Regolamento (CEE) n. 1224/83 della Commissione del 6 maggio 1983 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 997/81, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve
Gazzetta ufficiale n. L 134 del 21/05/1983 pag. 0001 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0199
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0199
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1224/83 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1983 recante seconda modifica del regolamento ( CEE ) n . 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3082/82 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 54 paragrafo 5 , e l ' articolo 65 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 997/81 della Commissione ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2628/81 ( 4 ) , stabilisce le modalità d ' applicazione pe la designazione dei vini e dei mosti di uve ; che , tenuto conto dell ' esperienza acquisita in sede di applicazione di detto regolamento , occorre apportare varie modifiche al regolamento stesso ; considerando che , ai fini di una migliore informazione del consumatore sulla provenienza dei vini risultanti dalla mescolanza di uve o dal taglio di prodotti originari di più Stati membri , occorre prescrivere l ' altezza dei caratteri utilizzati per l ' indicazione dei termini « vino di vari paesi della Comunità europea » ; che la stessa considerazione vale per l ' indicazione dei termini analoghi per i vini da tavola vinificati in uno Stato membro diverso da quello in cu sono state raccolte le uve ; che occorre , inoltre , mediante opportune disposizioni relative all ' altezza massima dei caratteri , evitare la possibilità di confusione tra alcuni vini da tavola aventi diritto ad un ' indicazione geografica i v.g.p.r.d . ; considerando che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 3578/81 ( 5 ) , le diciture « appellation d ' origine vin dùlimitù de qualitù supùrieure » e « Eiswein » sono state inserite nel regolamento ( CEE ) n . 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2145/82 ( 7 ) ; che occorre tenerne conto mediante una modifica delle modalità d ' applicazione ; considerando che la vendita dei v.q.p.r.d . greci la cui designazione comporta la dicitura supplementare « (...) » si rivelata particolarmente difficile negli scorsi anni ; che è opportuno prorogare di tre anni il periodo transitorio di adeguamento ; considerando che , per evitare che il consumatore venga indotto in errore circa il livello superiore di qualità indicato per alcuni vini importati nella Comunità , soggetti requisiti meno restrittivi in materia di etichettatura , senz peraltro creare una discriminazione nella designazione di tal vini rispetto ai vini di origine comunitaria , occorre prendere in considerazione le particolari condizioni climatiche nelle quali i vini importati sono stati ottenuti e escludere conseguentemente la possibilità di indicare sull ' etichetta di tali vini importati i termini « spaetgelesen » e « ausgelesen » , anche se detti termini risultano dalla traduzione di termini conformi alle disposizioni del paese terzo d ' origine ; considerando che , nell ' interesse del consumatore , è opportuno precisare che la gradazione alcolometrica effettiva o totale indicata sull ' etichetta è quella riscontrata all ' analisi ; che , a fini di semplificazione , la cifra ch esprime detta gradazione alcolometrica deve tuttavia poter essere arrotondata entro certi limiti ; che occorre inoltre modificare le regole per l ' indicazione della densità nella designazione dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati facendo riferimento ai metodi recentemente introdotti nella normativa comunitaria ; considerando che , per garantire il controllo e la protezione dei vini da tavola che possono beneficiare di una delle diciture « Landwein » , « vin de pays » , « vino tipico » , « (...) » , « (...) » nonchù ai fini di una corretta informazione degli organi competenti degli Stati membri incaricati di vigilare al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo , è opportun che gli Stati membri produttori comunichino alla Commissione tutte le informazioni utili relative alla designazione di tal vini ; che occorre che la Commissione pubblichi gli elenchi dei suddetti vini da tavola ; che , per quanto riguarda i v.q.p.r.d . , la trasmissione delle informazioni alla Commissione e la pubblicazione degli elenchi sono garantite dall ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2247/73 