31983R1244

Regolamento (CEE) n. 1244/83 della Commissione del 20 maggio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per il marco tedesco, la sterlina irlandese, il franco francese, la dracma greca, la lira italiana e il fiorino olandese

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 23/05/1983 pag. 0001 - 0002


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1244/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1983

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1054/78 a seguito della fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per il marco tedesco , la sterlin irlandese , il franco francese , la dracma greca , la lira italiana e il fiorino olandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1223/83 del Consiglio , del 20 maggio 1983 , relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 5 ,

considerando che l ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1054/78 della Commissione ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 780/83 ( 3 ) , ha previsto che le disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , ultimo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio ( 4 ) si applicano unicamente quando si tratti di modifiche dei tassi rappresentativi intervenute sino al 28 giugno 1982 ;

considerando che , in virtù del regolamento ( CEE ) n . 1223/83 , che sostituisce il regolamento ( CEE ) n . 878/77 , sono stati fissati nuovi tassi rappresentativi per il marco tedesco , la sterlina irlandese , il franco francese , le dracma greca , la lira italiana e il fiorino olandese ; che è pertanto necessario modificare il regolamento ( CEE ) n . 1054/78 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1054/78 , il paragrafo 2 è sostituito dal seguente paragrafo :

« 2 . Le disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , ultimo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati ai sensi dell ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 3183/80 ( 5 ) :

- prima del 19 ottobre 1982 , per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il franco belga/lussemburghese e il franco francese , di cui rispettivamente agli allegati I e IV del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , nella versione introdotta dal regolamento ( CEE ) n . 2792/82 ( 6 ) ;

- prima del 26 gennaio 1983 , per quanto riguarda il tasso rappresentativo per la dracma greca , di cui all ' allegato V del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , nella versione introdotta dal regolamento ( CEE ) n . 221/83 ( 7 ) ;

- prima del 29 marzo 1983 , per quanto riguarda il tasso rappresentativo per il franco belga:lussemburghese , di cui all ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , nella versione introdotta dal regolamento ( CEE ) n . 771/83 ( 8 ) ;

- prima del 17 maggio 1983 , per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il marco tedesco , il franco francese , la dracma greca , la sterlina irlandese , la lira italiana e il fiorino olandese , di cui rispettivamente agli allegati III , IV , V , VI ,VII e VIII del regolamento ( CEE ) n . 1223/83 ( 9 ) .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 20 maggio 1983 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 132 del 21 . 5 . 1983 , pag . 33 .

( 2 ) GU n . L 134 del 22 . 5 . 1978 , pag . 40 .

( 3 ) GU n . L 87 dell ' 1 . 4 . 1983 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 188 dell ' 1 . 8 . 1968 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 338 del 13 . 12 . 1980 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 295 del 21 . 10 . 1982 , pag . 6 .

( 7 ) GU n . L 27 del 29 . 1 . 1983 , pag . 7 .

( 8 ) GU n . L 85 del 31 . 3 . 1983 , pag . 95 .

( 9 ) GU n . L 132 del 21 . 5 . 1983 , pag . 33 » .