31983R0787

Regolamento (CEE) n. 787/83 della Commissione del 29 marzo 1983 relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 06/04/1983 pag. 0006 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0065
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0120


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REGOLAMENTO (CEE) N. 787/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1983

relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 39,

considerando che l'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all'applicazione di detto regolamento;

considerando che le comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1087/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1516/74 (4), dal regolamento (CEE) n. 955/70 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1188/77 (6), e dal regolamento (CEE) n. 1471/77 della Commissione (7); che le disposizioni dei suddetti regolamenti sono state più volte modificate e devono subire nuovi adattamenti; che, in un intento di chiarezza e di migliore efficacia amministrativa, è opportuno procedere a una codificazione dell'insieme della normativa in materia di comunicazioni del settore dello zucchero, apportandovi gli opportuni adattamenti e abrogando i regolamenti (CEE) n. 1087/69, (CEE) n. 995/70 e (CEE) n. 1471/77;

considerando che, per un giusto apprezzamento della situazione dello zucchero oggetto delle misure d'intervento mediante acquisto o vendita, previste dal regolamento (CEE) n. 1785/81, si rendono necessarie informazioni concernenti, in particolare, l'evoluzione dei quantitativi detenuti dagli organismi d'intervento, la loro ripartizione in funzione dei magazzini di giacenza riconosciuti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia di intervento mediante acquisto nel settore dello zucchero (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1359/77 (9);

considerando che, per poter seguire l'applicazione del sistema d'intervento, è altresì indispensabile conoscere in maniera continuativa lo stato dei quantitativi di zucchero reso inadatto all'alimentazione umana e di quelli utilizzati per la fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica, in funzione, in particolare, secondo il caso della ripartizione dei quantitativi di zucchero denaturato secondo uno dei procedimenti indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3475/80 (11), o della ripartizione secondo i prodotti chimici fabbricati di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (12);

considerando che, per una precisa e regolare osservazione degli scambi con i paesi terzi, che permetta di valutare l'incidenza dei prelievi e delle restituzioni, sono necessarie informazioni periodiche concernenti le importazioni e le esportazioni dei prodotti per i quali sono fissati prelievi o restituzioni, operazioni per le quali sono rilasciati dei titoli a norma, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/82 (14); che anche le importazioni di zuccheri preferenziali devono poter essere seguite, al fine di consentire un'applicazione effettiva del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali (15), modificato dal regolamento (CEE) n. 3475/80;

considerando che, per consentire una gestione efficace del regime delle quote quale definito al titolo III del regolamento (CEE) n. 1785/81, necessita conoscere tutti gli elementi utili a tale scopo; che, nella fattispecie, si tratta dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi

interprofessionali relativi all'acquisto di barbabietole (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, del regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero (2), del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità d'applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (3), nonché del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (4); che lo stesso motivo vale per il regime di compensazione delle spese di magazzinaggio stabilito dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che si tratta in tal caso dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (6), e del regolamento (CEE) n. 1988/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1862/82 (8);

considerando che gli interessati devono ricevere l'assicurazione che i dati propri ad ogni singola impresa saranno coperti da segreto statistico;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Intervento

Articolo 1

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, ogni settimana per la settimana precedente, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81:

a) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso « tal quale » offerti, ma non ancora presi in carico dall'organismo d'intervento;

b) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso « tal quale » presi in carico dall'organismo d'intervento;

c) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso « tal quale » venduti dall'organismo d'intervento.

Articolo 2

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un elenco in particolare dei quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso « tal quale » presi in carico dall'organismo d'intervento, ripartiti secondo i magazzini di giacenza riconosciuti.

Articolo 3

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81:

1. ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso « tal quale » per i quali è stato rilasciato un titolo di premio di denaturazione;

2. dietro richiesta della Commissione stessa, un elenco, per un determinato periodo, dei quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio denaturati, ripartiti secondo uno dei procedimenti indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 100/72.

Articolo 4

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81:

1. al più tardi alla fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio e di sciroppi, espressi in zucchero bianco, per i quali:

a) è stato rilasciato un titolo di restituzione alla produzione;

b) è stata pagata una restituzione alla produzione;

2. al più tardi alla fine di ogni mese di settembre, per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi, espressi in zucchero bianco, per i quali è stata pagata una restituzione alla produzione, ripartiti secondo i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1400/78.

TITOLO II

Scambi

Articolo 5

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi:

1. ogni settimana, per la settimana precedente:

a) i quantitativi:

- di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso « tal quale », escluso lo zucchero preferenziale e gli zuccheri di cui alla lettera b),

- di melasso,

per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione o d'esportazione;

b) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso « tal quale » per i quali sono stati rilasciati un titolo d'esportazione e un titolo d'importazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2630/81;

2. al più tardi alla fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zuccheri aromatizzati o colorati, nonché quelli dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione o un titolo d'esportazione;

3. al più tardi alla fine di ogni mese di luglio, per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di barbabietole e di canne da zucchero per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione o un titolo d'esportazione.

Articolo 6

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per ogni mese civile, entro i due mesi civili successivi, i quantitativi di zucchero bianco introdotti nello Stato membro in causa in regime di traffico di perfezionamento attivo, quale è definito all'articolo 2 della direttiva 69/73/CEE del Consiglio (1).

Articolo 7

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, al più tardi alla fine del terzo mese civile successivo alla fine del trimestre precedente in causa, separatamente, i quantitativi di zucchero espressi in zucchero bianco:

a) importati o esportati sotto forma di prodotti trasformati, per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi,

b) provenienti dagli altri Stati membri o usciti a destinazione degli altri Stati membri, sotto forma di prodotti trasformati,

nel corso di detto trimestre.

TITOLO III

Importazioni preferenziali

Articolo 8

Ogni Stato membro, per quanto riguarda le importazioni di zucchero preferenziale:

1. comunica alla Commissione, al più tardi alla fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zuccheri espressi in peso « tal quale » per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione conformemente al regolamento (CEE) n. 2782/76, separatamente per ciascuno Stato, paese o territorio di origine;

2. trasmette alla Commissione, al più tardi alla fine di ogni mese, per il mese civile precedente:

a) le copie dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1;

b) le copie dell'attestato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2782/76;

c) se del caso, le copie della dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2782/76;

3. comunica alla Commissione, al più tardi alla fine di ogni mese di settembre:

a) il quantitativo totale di zucchero bianco (in tonnellate) e

b) il quantitativo totale di zucchero greggio, espresso in peso « tal quale » e in tonnellate,

effettivamente importato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2782/76 nello Stato membro in causa durante il periodo di consegna che si conclude il 30 giugno dello stesso anno. Inoltre, per il quantitativo di cui alla lettera b), comunica la polarizzazione media ponderata espressa con 6 decimali.

Tali comunicazioni sono fornite separatamente per ciascuno Stato, paese o territorio d'origine.

TITOLO IV

Produzione e consumo

Articolo 9

Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

1. anteriormente ad ogni 1o marzo e per ciascuna impresa produttrice di zucchero situata nel suo territorio, la produzione saccarifera provvisoria della campagna di commercializzazione in corso constatata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1443/82; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, tale data è sostituita dal 1o luglio;

2. al più tardi alla fine di ciascun mese civile, per il mese civile precedente, la produzione di isoglucosio di ciascuna impresa produttrice di isoglucosio situata nel suo territorio, constatata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1443/82; i quantitativi di isoglucosio prodotti mensilmente in regime di perfezionamento attivo sono comunicati separatamente;

3. anteriormente ad ogni 10 ottobre e per ciascuna impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio situata nel suo territorio, la produzione definitiva di zucchero e di isoglucosio della campagna di commercializzazione precedente, stabilita conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1443/82.

Articolo 10

Ogni Stato membro comunica alla Commissione immediatamente, per ogni mese civile:

a) i quantitativi di zucchero e di isoglucosio smerciati nel suo territorio per il consumo diretto e per il consumo dopo trasformazione da parte delle industrie utilizzatrici,

b) i quantitativi di zucchero denaturati,

espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in sostanza secca.

Articolo 11

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2670/81, ogni Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente ad ogni 15 marzo per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero C e di isoglucosio C, che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2670/81, si considerano smerciati sul mercato interno della Comunità.

Articolo 12

Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

1. anteriormente al 15 di ogni mese, per il mese civile precedente, i quantitativi totali di zucchero B e di zucchero C eventualmente riportati ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

2. anteriormente ad ogni 1o marzo, per la campagna di commercializzazione in corso e per ciascuna impresa produttrice di zucchero, i quantitativi totali di zucchero B e di zucchero C riportati sulla campagna di commercializzazione successiva; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, tale data è sostituita dal 1o luglio.