della Commissione ( 8 ) ; che , per evitare che gl elenchi dei v.q.p.r.d . pubblicati dalla Commissione vengano appesantiti dall ' indicazione dei nomi di unità geografiche più piccole dello Stato membro non utilizzati o molto raramente utilizzati , è opportuno modificare le disposizioni vigenti prevedendo che i nomi di tali unità geografiche non vengano più comunicati alla Commissione ; considerando che l ' Austria e la Iugoslavia hanno chiesto di poter esportare nella Comunità vini recanti l ' indicazion del nome di una varietà di vite , beneficiando delle deroghe che possono essere decise per la designazione dei vini importati in virtù dell ' articolo 32 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3685/81 ( 10 ) ; considerando che , nell ' interesse del consumatore , occorre consentire l ' impiego del termine « vivace » per alcuni vini italiani che , benchù contenenti anidride carbonica , non rispondono nù alla definizione di vino spumante nù a quella di vino frizzante ; considerando che , tenuto dell ' importanza delle diciture « secco » , « abboccato » , « amabile » e « dolce » ai fini dell ' informazione del consumatore in merito al tipo del vino , è opportuno che le diciture stesse possano essere indicate anche in danese ; che è inoltre opportuno consentire , a titolo transitorio , la commercializzazione di alcuni v.q.p.r.d . italiani con la dicitura « secco » anche se il tenore di zucchero residuo dei vini in causa supera il limite massimo fissato conformemente al presente regolamento ; considerando che l ' esperienza acquisita ha dimostrato l ' opportunità di facilitare la commercializzazione dei vini concedendo una maggiore libertà di scelta per quanto riguarda l ' indicazione di alcune informazioni facoltative ; che , onde evitare confusioni con le indicazioni di natura obbligatoria , occorre tuttavia precisare che soltanto alcune di tali informazioni possono figurare nella stessa parte dell ' etichetta riservata alle indicazioni obbligatorie e prescrivere che le altre informazioni di cui sopra figurino i una parte separata dell ' etichetta o in un ' etichetta supplementare ; che , nell ' interesse del consumatore , dett informazioni devono riguardare esclusivamente elementi verificabili ; considerando che è opportuno adottare disposizioni transitorie che consentano la vendita dei prodotti designati presentati in conformità di disposizioni comunitarie rese caduche dalla scadenza di un termine ; considerando che occorre completare e correggere gli elench di cui agli allegati II , III e IV , conformemente alle richieste avanzate da alcuni paesi terzi e nell ' ambito dell norme generali stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 355/79 ; considerando che è opportuno avvalersi della presente occasione per rettificare la formulazione di alcune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 997/81 ; considerando che le misure previste dal presente regolament sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 997/81 è modificato come segue : 1 . Il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , secondo comma , è sostituito dal seguente : « Tuttavia , l ' indicazione facoltativa di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera i ) , dello stesso regolamento , dei termini " Landwein " , " vin de pays " , " vino tipico " , " (...) " , " (...) " , deve essere raggruppata con le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 , primo comma » . 2 . È inserito il seguente articolo 1 bis : « Articolo 1 bis 1 . I termini di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera d ) , punti ii ) e iii ) , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 sono indicati sull ' etichetta in caratteri di altezza pari almeno alla metà di quella dei caratteri utilizzati per la dicitura " vino da tavola " e comunque non inferiore a 3 mm . 2 . Qualora n in applicazione dell ' articolo 54 , paragraf 2 o 3 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , sull ' etichetta di un vino da tavola figuri un ' indicazione geografica non accompagnata dalla dicitura " Landwein " , " vin de pays " , " vino tipico " , " (...) " o " (...) " , tale indicazione geografica è iscritta in caratteri uniformi e di pari dimensioni . L ' altezza dei caratteri non può essere superiore a quella dei caratteri utilizzati per la dicitura " vino da tavola " » . 