31983R1444

Regolamento (CEE) n. 1444/83 della Commissione del 3 giugno 1983 recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell' aiuto speciale per il latte scremato destinato all' alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli

Gazzetta ufficiale n. L 146 del 04/06/1983 pag. 0016 - 0016


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1444/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1983

recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2793/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 188/83 (4), fissa il livello dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli, ed il prezzo massimo di vendita applicato dalle latterie; che, tenendo conto della situazione di mercato, è necessario adattare il livello dell'aiuto ed il prezzo massimo di vendita;

considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/82 (6), prevede che gli aiuti sono fissati tenendo conto in particolare del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere; che occorre quindi adattare le condizioni per la concessione dell'aiuto dall'inizio della campagna; che, per tener conto di difficoltà amministrative ed in particolare del carattere mensile della contabilità, occorre prevedere l'adeguamento del regime dall'inizio del mese seguente; che in questa stessa occasione occorre adattare il regime alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2793/77 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, l'importo di « 9,40 ECU per 100 chilogrammi » è sostituito dall'importo di « 9,60 ECU per 100 chilogrammi ».

2. L'rticolo 3, paragrafo 1 lettera c), è sostituito dal testo seguente:

« c) se la latteria ha rispettato

- per tale latte scremato, un prezzo massimo di vendita, partenza latteria, di 2,06 ECU per 100 kilogrammi,

- per il latte scremato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino e paragrafo 2, terzo trattino, un prezzo massimo di vendita, partenza latteria, di 5,21 ECU per 100 chilogrammi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30.

(4) GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 14.

(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

(6) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 6.