Regolamento (CEE) n. 714/83 della Commissione dl 29 marzo 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità d' applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte
Gazzetta ufficiale n. L 083 del 30/03/1983 pag. 0027 - 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0109
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0109
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 714/83 DELLA COMMISSIONE dl 29 marzo 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 704/83 (4), stabiliscono i vari elementi relativi alle spese di magazzinaggio, ed in particolare le spese fisse, le spese di permanenza in deposito frigorifero; che è opportuno adattare questi ultimi importi, per tener conto della loro evoluzione; considerando che il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue: 1. All'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 24, paragrafo 3, lettera a), l'importo di « 23,83 ECU » è sostituito dall'importo di « 26,00 ECU ». 2. All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), l'importo di « 0,44 ECU » è sostituito dall'importo di « 0,45 ECU ». 3. All'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), il tasso del « 13 % » è sostituito dal tasso dell'« 11 % ». 4. All'articolo 24, paragrafo 3, lettera d), l'importo di « 7,50 ECU » è sostituito dall'importo di « 0 ECU ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 90 del 14. 4. 1969, pag. 12. (4) GU n. L 82 del 29. 3. 1983, pag. 13.