3 . L ' articolo 2 è modificato come segue : a ) Il testo del paragrafo 1 , primo comma , secondo trattino , è sostituito dal seguente : « - " appellation d ' origine contrôlùe " , " appellation contrôlùe " e " appellation d ' origine vin dùlimitù de qualitù supùrieure " » . b ) Il testo del paragrafo 1 , secondo comma , è sostituito dal seguente : « Le diciture specifiche tradizionali " appellation d ' origine contrôlùe " , appellation contrôlùe " , " appellation d ' origine vin dùlimitù de qualitù supùrieure " , " denominazione di origine controllata " , denominazione di origine controllata e garantita " , " (...) " , " (...) " , sono indicate sull ' etichetta immediatamente al disotto del nome della regione determinata Tuttavia , quando sull ' etichetta dei v.q.p.r.d . francesi recanti la dicitura " appellation contrôlùe " o dei v.q.p.r.d greci figura il nome di un ' azienda , di una varietà di vite o di un marchio , il nome della regione determinata è ripetut tra i termini " appellation " e " contrôlùe " , o dopo i termini " (...) " , il tutto indicato in caratteri dello stesso tipo , delle stesse dimensioni e dello stesso colore » . c ) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente : « 2 . Le diciture " Kabinett " , " Spaetlese " , " Auslese " , " Beerenauslese " , " Trockenbeerenauslese " e " Eiswen " sono indicate in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata e , se del caso , per il nome dell ' unit geografica più piccola della regione determinata » . d ) Al paragrafo 3 , primo comma , lettera a ) , la dicitura « Eiswen » è depennata . e ) Il testo del paragrafo 3 , terzo comma , è sostituito dal seguente : « Per quanto concerne i v.q.p.r.d . greci , può essere inoltre utilizzata , sino al 31 agosto 1984 al massimo , la dicitura " (...) " , per i v.q.p.r.d . aventi diritto alla denominazione " (...) " , " (...) " , " (...) " , " (...) " , " (...) " , " (...) " , " (...) " , " (...) " , " (...) " » . f ) Il paragrafo 3 , quarto comma , è soppresso . g ) Il testo del paragrafo 4 , secondo comma , è sostituito dal seguente : « Se un ' indicazione relativa ad una qualità superiore ai sensi del primo comma deve essere tradotta in lingua tedesca per figurare nell ' etichettura di un vino importato , non pu essere impiegato alcuno dei termini seguenti : " Qualitaetswei mit Praedikat " , " Kabinett " , " Spaetlese " , " Auslese " , " Beerenauslese " , " Trockenbeerenauslese " e " Eiswen " , nonchù " spaetgelesen " e " ausgelesen " » . 4 . L ' articolo 4 è modificato come segue : a ) Al paragrafo 1 , terzo comma , è aggiunto il testo seguente : « Le disposizioni del presente comma si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 3 » . b ) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente : « 2 . Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 , l ' indicazione del nome o della ragione sociale di una delle persone o di un ' associazione di personne di cui al paragrafo 1 può comprendere il nome dell ' azienda di dette personne o un termine caratterizzante l ' attività viticola d detta azienda » . c ) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente : « 3 . L ' indicazione nell ' etichettatura del nome o della ragione sociale di una delle persone o delle associazioni di persone di cui al paragrafo 1 può contenere i termini : - " Weingut " , " Weingutsbesitzer " , - " viticulteur " , " propriùtaire rùcoltant " , - " viticoltore " , " fattoria " , " tenuta " , " podere " , " cascina " , " azienda agricola " , " contadino " , - " estate " , - " (...) " o altri termini analoghi relativi ad un ' azienda agricola soltanto se il prodotto in causa è stato ottenuto esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell ' azienda viticola qualificata con uno di detti termini o di quella della persona qualificata con uno dei medesimi termini e se la vinificazione è stata effettuata nella stessa azienda . I termini di cui al primo comma possono essere utilizzati a plurale nella ragione sociale di un ' associazione di aziende viticole o di un ' associazione di dette personne . Le disposizioni del primo comma non concernono l ' aggiunta di mosto di uve concentrato ai fini dell ' aumento della gradazione alcolometrica naturale del prodotto in questione » . 