31983R1180

Regolamento (CEE) n. 1180/83 del Consiglio del 16 maggio 1983 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati di poli (p-fenilentereftalammide), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 19/05/1983 pag. 0009 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/83 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 1983

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati di poli (p-fenilentereftalammide), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di filati di poli (p-fenilentereftalammide) è attualmente insufficiente nella Comunità a coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; che di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, per una parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità di sospendere parzialmente il dazio della tariffa doganale comune per i filati in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato e durante un periodo relativamente limitato; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario ai soli prodotti destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, aprire detto contingente per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1983 e fissarne il volume a 600 tonnellate, corrispondente al fabbisogno di importazioni dai paesi terzi durante questo periodo, nonché il dazio contingentale a 2 %;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazi prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingentale si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 574 tonnellate;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve trasferirne una percentuale considerevole alla riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o luglio al 31 dicembre 1983, il dazio della tariffa doganale comune per i filati di poli (p-fenilentereftalammide) destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di peumatici, della sottovoce ex 51.01 A, è sospeso al livello del 2 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 600 tonnellate.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979.

Articolo 2

1. Una prima parte di 584 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1983 ammontano per ciascuno di questi Stati membri a:

1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 100 // Danimarca // 1 // Germania // 40 // Grecia // 1 // Francia // 340 // Irlanda // 2 // Italia // 70 // Regno Unito // 30

2. La seconda parte, di 16 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 - quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo - ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva - qualora sia stato applicato l'articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 2,5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 15 novembre 1983, la parte non utilizzata della loro aliquota iniziale che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale alla data del 1o novembre 1983. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 novembre 1983 il totale delle importazioni effettuate fino al 1o novembre 1983 e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri entro il 20 novembre 1983 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo. Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantirsi che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ammessi al beneficio del contingente tariffario comunitario siano realmente destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici.

Il controllo dell'utilizzazione per la destinazione particolare prescritta si effettua applicando le disposizioni comunitarie al riguardo.

3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

4. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

5. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra il vigore il 1o luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE