31983R1387

Regolamento (CEE) n. 1387/83 della Commissione del 27 maggio 1983 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 19.02 B II della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 01/06/1983 pag. 0045 - 0045
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0011
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1387/83 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1983

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 19.02 B II della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alla misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni concernenti la classificazione doganale di una preparazione costituita di latte in polvere (80 %) ed estratto di malto (20 %), avente tenore in peso di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) provenienti dall'estratto di malto uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 30 %;

considerando che la voce 19.02 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83 (3), comprende tra l'altro le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina a base di estratti di malto;

considerando che la voce 21.07 comprende le preparazioni alimentari non denominate né comprese altrove;

considerando che il prodotto di cui trattasi presenta le caratteristiche di una preparazione a base di estratto di malto della sottovoce 19.02 B;

considerando che il prodotto in questione, per il tenore in peso di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) provenienti dall'estratto di malto (inferiore al 30 %), non può rientrare nella sottovoce 19.02 B I; che, di conseguenza, bisogna scegliere la sottovoce 19.02 B II;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La preparazione costituita di latte in polvere (80 %) ed estratto di malto (20 %), avente tenore in peso di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) provenienti dall'estratto di malto uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 30 %, deve essere classificata nella sottovoce della tariffa doganale comune:

19.02 Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:

B. altre:

II. non nominate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 72 del 18. 9. 1983, pag. 3.