5 . L ' articolo 8 è modificato come segue : « Articolo 8 1 . La gradazione alcolometrica effettiva di cui all ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera g ) , all ' articolo 22 , paragrafo 1 , lettera b ) , all ' articolo 27 , paragrafo 2 , lettera d ) , all ' articolo 28 , paragrafo 2 , lettera f ) , e all ' articolo 29 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 è indicata in unità o mezza unità in percentuale di volume . La gradazione alcolometrica effettiva indicata non può essere superiore alla gradazione riscontrata all ' analisi . Essa può essere inferiore , alla gradazione riscontrata all ' analisi , di 0,7 % vol al massimo . La cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo " % vol " e può essere preceduta dall ' espressione " gradazione alcolometrica " o " alcole effettivo " . 2 . La gradazione alcolometrica totale di cui alle disposizioni citate al paragrafo 1 è indicata : - completando la cifra relativa alla gradazione alcolometrica effettiva , indicata in conformità del paragrafo 1 , con quella corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale , preceduta dal simbolo " + " e seguita dal simbolo " % vol " , oppure - con l ' espressione " gradazione alcolometrica totale " seguita , nell ' ordine , dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica effettiva , indicata in conformità del paragrafo 1 , dal simbolo " + " , dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale e dal simbolo " % vol " . La gradazione alcolometrica potenziale è indicata in unità decimi di unità in percentuale di volume . La gradazione alcolometrica potenziale indicata non può essere superiore alla gradazione riscontrata all ' analisi , di 0,2 % vol al massimo . 3 . Gli Stati membri possono permettere che i termini di cu al paragrafo 1 , terzo comma , e al paragrafo 2 , secondo trattino , siano , nella loro lingua ufficiale o nelle loro lingue ufficiali , indicati abbreviati , o sostituiti da termini la cui utilizzazione è tradizionale e in uso nel loro territorio . 4 . La densità dei mosti di uve , concentrati , o meno , di cui all ' articolo 22 , paragrafo 1 , lettera b ) e all ' articolo 29 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 è indicata : a ) per quanto riguarda i mosti di uve , con l ' espression " massa volumica " , seguita dalla cifra corrispondente ; tuttavia , gli Stati membri produttori possono disporre che , per i mosti di uve immessi in circolazione nel loro territori e per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1986 , la massa volumica venga espressa in gradi Oechsle ; b ) per quanto riguarda i mosti di uve concentrati e i most di uve concentrati e rettificati , con l ' espressione " indice refrattometrico " , seguita dalla cifra corrispondente . 5 . La massa volumica indicata sull ' etichetta non può essere superiore alla massa volumica effettivamente riscontrata all ' analisi del prodotto in causa » . 6 . Il testo dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , è sostituit dal seguente : « 1 . Ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione , per quanto riguarda i vini da tavola designati come " Landwein " , " vin de pays " , " vino tipico " , " (...) " , " (...) " in conformità dell ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera i ) , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 : - al più presto dopo la sua compilazione , l 'elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro a sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 , che possono essere utilizzati , nonchù le regole che disciplinano l ' uso delle diciture e dei nomi di cui sopra , - le modifiche successive apportare all ' elenco e alle disposizioni di cui al trattino precedente . La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i nomi delle unità geografiche ad essa comunicati in virtù del primo comma » . 7 . L ' articolo 12 è modificato come segue : a ) Il testo del paragrafo 1 , lettere c ) , è sostituito dal seguente : « c ) dagli Stati Uniti d ' America , a decorrere dal 1° gennaio 1983 , siano designati con il nome dello Stato , completato , se del caso , dal nome della county o della regione viticola in appresso indicate , anche se il vino in questione è ottenuto soltanto : - per il 75 % da uve raccolte nello Stato che figura al punto VIII dell ' elenco dell ' allegato II o in una sola county di cui porta il nome , purchù tale vino provenga interamente da uve raccolte nel territorio degli Stati Uniti d ' America , oppure - per l ' 85 % da uve raccolte nella regione viticola ( viticultural area ) definita dalle disposizioni statunitensi , purchù tale vino provenga interamente da uve raccolte nello Stato o negli Stati nel cui territorio è situata la regione viticola in causa » . b ) Il testo del paragrafo 2 , lettera b ) , è sostituito dal