Regolamento (CEE) n. 1080/83 del Consiglio del 18 aprile 1983 che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Tunisia
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 06/05/1983 pag. 0001 - 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 18 pag. 0190
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 18 pag. 0190
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1080/83 DEL CONSIGLIO del 18 aprile 1983 che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Tunisia $IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione considerando che il 16 febbraio 1983 è stato siglato il protocollo all ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina ( 1 ) , in appresso denominati rispettivamente « protocollo » e « accordo » , per tener conto dell ' adesione della Repubblica ellenica ; considerando che in attesa dell ' entrata in vigore del protocollo è opportuno che , tenendo conto delle disposizioni di quest ' ultimo , la Comunità fissi autonomamente il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Tunisia , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Fino all ' entrata in vigore del protocollo , il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Tunisia è quello che risulta dalle disposizioni dell ' allegato del presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso scade all ' entrata in vigore del protocollo . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 18 aprile 1983 . Per il Consiglio Il Presidente I . KIECHLE ( 1 ) GU n . L 265 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 . ALLEGATO Condizioni particolari di applicazione dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina , a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica Articolo 1 Per i prodotti di cui all ' allegato 1 , la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all ' importazione applicabili ai prodotti originari della Tunisia , secondo il seguente calendario : - alla data di entrata in vigore del presente regolamento , ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base ; - le altre tre riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il : -1° gennaio 1984 , -1° gennaio 1985 , -1° gennaio 1986 . Articolo 2 1 . Per i prodotti di cui all ' allegato 1 , il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all ' articolo 1 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Tunisia il 1° luglio 1980 . 2 . Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 30.06 della tariffa doganale comune , il dazio di base è pari al 17,2 % « ad valorem » . Articolo 3 1 . Per i prodotti di cui all ' allegato 1 , la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all ' importazione per i prodotti originari della Tunisia secondo il seguente calendario : - alla data di entrata in vigore del presente regolamento , ciascuna tassa è ridotta al 60 % dell ' aliquota di base ; - le altre tre riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il : -1° gennaio 1984 , -1° gennaio 1985 , -1° gennaio 1986 . 2 . L ' aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove . 3 . Qualsiasi tasso di effetto equivalente ad un dazio doganale all ' importazione , istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Tunisia , è abolita . Articolo 4 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito , essa deve anche sospendere o ridurre , della stessa percentuale , i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Tunisia . Articolo 5 1 . L ' elemento mobile che la Repubblica ellenica può applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento ( CEE ) n . 3033/80 del Consiglio , dell ' 11 novembre 1980 , che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 1 ) , originari della Tunisia , è modificato dell ' importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia . 2 . Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento ( CEE ) n . 3033/80 e figuranti all ' allegato 1 la Repubblica ellenica elimina , secondo il calendario di cui all ' articolo 3 , la differenza esistente tra : - l ' elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell ' adesione , e - il dazio ( diverso dall ' elemento mobile ) derivante dalle disposizioni dell ' accordo . Articolo 6 Per i prodotti di cui all ' allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea , i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi , in conformità dell ' articolo 64 dell ' atto di adesione del 1979 . Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Tunisia non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione più favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunità a nove . Articolo 7 1 . La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all ' allegato 2 , originari della Tunisia . 2 . Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali . I contingenti globali per il 1981 sono elencati all ' allegato 2 . 3 . Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è pari al 25 % all ' inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto europee ( UCE ) ed al 20 % all ' inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume . L ' aumento è aggiunto a ciascun contingente e l ' aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto . Per quanto riguarda tuttavia gli autobus , le autocorriere , i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune , il contingente è aumentato del 0 % all ' anno . 