TITOLO V

Compensazione delle spese di magazzinaggio

Articolo 13

Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

1. i riconoscimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1358/77, nonché, se del caso, il ritiro di tali riconoscimenti in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1998/78;

2. anteriormente al 15 di ogni mese per il secondo mese civile precedente e secondo lo schema di modello che figura in allegato:

a) i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1358/77,

b) i quantitativi smerciati, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1998/78,

c) i quantitativi importati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1998/78,

d) i quantitativi raffinati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1998/78.

Articolo 14

1. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 1785/81, qualsiasi raffinatore di zucchero preferenziale soggetto al regime di scorta minima comunica allo Stato membro interessato al più tardi il 20 di ciascun mese:

a) i quantitativi di zucchero preferenziale raffinati durante il mese precedente quello della comunicazione e

b) i quantitativi totali di zucchero preferenziale in giacenza alle ore 0,00 del primo giorno del mese della comunicazione,

espressi in zucchero bianco.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 15

Ai sensi del presente regolamento:

a) per settimana precedente s'intende il periodo di riferimento compreso tra il giovedì e il mercoledì;

b) per trimestre precedente s'intende il periodo di riferimento dei tre mesi, secondo il caso, luglio-settembre, ottobre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno. Articolo 16

La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati comunicati ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia, ai dati risultanti da tali comunicazioni e concernenti un'impresa, le sue installazioni tecniche, la natura e il volume della sua produzione o dalle comunicazioni che consentirebbero di risalire ai suddetti dati, possono avere accesso soltanto le persone che, in seno alla Commissione, sono incaricate del settore dei mercati dello zucchero. Questi dati non possono essere trasmessi a terzi.

Articolo 17

1. I regolamenti (CEE) n. 1087/69, (CEE) n. 955/70 e (CEE) n. 1471/77 sono abrogati.

2. In tutti gli atti comunitari ove sia fatto riferimento ai regolamenti (CEE) n. 1087/69, (CEE) n. 955/70 e (CEE) n. 1471/77 o a taluni articoli di tali regolamenti, il riferimento si considera fatto al presente regolamento e ai corrispondenti articoli del medesimo.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 140 del 12. 6. 1969, pag. 15.

(4) GU n. L 163 del 19. 6. 1974, pag. 21.

(5) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 16.

(6) GU n. L 138 del 4. 6. 1977, pag. 12.

(7) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 13.

(8) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.

(9) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 7.

(10) GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15.

(11) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 69.

(12) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

(13) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

(14) GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20.

(15) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.

(1) GU n. L 47 del 23. 2. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 3.

(3) GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.

(4) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

(5) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

(6) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.

(7) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.

(8) GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 12.

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

(Schema di modello da utilizzare per le comunicazioni di cui all'articolo 13, punto 2 del presente regolamento)

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI MAGAZZINAGGIO

1.2 // // // Stato membro: // Zucchero comunitario // // // Mese di riferimento: // Zucchero preferenziale // // // // (mettere una croce nella casella corrispondente)

A. GIACENZE (articolo 13, punto 2, lettera a)

(in 100 kg, espressi in zucchero bianco)

1.2.3.4 // // // // // // Giacenza iniziale // Giacenza finale // Giacenza media // 1. Zucchero bianco // // // // 2. Zucchero greggio di barbabietole // // // // 3. Zucchero greggio di canna // // // // 4. Zucchero liquido // // // // 5. Sciroppi // // // // In corso di trasporto: // // // // 6. Zucchero bianco // // // // 7. Zucchero greggio di barbabietole // // // // 8. Zucchero di canna (1) // // // // // // // // Totale // // // // // // // // di cui: // // // // Fabbricanti di zucchero // // // // Raffinatori // // // // Macinatori, canditori, ecc. // // // // Commercianti specializzati // // // // // // //

1.2 // B. SMERCIO (2) (articolo 13, punto 2, lettera b) C. ZUCCHERO PREFERENZIALE IMPORTATO E SMERCIATO TAL QUALE (2) (articolo 13, punto 2, lettera c) D. ZUCCHERO PREFERENZIALE RAFFINATO (2) (articolo 13, punto 2, lettera d) //

(1) In provenienza dai DOM e in corso di trasporto marittimo. Ai fini della giacenza media, si devono prendere in considerazione soltanto i tre quarti della giacenza finale (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1998/78).

(2) Allorquando il tasso rappresentativo da applicare cambia durante il mese di riferimento, i quantitativi in causa sono riportati secondo i periodi di applicazione dei differenti tassi.