione di essi secondo le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio (4); b) spese per il controllo dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81; c) spese di personale (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese di missione), nonché onorari per servizi e consulenze tecniche; d) spese di corrispondenza e di telecomunicazione; e) spese di cancelleria e di ammortamento o spese di « leasing » per l'allestimento degli uffici; f) spese relative ai mezzi di cui dispongono le organizzazioni per il trasporto del personale; g) spese di locazione o, in caso di acquisto, spese d'interessi realmente pagati nonché le altre spese ed oneri risultanti dall'occupazione degli stabili destinati al funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori; h) spese di assicurazione relative al trasporto di personale, ai locali amministrativi ed alle loro attrezzature. 2. Le organizzazioni di produttori hanno la facoltà di ripartire l'importo di tali spese negli anni durante i quali è concesso l'aiuto. 3. Le spese di cui al paragrafo 1, lettera da c) ad h) sono prese in considerazione per il calcolo dell'aiuto solo nella misura ritenuta soddisfacente dalle competenti autorità dello Stato membro, tenuto conto dell'espletamento dei compiti delle organizzazioni in causa, quali sono previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 457/72 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1983. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 331 del 26. 11. 1982, pag. 7. (3) GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 31. (4) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 39.