4 . Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all ' allegato 2 sono inferiori al 90 % del contingente , la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario della Tunisia , se il prodotto in questione è in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunità a nove . 5 . Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all ' allegato 2 proveniente dalla Comunità a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità a nove , essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario della Tunisia od aumenta in proporzione il contingente globale . 6 . In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all ' allegato 2 ed originari della Tunisia , la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunità a nove , ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I , II e IV della tariffa doganale comune , per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione . Articolo 8 1 . I depositi cauzionali all ' importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Tunisia sono progressivamente aboliti col seguente calendario : - alla data di entrata in vigore del presente regolamento : 75 % , - 1° gennaio 1984 : 25 % . 2 . Per i prodotti di cui all ' allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea , la Repubblica ellenica abolisce , conformemente all ' articolo 65 dell ' atto di adesione del 1979 , le tasse di effetto equivalente a dazi doganali , nonchù le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative ( depositi cauzionali all ' importazione , pagamenti in contanti , convalide di fatture , ecc . ) per i prodotti originari della Tunisia . 3 . Se la Repubblica ellenica riduce , nei confronti della Comunità a nove , l ' aliquota dei depositi cauzionali all ' importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1 , essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Tunisia . ( 1 ) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 1 . ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti previsti all ' articolo 3 Numero della nomenclatura di Bruxelles ( NCCD ) * Designazione delle merci * Capitolo 13 * * ex 13.02 * Incenso * ex 13.03 * Pectati * Capitolo 14 * * ex 14.05 * Vallone o avellanee , galle * Capitolo 15 * * ex 15.05 * Stearina di lane * ex 15.06 * Altri grassi e oli animali ( grassi di ossa , grassi di cascame , ecc . ) , escluso l ' olio di piedi di bue * 15.08 * Oli animali o vegetali cotti , ossidati , disidrati , solforati , soffiati , standolizzati o in altro modo modificati * 15.10 * Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione , alcoli grassi industriali * 15.11 * Glicerina , comprese le acque e le liscive glicerinose * ex 15.15 * Cere d ' api e di altri insetti , anche colorate artificialmente * 15.16 * Cere vegetali , anche colorate artificialmente * ex 15.17 * Degras * Capitolo 17 * ex 17.02 * Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti , in peso , allo stato secco , 99 % o più di prodotto puro ; glucosio e sciroppo di glucosio contenenti , in peso , allo stato secco , 99 % o più di prodotto puro * 17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao * Capitolo 18 * Cacao e sue preparazioni , escluse le voci 18.01 e 18.02 * Capitolo 19 * * ex 19.02 * Estratti di malto * 19.03 * Paste alimentari * 19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice » , « corn-flakes » e simili * ex 19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta * 19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione * Capitolo 21 * Preparazioni alimentari diverse , escluse le voci 21.05 e 21.07 * Capitolo 22 * * 22.01 * Acqua , acque minerali , acque gassose , ghiaccio e neve * 22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 * 22.03 * Birra * 22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche * ex 22.08 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più , alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione , esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * ex 22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol , esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande * Capitolo 24 * * 24.02 * Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco * Capitolo 25 * * 25.20 * Pietra di gesso ; anidride ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti , esclusi i gessi specialmente preparati per l ' arte dentaria * 25.22 * Calce ordinaria ( viva o spenta ) ; calce idraulica , esclusi l ' ossido e l ' idrossido di calcio 25.23 * Cementi idraulici ( compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers » ) , anche colorati * ex 25.30 * Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco * ex 25.32 * Terre coloranti , anche calcinate o mescolate ; terre di santorino , pozzolana , terre di trass e simili , impiegate nella composizione dei cementi idraulici , anche macinate o polverizzate * Capitolo 27 * * 27.05 bis * Gas illuminante , gas povero , gas d ' acqua e gas simili * 27.06 * Catrami di carbon fossile , di lignite o di torba e altri catrami minerali , compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti * 27.08 * Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali * ex 27.10 * Oli e grassi minerali per lubrificazione * ex 27.11 * Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi , escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile * 27.12 * Vaselina * 27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di torba , residui paraffinosi ( gatsch , slack wax , ecc . ) , anche colorati * 27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi * 27.15 * Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose , rocce asfaltiche * 27.16 * Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale , di bitume di petrolio , di catrame minerale o di pece di catrame minerale ( mastici bituminosi , cut-backs , ecc . ) * Capitolo 28 * * ex 28.01 * Cloro * ex 28.04 * Idrogeno , ossigeno ( compreso l ' ozono ) e azoto * ex 28.06 * Acido cloridrico * 28.08 * Acido solforico ; oleum * 28.09 * Acido nitrico ; acidi solfonitrici * 28.10 * Anidride e acidi fosforici ( meta - , orto - e piro - ) * 28.12 * Acido borico e anidride borica * 28.13 * Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi * 28.15 * Solfuri metalloidici , compreso il trisolfuro di fosforo * 28.16 * Ammoniaca liquefatta o in soluzione * 28.17 * Idrossido di sodio ( soda caustica ) ; idrossido di potassio ( potassa caustica ) ; perossidi di sodio e di potassio * ex 28.19 * Ossido di zinco * ex 28.20 * Corindoni artificiali * 28.22 * Ossidi di manganese * ex 28.23 * Ossidi di ferro ( comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale , contenenti , in peso , 70 % e più di ferro combinato , calcolato come Fe2O3 ) * ex 28.27 * Minio di piombo e litargirio * 28.29 * Fluoruri ; fluosilicati , fluoborati e altri fluosali * ex 28.30 * Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio * ex 28.31 * Ipocloriti ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti * 28.35 * Solfuri , compresi i polisolfuri * 28.36 * Idrosolfiti , compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati * 28.37 * Solfiti e iposolfiti * ex 28.38 * Solfato di sodio , di bario , di ferro , di zinco , di magnesio , di alluminio ; allumi * ex 28.40 * Fosfiti , ipofosfiti e fosfati , escluso il bifosfato di piombo * ex 28.42 * Carbonati , compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio , escluso l ' idrocarbonato di piombo ( cerussa ) * ex 28.44 * Fulminati di mercurio * ex 28.45 * Silicati di sodio o di potassio , compresi quelli del commercio * ex 28.46 * Borace raffinato * ex 28.48 * Arseniti e arseniati * 28.54 * Perossido di idrogeno ( acqua ossigenata ) , compresa l ' acqua ossigenata solida * ex 28.56 * Carburi di silicio , di boro , di calcio * ex 28.58 * Acque distillate , di conducibilità o dello stesso grado di purezza * Capitolo 29 * * ex 29.01 * Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; naftalene ( naftalina ) , antracene * ex 29.04 * Alcoli amilici * 29.06 * Fenoli e fenoli-alcoli * ex 29.08 * Ossido di dipentile ( etere n-amilico ) , ossido di etile ( etere etilico ) , anetolo * ex 29.14 * Acidi palmitico , stearico , oleico e loro sali solubili in acqua ; anidridi * ex 29.16 * Acidi tartarico , citrico , gallico ; tartrato di calcio * ex 29.21 * Nitroglicerina * ex 29.42 * Solfato di nicotina * 29.43 * Zuccheri chimicamente puri , eccettuati il saccarosio , il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci 29.39 , 29.41 e 29.42 * Capitolo 30 * * ex 30.02 * Sieri di animali o di persone immunizzati * ex 30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria , esclusi i prodotti che seguono : * * - Sigarette antiasmatiche * * - Chinina , cinconina , chinidina e loro sali , anche presentati sotto forma di specialità * * - Morfina , cocaina ed altri stupefacenti , anche presentati sotto forma di specialità * * - Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici * * - Vitamine e preparazioni a base di vitamine * * - Sulfamidici , ormoni e preparazioni a base di ormoni * 30.04 * Ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi, ecc . ) , impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici , diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo * Capitolo 31 * * ex 31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici , esclusi : * * - Scorie di defosforazione * * - Fosfati di calcio disgregati ( termofosfati e fosfati fusi ) e fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente * * - Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % * 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti di un peso lordo massimo di 10 kg * Capitolo 32 * * ex 32.01 * Estratti per concia di origine vegetale ; tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua * ex 32.04 * Sostanze coloranti di origine vegetale ( compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali , esclusi l ' indaco , l ' enna e la clorofilla ) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carminio e il « kermes » * ex 32.05 * Sostanze coloranti organiche sintetiche ( escluso l ' indaco artificiale ) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra * 32.06 * Lacche coloranti * ex 32.07 * Altre sostanze coloranti esclusi : * * a ) pigmenti inorganici o di origine minerale , contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio * * b ) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * 32.08 * Pigmenti , opacizzanti e colori preparati , preparazioni vetrificabili , lustri liquidi e preparazioni simili , per la ceramica , la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere , di granuli , di lamelle o di fiocchi * 32.09 * Vernici , pitture all ' acqua , pigmenti all ' acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all ' olio di lino , all ' acqua ragia minerale , all ' essenza di trementina , in una vernice o in altri mezzi , del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l ' impressione a caldo ( carta pastello ) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo * 32.11 * Siccativi preparati * 32.12 * Mastici ( compresi i mastici e cementi di resina ) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura * 32.13 * Inchiostri da scrivere o da disegno , inchiostri da stampa e altri inchiostri * Capitolo 33 * * ex 33.01 * Oli essenziali ( deterpenati o non ) , liquidi o concreti , escluse le essenze di rosa , di rosmarino , d ' eucalipto , di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghi , ottenute per « enfleurage » o macerazione * ex 33.06 * Acque di colonia e altre acque da toletta ; cosmetici e prodotti per la cura della pelle , dei capelli e delle unghie ; polveri e paste dentifrice , prodotti per l ' igiene della bocca ; deodoranti per locali , preparati , anche non profumati * Capitolo 34 * Saponi , prodotti organici tensioattivi , preparazioni per liscivie , preparazioni lubrificanti , cere artificiali , cere preparate , prodotti per pulire e lucidare , candele e prodotti simili , paste per modelli e « cere per l ' odontoiatria » * Capitolo 35 * Sostanze albuminoidi ; colle ; enzimi * Capitolo 36 * Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; fiammiferi ; leghe piroforiche ; sostanze infiammabili * Capitolo 37 * * 37.03 * Carte , cartoncini , cartoni e tessuti , sensibilizzati , non impressionati o impressionati , ma non sviluppati * Capitolo 38 * * 38.03 * Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale , compreso il nero animale esaurito * 38.09 * Catrami di legno ; oli di catrami di legno ( diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18 ) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia , a base di prodotti resinosi naturali * $$ex 38.11 * Disinfettanti , insetticidi , rodenticidi , antiparassitari e prodotti simili , in particolare presentazioni comportanti un supporto , quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide , bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili ; preparazioni consistenti in un prodotto attivo ( DDT , ecc . ) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol , pronti per l ' uso * 38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili * ex 38.19 * Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » ( in particolare per freni idraulici ) non contenenti o contenenti meno del 70 % , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi * Capitolo 39 * * ex 39.02 * Cloruro di polivinile * ex 39.01 * Polistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali , esclusi : * ex 39.02 * * ex 39.03 * a ) quelle sotto forma di granuli , di fiocchi , di grumi , di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo * ex 39.04 * * ex 39.05 * b ) gli scambiatori di ioni * ex 39.06 * * ex 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso , esclusi i ventagli e le ventole a mano , loro ossature e parti di ossature , bobine e supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 * Capitolo 40 * Gomma naturale o sintetica , fatturato ( factis ) e loro lavori , escluse le voci 40.01 , 40.02 , 40.03 e 40.04 , il lattice ( ex 40.06 ) , le soluzioni e dispersioni ( ex 40.06 ) , gli oggetto di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari ( ex 40.13 ) , le masse o blocchi , cascami , polveri e rottami di ebanite ( ex 40.15 ) * Capitolo 41 * Pelli e cuoio , esclusi il cuoio e le pelli pergamenati e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09 * Capitolo 42 * Lavori di cuoio o di pelli ; oggetti da correggiaio e da sellaio ; oggetti da viaggio ; borse da donna e simili contenitori ; lavori di budella * Capitolo 43 * Pelli da pellicceria e loro lavori ; pellicce artificiali * Capitolo 44 * Legno , carbone di legna e lavori di legno , esclusa la voce 44.07 , i lavori di pannelli di fibre ( ex 44.21 , ex 44.23 , ex 44.27 , ex 44.28 ) , le bobine e supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 ( ex 44.26 ) e le pavimentazioni in legno ( ex 44.28 ) * Capitolo 45 * * 45.03 * Lavori di sughero naturale * 45.04 * Sughero agglomerato ( con o senza legante ) e lavori di sughero agglomerato * Capitolo 46 * Lavori di intreccio , da panieraio o da stuoiaio , esclusi le trecce e manufatti simili , di materiali da intreccio , per qualsiasi uso , anche riuniti in strisce ( ex 46.02 ) * Capitolo 48 * * ex 48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli , esclusi i seguenti prodotti : * * - Carta comune destinata alla stampa dei giornali , composta di paste chimiche e meccaniche , e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato * * - Carta per la stampa di periodici * * - Carta da sigarette * * - Carta di seta * * - Carta da filtri * * - Ovatta di cellulosa * * - Carta e cartoni fabbricati a mano * 48.03 * Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta « cristallo » , in rotoli o in fogli * 48.04 * Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura , non impregnati nù intonacati alla superficie , anche