seguente : « b ) - dalla Repubblica sudafricana , - dall ' Australia , - dall ' Austria , - da Israele , - dalla Nuova Zelanda , - dalla Iugoslavia , - dall ' Ungheria , designati con il termine di " minoesegi bor " e non designati con un ' altra indicazione relativa ad una qualità superiore , di cui al punto 4 dell ' allegato I , rechino il nome di una delle varietà di vite elencate nell ' allegato IV , anche se il vino è ottenuto soltanto per l ' 85 % da uve provenienti dalla varietà di cui porta il nome , purchù questa sia determinante ai fini del carattere del vino stesso » . c ) Il testo del paragrafo 3 , lettera a ) , è sostituito dal seguente : « a ) - dalla Repubblica sudafricana , - dall ' Australia , - dall ' Austria , - da Israele , - dall ' Ungheria , designati con il termine di " minoesegi bor " e non designati con un ' altra indicazione relativa ad una qualità superiore , di cui al punto 4 dell ' allegato I , rechino l ' indicazione dell ' annata di raccolta anche se il vino in causa è ottenuto soltanto per l ' 85 % da uve raccolte nell ' annata indicata » . 8 . L ' articolo 13 è modificato come segue : a ) al paragrafo 1 , lettera c ) , punto i ) , e al paragrafo 3 , lettera c ) , è aggiunto il termine seguente : « - vivace » ; b ) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente : « 6 . In applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera h ) , dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera k ) dell ' articolo 28 , paragrafo 2 , lettera k ) , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 , possono essere indicati , secondo i casi , i termini seguenti : - " demi-sec " , "halbtrocken " , " abboccato " , " medium dry " , " halvtoer " , " (...) " - " moelleux " , " lieblich " , " amabile " , " medium " , " medium sweet " , " halvsoed " , " (...) " - " doux " , " suess " , " dolce " , " sweet " , " soed " , " (...) " . I termini " sec " , " trocken " , " secco " o " asciutto " " dry " , " toer " e " (...) " possono essere indicati soltant a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo : - di 4 g/l al massimo oppure - di 9 g/l al massimo quando il tenore di acidità totale , espresso in g/l di acido tartarico , non è inferiore di più d 2 g/l al tenore di zucchero residuo oppure , - per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1985 , di 10 g/l al massimo per quanto riguarda i v.q.p.r.d . aventi diritto alla denominazione " Frascati " » . 9 . L ' articolo 16 è modificato come segue : « Articolo 16 1 . Le informazioni relative : - alla storia del vino in causa , a quella dell ' impresa dell ' imbottigliatore o a quella di un ' impresa di una persona fisica o giuridica o di un ' associazione di persone che abbia partecipato al circuito commerciale , - alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura d ' origine del vino , - all ' invecchiamento del vino , di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera h ) , all ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera t ) , all ' articolo 27 , paragrafo 2 , lettera f ) e all ' articolo 28 , paragrafo 2 , lettera p ) , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 non possono figurare nella stessa parte dell ' etichetta nella quale figurano le indicazioni obbligatorie , bensì : - in una parte dell ' etichetta nettamente separata da quella nella quale figurano dette indicazioni obbligatorie , - in una o più etichette complementari o sul pendaglio . Le informazioni di cui al primo comma possono riguardare esclusivamente elementi verificabili . 2 . In deroga al paragrafo 1 , possono figurare nella stess parte dell ' etichetta nella quale figurano le indicazioni obbligatorie : a ) informazioni brevi quali " casa fondata nel ... " o " viticoltori dal ... " , relative alla storia del vino in causa , a quella dell ' impresa dell ' imbottigliatore o a quella di un ' impresa di una persona fisica o giuridica o di un ' associazione di persone che abbia partecipato al circuit commerciale ; b ) i termini " vino di colle " e " vino di collina " , purchù siano utilizzati per la designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d . italiano e siano rispettate le disposizioni italiane in ordine alla loro utilizzazione ; c ) le seguenti informazioni relative all ' invecchiamento del vino : - " vin vieux " per i v.q.p.r.d . francesi , purchù siano rispettate le disposizioni francesi in ordine all ' utilizzazione di tale dicitura , - " vecchio " o " invecchiato " per i v.q.p.r.d . italiani , purchù siano rispettate le disposizioni italiane in ordine all ' utilizzazione di tali diciture , - " (...) " o " cave " per i vini da tavola o i v.q.p.r.d . greci , purchù siano rispettate le disposizioni greche in ordine all ' utilizzazione di tali diciture , - " vin vieux " per i vini importati originari del Marocco recanti una delle indicazioni geografiche che figurano nell ' allegato II , punto XII , purchù siano rispettate le disposizioni marocchine in ordine all ' utilizzazione di tale dicitura , - una dicitura in lingua inglese che precisi il numero di anni di invecchiamento in fusti o in bottiglie per i vini importati originari dagli Stati Uniti , - " velho " per i vini importati originari del Portogallo recanti una delle indicazioni geografiche che figurano nell ' allegato II , punto XIII , purchù siano rispettate le disposizioni portoghesi in ordine all ' utilizzazione di tale dicitura , - " staro vino " per i vini importati originari della Iugoslavia recanti una delle indicazioni geografiche che figurano nell ' allegato II , punto XVIII , purchù siano rispettate le disposizioni iugoslave in ordine all ' utilizzazione di tale dicitura . Le diciture di cui al primo comma , lettera b ) e c ) , non possono essere tradotte . Tuttavia , le diciture di cui al primo comma , lettera b ) , possono essere tradotte in tedesco con il termine " Huegelwein " per i v.q.p.r.d . originari della provincia di Bolzano » . 10 . All ' articolo 22 , paragrafo 1 , è aggiunto il comma seguente : « I vini e i mosti di uve designati e presentati in conformità delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 355/79 e del presente regolamento in vigore al momento della loro immissione in circolazione e applicabili sino alla scadenza di un termine prestabilito possono , dopo la scadenz di detto termine , essere detenuti ai fini della vendita e messi in circolazione sino ad esaurimento delle scorte ». 11 . Gli allegati sono modificati conformemente all ' allegato del presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . I punti 3 , lettera e ) e 10 , dell ' articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° settembre 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 6 maggio 1983 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 326 del 23 . 11 . 1982 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 106 del 16 . 4 . 1981 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 258 dell ' 11 . 9 . 1981 , pag . 10 . ( 5 ) GU n . L 359 del 15 . 12 . 1981 , pag . 6 . ( 6 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 48 . ( 7 ) GU n . L 227 del 3 . 8 . 1982 , pag . 10 . ( 8 ) GU n . L 230 del 18 . 8 . 1973 , pag . 12 . ( 9 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 99 . ( 10 ) GU n . L 369 del 24 . 12 . 1981 , pag . 1 . ALLEGATO 1 . L ' allegato 1 è modificato come segue : a ) il testo del punto 6 PORTOGALLO è sostituito dal seguente : « 6 . PORTOGALLO - região demarcada - denominação de origem - vinho de qualidade - superior - extra - reserva - garrafeira » ; b ) al punto 7 ROMANIA , il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente : « - vinuri di calitate superiora cu denomire de origine si trepte de calitate ( v.s.o.c . ) - cules la maturitate deplinã ( cmd ) - cules tirziu ( ct ) - cules la maturitate de innobilare ( cmi ) - cules selectionat ( cs ) - cules la innobilarea boabelor ( c.i.b . ) » ; c ) il testo del punto 9 TUNISIA è sostituito dal seguente « 9 . TUNISIA - appellation d ' origine contrôlùe - vin dùlimitù de qualitù supùrieure ( v.d.q.s . ) - vin supùrieur - qualitù exceptionnelle - cùpage tardif ( per i vini ( ottenuti dalla varietà Carignan ) - grand cru - grand vin - premier cru - cuvùe rùservùe » ; d ) il testo del punto 10 IUGOSLAVIA è sostituito dal seguente : « 10 . IUGOSLAVIA : vedi G.U . e ) è aggiunto il seguente punto 16 : « 16 . TURCHIA - vin de qualitù » . 