Regolamento (CEE) n. 799/83 della Commissione del 29 marzo 1983 che modifica gli allegati 5 ed 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 07/04/1983 pag. 0015 - 0016
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 799/83 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1983 che modifica gli allegati 5 ed 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81 (2), in particolare l'articolo 97, visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2474/82 (4), in particolare l'articolo 121, previo parere della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, considerando che occorre emendare alcune disposizioni dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto di altri accordi conclusi tra Stati membri; considerando inoltre che è necessario emendare l'allegato 8 di detto regolamento per stabilire un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti tra il Belgio e i Paesi Bassi per la concessione di prestazioni familiari ai lavoratori autonomi; considerando che è opportuno apportare modifiche a taluni riferimenti negli allegati 5 e 8, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: 1. Al punto 3, BELGIO - FRANCIA: a) alla lettera h), dopo « l'accordo amministrativo » sono inseriti i termini « del 6 marzo 1979 »; b) la lettera i) è soppressa. 2. Il punto 8, BELGIO - PAESI BASSI, è sostituito dal testo seguente: « a) Gli articoli 6, da 9 a 15 e l'articolo 17, quarto comma, dell'accordo del 7 febbraio 1964 in materia di assegni familiari e di natalità. b) L'accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l'accordo amministrativo del 25 novembre 1970 in esecuzione di detto accordo. c) L'accordo del 24 dicembre 1980 in materia di assicurazione malattia (cure mediche). d) L'accordo del 12 agosto 1982 in materia di assicurazione malattia, maternità, invalidità ». 3. Il punto 9, BELGIO - REGNO UNITO, lettera b), è sostituito dal testo seguente: « b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio 1977 e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1, del regolamento), modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento) ». 4. Al punto 13, DANIMARCA - IRLANDA, in fine, i termini « (articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3, articolo 70, paragrafo 3, e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento) » sono sostituiti dal testo seguente: « (articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3, e articolo 70, paragrafo 3, del regolamento e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione) ». 5. Al punto 14, DANIMARCA - ITALIA, i termini « Senza oggetto » sono sostituiti dal testo seguente: « Lo scambio di lettere del 12 novembre 1982 e del 12 gennaio 1983 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura di malattia e maternità di cui al capitolo 1 del titolo III del regolamento, ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento ». 6. Al punto 19, REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - GRECIA, è aggiunto il seguente paragrafo: « c) L'accordo dell'11 marzo 1982 sul rimborso delle spese per prestazioni in natura di malattia ». 7. Al punto 23, REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - PAESI BASSI, è aggiunto il seguente paragrafo: « h) L'accordo del 15 febbraio 1982 relativo all'applicazione dell'articolo 20 del regolamento ai familiari di lavoratori frontalieri ». 8. Al punto 26, FRANCIA - IRLANDA, in fine, i termini « (articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3, articolo 70, paragrafo 3, e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento) » sono sostituiti da (« articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3, e articolo 70, paragrafo 3, del regolamento e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione) ». Articolo 2 L'allegato 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: 1. I termini « (Articolo 4, paragrafo 8, e articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e articolo 121 del regolamento di applicazione) » sono sostituiti dal testo seguente: « (Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d), e articolo 122 del regolamento di applicazione) ». 2. All'inizio i termini « L'articolo 10, paragrafo 2, lettera d) » sono sostituiti dal testo seguente: « L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) ». 3. Nella colonna di sinistra è inserito il seguente sottotitolo prima del paragrafo a): « 1. Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi: ». 4. Il seguente testo è aggiunto dopo il paragrafo b): « 2. Lavoratori autonomi: 1.2 // con un periodo di riferimento di un trimestre civile nei rapporti // - tra Belgio e Paesi Bassi ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 1982, eccetto: - le disposizioni dell'articolo 1, nella misura in cui esso modifica i punti 8, 9, 14, 19 e 23 dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 mediante l'introduzione di nuovi accordi che si applicano a decorrere dalla data in cui i suddetti accordi prendono effetto; - le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 4 e 8, che si applicano a decorrere dal 10 luglio 1981. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1983. Per la Commissione Ivor RICHARD Membro della Commissione (1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. (2) GU n. L 275 del 29. 9. 1981, pag. 1. (3) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 266 del 15. 9. 1982, pag. 1.