Regolamento (CEE) n. 703/83 della Commissione del 28 marzo 1983 relativo alla sospensione della pesca di sgombri da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
Gazzetta ufficiale n. L 082 del 29/03/1983 pag. 0012 - 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 703/83 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1983 relativo alla sospensione della pesca di sgombri da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 172/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (2), ha fissato dei contingenti di pesca per gli Stati membri; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che le catture di sgombri eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca nelle divisioni CIEM VI, VII, VIII hanno raggiunto il contingente assegnato; che il 25 febbraio 1983 la Danimarca ha sospeso la pesca di sgombri di tale popolazione e il 4 marzo 1983 lo sbarco degli stessi; che è opportuno quindi prendere in considerazione quest'ultima data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di sgombri eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca nelle divisioni CIEM VI, VII e VIII abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1983. La pesca degli sgombri nelle divisioni CIEM VI, VII e VIII nonché il trasbordo e lo sbarco di sgombri catturati in dette divisioni da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca sono proibiti. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 4 marzo 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1983. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 30.