31983R1403

Regolamento (CEE) n. 1403/83 della Commissione del 1o giugno 1983 recante applicazione, alla fine della campagna 1982/1983, di una misura speciale d' intervento per il frumento tenero di qualità panificabile nel Regno dei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 02/06/1983 pag. 0021 - 0022


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1403/83 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 1983

recante applicazione, alla fine della campagna 1982/1983, di una misura speciale d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile nel Regno dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

considerando che si nutrono preoccupazioni per la tenuta del mercato del frumento tenero da panificazione alla fine della campagna rispetto al prezzo di riferimento nel Regno dei Paesi Bassi; che è pertanto opportuno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, prevedere l'applicazione, nel paese in questione, di misure speciali d'intervento alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983, sotto forma di acquisto di quantitativi di frumento tenero di qualità minima da panificazione; che tale acquisto dev'essere limitato ai quantitativi necessari per garantire il sostegno del mercato del frumento tenero da panificazione al livello del prezzo della qualità minima;

considerando che è opportuno che tale acquisto avvenga nelle condizioni definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3);

considerando che, per quanto riguarda la determinazione della qualità dei cereali in questione, è opportuno riferirsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2062/81 della Commissione, del 15 luglio 1981, che definisce il metodo per la determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero (4) e del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/82 (6);

considerando che le condizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1629/77 saranno soddisfatte alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983;

considerando che la misura prevista ha come obiettivo il sostegno del mercato del frumento tenero al livello del prezzo di riferimento valido per la campagna in questione; che tale prezzo è aumentato di nove maggiorazioni mensili a decorrere dal 1o settembre; che, per garantire che la misura prevista abbia i suoi effetti e consentire di evitare che i quantitativi oggetto della suddetta misura siano conferiti nella campagna 1983/1984, occorre altresì indennizzare, su una base forfettaria e giornaliera, l'ammasso effettivo del cereale in questione nel mese di giugno del 1983;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 3, e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1629/77, l'organismo d'intervento olandese acquista, nei limiti definiti al paragrafo 2, i quantitativi di frumento tenero da panificazione, della qualità minima definita dal regolamento (CEE) n. 2062/81, che saranno loro offerti nel mese di giugno 1983.

2. I quantitativi di frumento tenero da panificazione che possono essere offerti all'intervento nell'ambito del presente regolamento sono limitati a 50 000 tonnellate.

3. Il prezzo da pagare è il prezzo di riferimento fissato per la campagna 1982/1983 aumentato di nove maggiorazioni mensili e diminuito di 10,40 ECU/t.

La consegna delle quantità offerte deve aver luogo non oltre il 30 giugno 1983. Un'indennità giornaliera uguale a 0,082 ECU/t viene corrisposta a partire dal 1o giugno sino alla data della fornitura.

L'organismo d'intervento olandese provvede altresì a garantire la parità d'accesso degli interessati.

4. L'acquisto viene effettuato nei centri d'intervento validi per il frumento tenero, alle condizioni definite negli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75.

Articolo 2

L'organismo d'intervento olandese adotta, secondo le necessità, procedure e condizioni complementari di presa in consegna, compatibilmente con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(4) GU n. L 201 del 22. 7. 1981, pag. 6.

(5) GU n. L 181 del 21. 1. 1977, pag. 26.

(6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 28.