31983R1330

Regolamento (CEE) n. 1330/83 della Commissione del 27 maggio 1983 che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d' offerta comunitario delle pesche, comprese le pesche noci, applicabile nei confronti della Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 28/05/1983 pag. 0015 - 0016


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1330/83 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1983

che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario delle pesche, comprese le pesche noci, applicabile nei confronti della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia, per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato, all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione;

considerando che, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti delle regioni di produzione sino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi, poiché tale prezzo d'offerta è ridotto del 9 %, per il terzo ravvicinamento del prezzo, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto di adesione;

considerando che, per tener conto degli scarti stagionali dei prezzi, è necessario dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81, i corsi presi in considerazione ai fini del calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati per un prodotto indigeno definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, per i prodotti o per le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o durante una parte dell'anno e che corrispondono alla categoria di qualità I e soddisfano a determinate condizioni in materia di condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo dev'essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni constatate su tale mercato;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione dei criteri summenzionati, il prezzo d'offerta comunitario delle pesche, per il periodo dall'11 giugno al 30 settembre 1983, dev'essere fissato ai livelli qui di seguito indicati;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario per le pesche, comprese le pesche noci, (sottovoce 08.07 B della tariffa doganale comune), espresso in ECU per 100 chilogrammi netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

- giugno (dall'11 al 20): 64,55

(dal 21 al 30): 62,26

- luglio: 61,52

- agosto: 45,58

- settembre: 46,02

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.