riforzati internamente , in rotoli o in fogli * ex 48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , goffrati , impressi a secco , in rotoli o in fogli * ex 48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie ( marmorizzati , fantasia o « indiennùs » e simili ) o stampati ( diversi da quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli , escluse la carta per disegno , la carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte , le carte da ricalco , le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia * ex 48.13 * Carta carbone * 48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza * ex 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato , esclusi la carta da sigarette , strisce per teletipi , strisce perforate per monotipi e calcolatrici , carta e cartoni-filtri ( compresi quelli per filtri da sigarette ) , strisce gommate * 48.16 * Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio , per magazzino e simili * 48.18 * Registri , quaderni , taccuini , libretti per quietanze e simili , blocchi per minute ed appunti , agende , cartelle sottomano , raccoglitori e classificatori , legature volanti ( a fogli mobili o di altra specie ) ed altri prodotti cartotecnici da scuola , da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri , di carta o di cartone * 48.19 * Etichette di qualsiasi specie , di carta o di cartone , anche stampate o gommate , con o senza vignette * ex 48.21 * Paralumi ; tovaglie , tovaglioli e salviette da tavola , fazzoletti e asciugamani ; piatti , bicchieri , sottopiatti , sottobottiglie , sottobicchieri * Capitolo 49 * * ex 49.01 * Libri , opuscoli e stampati simili , anche in fogli sciolti , in lingua greca * ex 49.03 * Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura , legati alla rustica , incartonati o rilegati , per bambini , stampati in tutto o in parte in lingua greca * ex 49.07 * Francobolli non destinati a servizi pubblici * 49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni * ex 49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendario da sfogliare , esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari , in lingua diversa dalla greca * ex 49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento , esclusi i seguenti oggetti : * * - Scenari teatrali e per studi fotografici * - Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari ( compresi quelli di propaganda turistica ) , stampati in lingua diversa dalla greca * Capitolo 50 * Seta e cascami di seta * Capitolo 51 * Materie tessili sintetiche ed artificiali continue * Capitolo 52 * Filati metallici * Capitolo 53 * Lana , peli e crini , esclusi i prodotti greggi , imbianchiti , non tinti , delle voci 53.01 , 53.02 , 53.03 e 53.04 * Capitolo 54 * Lino e ramiè , esclusa la voce 54.01 * Capitolo 55 * Cotone * Capitolo 56 * Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco * Capitolo 57 * Altre fibre tessili vegetali , esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di carta * Capitolo 58 * Tappetti ed arazzi ; velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti a maglia annodate ( reti ) ; pizzi e guipures ; ricami * Capitolo 59 * Ovatte e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali , tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili * Capitolo 60 * Maglierie * Capitolo 61 * Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario , di tessuto * Capitolo 62 * Altri manufatti confezionati di tessuti , esclusi i ventagli e le ventole a mano ( ex 62.05 ) * Capitolo 63 * Oggetti da rigattiere , cenci e stracci * Capitolo 64 * Calzature , ghette ed oggetti simili ; loro parti * Capitolo 65 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ; loro parti * Capitolo 66 * * 66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasoletende , gli ombrelloni e simili * Capitolo 67 * * ex 67.01 * Spolverini e scoprine * 67.02 * Fiori , foglie e frutti artificiali , loro parti ; oggetti confezionati di fiori , foglie e frutti artificiali * Capitolo 68 * * 68.04 * Pietre per affilare , per avviare o levigare a mano , mole ed oggetti simili ( compresi i segmenti ed altre parti ) per macinare , sfibrare , affilare , avvivare , levigare , rettificare , tagliare o troncare , di pietre naturali , anche agglomerate , di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche ( compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti ) , anche con parti ( anime , steli , anelli , ecc . ) di altre materie , o con i loro assi ma senza basamento * 68.06 * Abrasivi naturali o artificiali , in polvere o in granelli , applicati su tessuto , carta , cartone od altre materie , anche tagliati , o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti * 68.09 * Pannelli , tavole , quadrelli , blocchi e simili , di fibre vegetali , fibre di legno , paglia , trucioli o residui di legno , agglomerati con cemento , gesso od altri leganti minerali * 68.10 * Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso * 68.11 * Lavori di cemento , di calcestruzzo o di pietra artificiale , anche armati , compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito » * 68.12 * Lavori di amianto-cemento , cellulosa-cemento e simili * 68.14 * Guarnizioni di frizione ( segmenti , dischi , rondelle , nastri , tavole , piastre , cilindri , ecc . ) per freni , per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito , a base di amianto , di altre sostanze minerali o di cellulosa , anche combiante con materie tessili od altre materie * Capitolo 69 * Prodotti ceramici , esclusi le voci 69.01 , 69.02 , diversi dai mattoni a base di magnesite e di magnesite cromite , 69.03 , 69.04 e 69.05 , gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico , i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l ' economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10 , 69.13 e 69.14 * Capitolo 70 * * 70.04 * Vetro colato o laminato , non lavorato ( anche armato o placcato durante la fabbricazione ) , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare * 70.05 * Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate » , non lavorato ( anche placcato durante la fabbricazione ) , in lastre di forma quadrata o rettangolare * ex 70.06 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche armati o placcati durante la fabbricazione ) , semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare , esclusi i vetri non armati per specchi * ex 70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) ; vetri riuniti in vetrate * 70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro * 70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi * 70.10 * Damigiane , bottiglie , boccette , barattoli , vasi , tubi per compresse ed altri recipienti , simili , di vetro , per il trasporto o l ' imballaggio ; tappi , coperchi e altri dispositivi di chiusura , di vetro * ex 70.13 * Oggetti di vetro per il servizio da tavola , di cucina , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce 70.19 , diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti , a debole coefficiente di dilatazione , del tipo Pyrex , Durex , ecc . * 70.14 * Vetrerie per illuminazione , per segnalazione e per ottica comune * ex 70.15 * Vetri da occhialeria comune e simili , curvi , piegati e simili * ex 70.16 * Vetro detto multicellulare o vetro al alveoli in blocchi , pannelli , lastre e conchiglie * ex 70.17 * Vetrerie per laboratorio , per uso igienico , per farmacia , anche graduate o tarate , escluse le vetrerie per laboratori chimici ; ampolle per sieri e oggetti simili * ex 70.21 * Altri lavori di vetro , esclusi gli oggetti per l ' industria * Capitolo 71 * * ex 71.12 * Minuterie d ' argento ( compreso l ' argento dorato ) o di metalli comuni , placcati o ricoperti di metalli preziosi * 71.13 * Oggetti di oreficeria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi * ex 71.14 * Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi , esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori * 71.16 * Minuterie di fantasia * Capitolo 73 * Ghisa , ferro e acciaio , esclusi : * * a ) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , delle voci 73.01 , 73.02 , 73.03 , 73.05 , 73.06 , 73.07 , 73.08 , 73.09 , 73.10 , 73.11 , 73.12 , 73.13 , 73.15 e 73.16 * * b ) i prodotti delle voci 73.02 , 73.05 , 73.07 e 73.16 , che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio * * c ) le voci 73.04 , 73.17 , 73.19 , 73.30 , 73.33 e 73.34 e le molle e foglie di molle , di ferro o di acciaio , per vetture ferroviarie , della voce 73.35 * Capitolo 74 * Rame , escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01 , 74.02 , 74.06 e 74.11 * Capitolo 76 * Alluminio , escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 ( ex 76.16 ) * Capitolo 78 * Piombo * Capitolo 79 * Zinco , escluse le voci 79.01 , 79.02 e 79.03 * Capitolo 82 * * ex 82.01 * Vanghe , pale , picconi , piccozze , zappe , zappette , forche , uncini , rastrelli e raschiatori ; asce , roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia , cesoie da siepe , cunei ed altri utensili agricoli , orticoli e forestali , a mano * 82.02 * Seghe a mano , lame da seghe di ogni specie ( comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare ) * ex 82.04 * Fucine portatili ; mole con sostegni , a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico * 82.09 * Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce 82.06 , e loro lame * ex 82.11 * Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi * ex 82.13 * Altri oggetti di coltelleria ( comprese le forbici per potare , le tosatrici , i fenditoi , i coltellacci , le scuri da macellaio e da cucina , i tagliacarta ) , escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati * 82.14 * Cucchiai , cucchiaioni , forchette , palette da torta , coltelli speciali da pesce o da burro , pinze da zucchero e oggetti simili * 82.15 * Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09 , 82.13 e 82.14 * Capitolo 83 * Lavori diversi di metalli comuni , esclusa la voce 83.08 , le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno ( ex 83.06 ) , perle e pagliette tagliate ( ex 83.09 ) * Capitolo 84 * * ex 84.06 * Motori a scoppio , a benzina , di cilindrata pari o superiore a 220 cm3 ; motori a combustione interna semi-diesel ; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW ; motori per motocicli * ex 84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore * ex 84.11 * Pompe , motopompe e turbopompe , per aria e per vuoto ; ventilatori e simili , con motore incorporato , di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg * ex 84.12 * Gruppi per il condizionamento dell ' aria , per uso domestico , comprendenti , riuniti in un solo corpo , un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l ' umidità * ex 84.14 * Forni da panetteria e loro pezzi staccati * ex 84.15 * Armadi ed altri mobili frigoriferi , muniti di un gruppo frigorifero * ex 84.17 * Scaldacqua e scaldabagni , non elettrici * 84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia * ex 84.21 * Apparecchi meccanici ( anche a mano ) per spruzzare , cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente , per uso domestico ; apparecchi simili a mano , per uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo , montati su carri , di peso pari o inferiore a 60 kg * ex 84.24 * Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore , di un peso pari o inferiore a 700 kg ; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi ; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi ; erpici a dischi , di peso pari o inferiore a 700 kg * ex 84.25 * Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; raccoglitrici a trazione animale ; presse da paglia e da foraggio ; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali * 84.27 * Torchi , pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione , per la fabbricazione del sidro e simili * ex 84.28 * Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattorie * 84.29 * Macchine , apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi , esclusi le macchine , apparecchi e congegni dei tipi per fattorie * ex 84.34 * Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa * ex 84.38 * Navette ; pettini per tessitrici * ex 84.40 * Lavatrici , anche elettriche , per uso domestico * ex 84.47 * Macchine utensili , diverse da quelle della voce 84.49 , per segare e piallare il legno , il sughero , l ' osso , l ' ebanite , le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili * ex 84.56 * Macchine ed apparecchi per agglomerare , formare o modellare le paste ceramiche , il cemento , il gesso ed altre materie minerali * ex 84.59 * Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone * 84.61 * Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili ( compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche per tubi , caldaie , serbatoi , vasche , tini ed altri recipienti simili * ex 84.63 * Riduttori di velocità * Capitolo 85 * * ex 85.01 * Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA ; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW ; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW ; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione , la radiotelefonia , la radiotelegrafia e la televisione * 85.03 * Pile elettriche * 85.04 * Accumulatori elettrici * ex 85.06 * Ventilatori per appartamenti * 85.10 * Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia ( a pile , ad accumulatori , elettromagnetiche , ecc . ) , esclusi gli apparecchi della voce 85.09 * 85.12 * Scaldacqua , scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere ( asciugacapelli , apparecchi per arricciare , scaldaferri per arricciare , ecc . ) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti , diverse da quelle della voce 85.24 * ex 85.17 * Apparecchi elettrici di segnalazione acustica * ex 85.19 * Apparecchi per l ' interruzione , il sezionamento , la protezione , la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici ( interruttori , commutatori , relè , interruttori di sicurezza , scaricatori , limitatori di sovracorrente , prese di corrente , porta lampada , cassette di giunzione , ecc . ) * ex 85.20 * Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l ' illuminazione * ex 85.21 * Tubi catodici per televisori * 85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) muniti o non di pezzi di congiunzione * 85.25 * Isolatori di qualsiasi materia * 85.26 * Pezzi isolanti , interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione ( boccole a vite , per esempio ) annegate nella massa , per macchine , apparecchi ed impianti elettrici , esclusi gli isolatori della voce 85.25 * 85.27 * Tubi isolanti e loro raccordi , di metalli comuni , isolati internamente * Capitolo 87 * * ex 87.02 * Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci ( esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87 ) * 87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese le cabine * ex 87.06 * Telai senza motore e loro parti * ex 87.11 * Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi * ex 87.12 * Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi * 87.13 * Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati * Capitolo 89 * * ex 89.01 * Barche , chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate ; imbarcazioni a vela ; imbarcazioni gonfiabili di materie plastiche artificiali * Capitolo 90 * * ex 90.01 * Vetri da occhialeria * 90.03 * Montature per occhiali , occhialini , occhialetti e oggetti simili e parti di montature * 90.04 * Occhiali ( correttori , protettori o altri ) , occhialetti , occhialini e oggetti simili * ex 90.26 * Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d ' acqua ( volumetrici e tachimetrici ) * Capitolo 92 * * 92.12 * Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi * Capitolo 93 * * ex 93.04 * Fucili da caccia * ex 93.07 * Borre per fucili ; cartucce da caccia , cartucce per rivoltelle , pistole , bastoni-fucili , cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per fucili da caccia , di metallo e di cartone ; palle , pallini e pallettoni da caccia * Capitolo 94 * Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili , esclusa la voce 94.02 * Capitolo 96 * Spazzole , spazzolini , pennelli e simili , scope , piumini da cipria e stacci , escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06 * Capitolo 97 * * 97.01 * Vetture e veicoli a ruote per il trascullo dei fanciulli , come velocipedi , monopattini , cavalli meccanici , automobili a pedale , carrozzelle per bambole e simili * 97.02 * Bambole di ogni specie * 97.03 * Altri gioccatolli ; modelli per divertimento * ex 97.05 * Stelle filanti e coriandoli * Capitolo 98 * Lavori diversi , esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04 , 98.10 , 98.11 , 98.14 e 98.15 * ALLEGATO 2 N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 * 31.02 * Concimi minerali o chimici azotati * 2 000 tonnellate * 31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici * 2 000 tonnellate * 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : * 2 000 tonnellate * * A . altri concimi : * * * I . contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto , fosforo e potassio * * * II . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo * * * IV . altri * * ex 73.37 * Caldaie ( diverse da quelle della voce 84.01 ) e radiatori , per il riscaldamento centrale , a riscaldamento non elettrico , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda ( compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata ) , a riscaldamento non elettrico , aventi un ventilatore o un soffiatore a motore , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio : * * * - Caldaie per il riscaldamento centrale * 20 000 UCE * ex 84.01 * Generatori di vapore d ' acqua o di altri vapori ( caldaie a vapore ) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : * * * - di potenza inferiore o pari a 32 MW * 1 500 UCE * 84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone : * * * C . altri motori : * * * ex II ; Motori a combustione interna ( con accensione per compressione ) : * * * - di potenza inferiore a 37 kW * 3 000 UCE * 84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) : * 30 000 UCE * * ex A . Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo , escluse le pompe per la distribuzione di carburanti * * * B . altre pompe * * * C . Elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) * * 84.14 * Forni industriali o per laboratori , ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 : * * * ex B . altri : * * * - Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento * 1 000 UCE * ex 84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia , ad eccezione : * 3 200 UCE * * - delle bilance pesa-bambini * * * - delle bilance di precisione graduate in g , destinate all ' uso domestico * * 85.01 * Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : * 30 000 UCE * * A . Macchine generatrici , motori ( anche con riduttori , variatori o moltiplicatori di velocità ) , convertitori rotanti : * * * ex II . altri : * * * - Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt * * * ex C . Parti e pezzi staccati * * * - di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt * * 85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando : * * * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : * * * ex III . Apparecchi riceventi , anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : * * * - di televisione * 10 000 UCE * 85.15 ( segue ) * C . Parti e pezzi staccati : * 15 000 UCE * * I . Mobili e cofanetti : * * * ex a ) di legno : * * * - per apparecchi riceventi per la televisione * * * ex b ) di altre materie : * * * - per apparecchi riceventi per la televisione * * * ex III . altri : * * * - Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate * * * - Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione * * ex 85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi i cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione : * * * - Cavi conduttori per antenne di televisione * 30 000 UCE * 87.02 * Autoveicoli con qualsiasi motore , per il trasporto di persone ( compresi quelli da sport ed i filobus ) o di merci : * 100 000 UCE * * A . per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti : * * * I . azionati da motore a scoppio o a combustione interna : * * * ex a ) Autocorriere , torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm3 : * * * - Autocorriere , torpedoni e autobus completi * * * ex b ) altri : * * * - completi , con più di 6 posti a sedere * * 87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese le cabine : * * * A . Carrozzerie e cabine metalliche destinate all ' industria del montaggio : * * * - dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A * * * - degli autoveicoli per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti , con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere * * 87.05 ( segue ) * - degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm3 * 1 000 UCE * * - degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 ( a ) * * * ex B . altri : * * * - Carrozzerie e cabine metalliche , ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere * * ( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .