Regolamento (CEE) n. 1205/83 del Consiglio del 17 maggio 1983 che fissa, per la campagna lattiera 1983/1984, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d' intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, nonché il limite di garanzia per il latte
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 21/05/1983 pag. 0001 - 0002
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1205/83 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1983 che fissa , per la campagne lattiera 1983/1984 , il prezzo indicativo del latte e i prezzi d ' intervento del burro , del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano , nonchù il limite di garanzia per il latte IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1183/82 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 4 , e l ' articolo 5 , paragrafo 1 , vista la proposta della Commissione ( 3 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ) considerando che nel fissare i prezzi agricoli comuni occorre tener conto degli obiettivi politica agricola comune e del contributi che la Comunità intende dare all ' armonico del commercio mondiale ; che la politica agricole comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ; considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte si trovi , rispetto ai prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare rispetto delle carni bovine , in un rapporto equilibrato , che corrisponda all ' orientamento desiderato per quanto riguarda l ' allevamento bovino ; che nel fissare tale prezzo è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra l ' offerta e la domanda sul mercato del latte , tenuto conto degli scambi esterni di latte e prodotti lattiero caseari ; considerando che i prezzi d ' intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte ; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale domanda e dell ' offerta sul mercato lattiero della Comunità , sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale ; considerando che i prezzi d ' intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti all ' articolo 5 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ; considerando che nel 1982 le consegne di latte alle latterie hanno superato il limite di garanzia fissato nell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1184/82 ( 6 ) per l ' anno civile 1982 ; che tale superamento è stato stimato al 3,0 % ; che occorre pertanto diminuire il prezzo d ' intervento della suddetta percentuale ; considerando che , in conformità dell ' articolo 5 ter del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , occorre fissare un limite di garanzia per il latte ad un livello uguale al quantitativo di latte fornito nel 1981 alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte aumentato di una progressione annua dello 0,5 % , che può essere considerata normale ; considerando che è pertanto opportuno , per coprire i costi risultanti dallo smercio della raccolta supplementare , prevedere che , qualora il limite di garanzia venga superato , saranno prese appropriate misure , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna lattiera 1983/1984 , il prezzo indicativo del latte e i prezzi d ' intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue : ECU/100 kg a ) * prezzo indicativo del latte * 27.43 * b ) * prezzo d ' intervento : * * * burro * 357,86 * * latte scremato in polvere * 149,64 * * formaggio Grana Padano : * * * - dell ' età di 30-60 giorni * 361,28 * * - dell ' età di almeno 6 mesi * 439,53 * * formaggio Parmigiano Reggiano * * * dell ' età di almeno 6 mesi * 480,26 * Articolo 2 per l ' anno civile 1983 il limite di garanzia di cui all ' articolo 5 ter del regolamento ( CEE ) n . 804/68 è fissato al livello del quantitativo di latte fornito alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte nell ' anno civile 1981 , maggiorato dell 1 % . Articolo 3 Se viene constatato che il quantitativo di latte fornito dai produttori della Comunità supera il limite di garanzia di cui all ' articolo 2 , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , adotta le misure appropriate per compensare i costi addizionali . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1983 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1983 . Per il Consiglio Il Presidente I . KIECHLE ' 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . C 32 del 7 . 2 . 1983 , pag . 54 . ( 4 ) GU n . C 96 dell ' 11 . 4 . 1983 , pag . 54 . ( 5 ) GU n . C 81 del 24 . 3 . 1983 , pag . 6 . ( 6 ) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982 , pag . 2 .