2 . All ' allegato II , il testo del capitolo I AFRICA DEL SUD è sostituito dal seguente : « I . AFRICA DEL SUD I vini recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o di una sottoregione viticola di origine : 1 . Regione viticola Kusstreek ( Coastal Region ) : Sottoregioni : - Durbanville - Constantia 2 . Regione viticola Stellenbosch : Sottoregione : - Simonsberg-Stellenbosch 3 . Regione viticola Paarl : Sottoregione : - Franschhoek 4 . Region viticola Swartland : Sottoregioni : - Riebeeckberg - Groenkloof 5 . Regione viticola Tulbagh 6 . Regione viticola Breëriviervallei ( Brede River Valley 7 . Regione viticola Worcester : Sottoregioni : - Aan-de-Doorns - Slanghoek - Nuy - Goudini - Scherpenheuvel 8 . Regione viticola Robertson : Sottoregioni : - Agterkliphoogte - McGregor - Vinkrivier - Goree - Riverside - Eilandia - Bonnievale - Hoopsrivier - Boesmansrivier - Le Chasseur 9 . Regione viticola Swellendam 10 . Regione viticola Olifantsrivier ( Olifants River ) : Sottoregione : - Spruitdrift 11 . Regione viticola Klein Karoo 12 . Regione viticola Benede Oranje 13 . Regione viticola Piketberg ( Piquetberg ) 14 . Regione viticola Overberg : Sottoregione : - Walker Bay 15 . Regione viticola Douglas 16 . Regione viticola Cederberg » . 3 . All ' allegato II , il capitolo VIII STATI UNITI D ' AMERICA , lettera B , è completato con l ' aggiunta di : a ) am punto 1.1 : « - Santa Maria Valley * Cienega Valley * - Santa Pasqual Valley * Paicines * - San Pasqual Valley * Salano County Green Valley * - Guenocc Valley * Suisun Valley » * - McDowell Valley * * - Chalone * * e , dopo il nome « Shenandoah Valley » , il riferimento « ( 1 ) » alla nota a piè di pagina ; b ) dopo il punto 4 : « 4.1 . Regioni viticole : - Isle of St . George - Loramie Creek » ; c ) dopo il punto 6 : « 7 . Michigan 7.1 . Regione viticola Fennville 7.2 . Regione viticola Leelanau Peninsula 8 . Pennsylvania 8.1 . Lancaster Valley 9 . Virginia 9.1 . Regioni viticole : - Rocky Knob - Shenandoah Valley 10 . West Virginia - Shenandoah Valley » . 4 . All ' allegato II , il capitolo X UNGHERIA è modificato come segue : a ) sono soppressi i nomi delle unità geografiche seguenti che figurano - al punto 3 : vedi G.U . - al punto 4 : vedi G.U . b ) sono aggiunti i nomi delle unità geografiche seguenti : - al punto 1 : vedi G.U . - al punto 2 : vedi G.U . - al punto 3 : vedi G.U . - al punto 4 : vedi G.U . 5 . All ' allegato II , capitolo XIV ROMANIA , punto 2.3 , cermini « Magera Odobestilor » sono sostituiti da « Maegura Odobestilor » . 6 . All ' allegato II , il testo del capitolo XVI TUNISIA è sostituito dal seguente : « XVI . TUNISIA 1 . I vini aventi diritto alla denominazione " appellation d ' origine contrôlùe " , " vin dùlimitù de qualitù supùrieure " e/o " vin supùrieur " recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o della sottoregione viticola d ' origine : 1.1 . Regione Viticola Mornag : Sottoregioni : - Haut Mornag * - Le Noble de Mornag * - Côteaux de Mornag * Domaine de Charmettes * - Sidi Saad * - Mornag Village * - Domaine d ' Ouzra * - Côteaux de Carthage * - Château de Mornag * * 1 . 2 . Regione viticola Sidi Salem : Sottoregioni : - Domaine Nepheris - Côteaux de Khanguet - Khanguet Village - Château Khanguet 1.3 . Regione viticola Kùlibia 1.4 . Regione viticola Bùjà : Sottoregioni : - Côteaux de Thibar - Domaine de Thibar - Clos de Thibar 1.5 . Regione viticola Bizerte : Sottoregioni - Château Fùriani - Domaine Karim - Côteaux d ' Utique - Côteaux de Mateur - Côteaux de Bizerte 1.6 . Regione viticola Jendouba : Sottoregione Côteaux de Tabarka 1.7 . Regione viticola Nabeul : Sottoregioni : - Cap Bon - Sidi Rais - Côteaux de Hammamet 1.8 . Regione viticola Tùbourba : Sottoregioni : - Côteaux de Tùbourba - Côteaux de Schuiggui - Domaine de Lansarine - Tùbourba Village 2 . I vini aventi diritto alla denominazione " vin dùlimitù de qualitù supùrieure " recante il nome della regione viticol Mornag di cui sono originari » . 7 . All ' allegato II , il testo del capitolo XVII TURCHIA sostituito dal seguente : « XVII . TURCHIA 1 . I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite a unità geografiche situate nella Tracia e nella Marmara : vedi G.U . 2 . I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite a unità geografiche situate nell ' Egeo : vedi G.U . 3 . I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite a unità geografiche situate nell ' Anatolia centrale : vedi G.U . 4 . I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite a unità geografiche situate nell ' Anatolia meridionale e sudorientale : vedi G.U . 8 . All ' allegato II , il testo del capitolo XVIII IUGOSLAVIA è sostituito dal seguente : « XVIII . IUGOSLAVIA 1 . I vini originari della Repubblica socialista di Bosnia-Erzegovina recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o della sottoregione viticola d ' origine : 1.1 . Regione viticola Herzùgovine : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 1.2 . Regione viticola Severna Bosna . 2 . I vini originari della Repubblica socialista del Montenegro recanti il seguente nome della regione viticola d ' origine : Regione viticola Crna Gora . 3 . I vini originari della Repubblica socialista di Croazia recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o della sottoregione viticola d ' origine : 3.1 . Regione viticola Kontinentalna hrvatska : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 3.2 . Regione viticola Primorska hrvatska : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 4 . I vini originari della Repubblica socialista di Macedonia recanti uno dei seguenti nomi della regione vitivicola o della sottoregione vitivicola d ' origine : 4.1 . Regione viticola Pèinja-Osogovo : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 4.2 . Regione viticola Povardarje : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 4.3 . Regione viticola Pelagonija-Polog : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 5 . I vini originari della Repubblica socialista di Sloveni recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o della sottoregione viticola d ' origine : 5.1 . Regione viticola Podravski : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 5.2 . Regione viticola Posavski : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 5.3 . Regione viticola Primorski : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 6 . I vini originari della Repubblica socialista di Serbia recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o della sottoregione viticola d ' origine : 6.1 . Regione viticola Timok : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 6.2 . Regione viticola Nisava Juzna Morava : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 6.3 . Regione viticola Zapadna Morava : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 6.4 . Regione viticola Sumadija-Velika Morava : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 6.5 . Regione viticola Pocerina-Podgora 7 . I vini originari della regione autonoma socilaista di Voivodina recanti uno dei seguenti nomi della regione viticol o della sottoregione viticola d ' origine : 7.1 . Regione viticola Srem : Sottoregione viticola : vedi G.U . 7.2 . Regione viticola Banat : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 7.3 . Regione viticola Suboticka pescara : Sottoregioni viticole : vedi G.U . 8 . I vini denominati " Kosovsko vino " originari della regione autonoma socialista del Kosovo recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o della sottoregione viticola d ' origine : 8.1 . Regione viticola Kosovo : Sottoregioni viticole : vedi G.U . » . 9 . All ' allegato II , il testo del capitolo XX CECOSLOVACCHIA è sostituito dal seguente : « XX . CECOSLOVACCHIA I vini recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola d ' origine : vedi G.U . 10 . All ' allegato IV , il testo del capitolo I AFRICA DEL SUD è sostituito dal seguente : « Elenco delle varietà ammesse nella Comunità * Sinonimi ammessi * I . AFRICA DEL SUD * * Bukettraube * * Cabernet franc * * Cabernet Sauvignon * * Chenel * * Chenin blmanc * Steen * Cinsaut * * Clairette blanche * * Colombar * Colombard * Chardonnay * * Gamay * * Gewuerztraminer * * Grenache * Red Grenache , Rooi Grenache * Kerner * * Merlot * * Muscadel * Muskadel * Muscat d ' Alexandrie * Hanepoot * Palomino * * Pinotage * * Pinot noir * * Sauvignon blanc * * Sùmillon * Greengrape * Shiraz * * Sylvaner * * Tinta Barocca * * Ugni blanc * Trebbiano * Weisser Riesling * Rhine Riesling , Riesling » * Weldra * * Zinfandel * * 11 . All ' allegato IV , capitolo III AUSTRALIA , è soppresso , nella colonna di destra , il termine « Gewuerztraminer » . 12 . All ' allegato IV , il capitolo X ROMANIA è modificato come segue : a ) nella colonna di destra è agiunto il termine « Grauer Moench » come sinonimo della varietà « Rulanda , Rulaender » , nonchù il termine « Mavrud » come sinonimo della varietà « Negru virtos » ; b ) nella colonna di sinistra e sopresso il termine « Negro virtos » ; c ) nella colonna di sinistra il termine « Rossetraminer » è sostituito da « Rosetraminer » . 13 . All ' allegato IV , il testo del capitolo XIII IUGOSLAVIA è sostituito dal seguente : « Elenco delle varietà ammesse nella comunità * Sinonimi ammessi * : vedi G.U . 14 . All ' allegato IV , il testo del capitolo XVI CECOSLOVACCHIA è sostituito dal seguente : « Elenco delle varietà ammesse nella comunità * Sinonimi ammessi * : vedi G.U . 15 . All ' allegato IV è aggiunto il capitolo seguente : « Elenco delle varietà ammesse nella comunità * Sinonimi ammessi * : vedi G.U .