31983R1028

Regolamento (CEE) n. 1028/83 del Consiglio del 27 aprile 1983 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 30/04/1983 pag. 0009 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0162


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/83 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1983

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti di taluni altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 764/82 (4), prevede soltanto possibilità limitate di fissazione di restituzioni differenziate secondo la destinazione;

considerando che il mercato della maggior parte delle merci delle sottovoci 18.06 D II c) e 21.07 G VII, VIII e IX della tariffa doganale comune è strettamente legato al mercato del burro;

considerando che è pertanto necessario, al fine di fissare restituzioni analoghe per tale prodotto agricolo di base, a prescindere dalla forma sotto la quale viene esportato, prolungare fino al 30 giugno 1983 la possibilità di fissare per le merci soprammenzionate restituzioni differenziate a seconda della loro destinazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3035/80 i termini « Durante la campagna di commercializzazione 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « Fino al 30 giugno 1983 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 146 del 20. 5. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(4) GU n. L 87 dell'1. 4. 1982, pag. 4.