31983R0593

Regolamento (CEE) n. 593/83 della Commissione del 14 marzo 1983 relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 per migliorare la qualità del latte nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1983 pag. 0020 - 0023


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REGOLAMENTO (CEE) N. 593/83 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1983

relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 per migliorare la qualità del latte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che le misure avviate in conformità del regolamento (CEE) n. 1271/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2341/78 (4), e proseguite in base ai regolamenti (CEE) n. 2936/79 (5), (CEE) n. 1079/81 (6) e (CEE) n. 272/82 (7), si sono rivelate efficaci ai fini del miglioramento della qualità del latte nella Comunità;

considerando che, ai fini di una maggiore efficacia, è opportuno proseguire le misure in corso di esecuzione;

considerando che, di conseguenza, le organizzazioni, le istituzioni, le imprese e le associazioni di produttori aventi le qualifiche e l'esperienza necessaria devono essere nuovamente invitate a presentare programmi particolareggiati da attuare;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni dei regolamenti anteriori possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati:

a) l'analisi batteriologica del latte crudo;

b) l'analisi sanitaria del latte crudo;

c) il controllo delle mungitrici meccaniche;

d) la consulenza individuale dei produttori per quanto concerne la produzione (igiene delle stalle, mungitura e sanità del bestiame) e la conservazione del latte (refrigerazione);

e) la consulenza in materia di raccolta (attrezzature cooperative, centri di raccolta) e trasporto del latte crudo (condizioni tecniche, attrezzatura e utilizzazione di autocisterne);

f) la creazione di centri per la raccolta collettiva del latte dotati, se necessario, di impianti frigoriferi.

In casi eccezionali, debitamente motivati, potranno essere concessi aiuti anche ad aziende individuali;

g) in casi debitamente motivati, l'analisi della composizione del latte crudo e l'attrezzatura necessaria per il trasporto dei campioni;

h) la formazione del personale qualificato per il controllo della qualità e per la raccolta del latte.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili soltanto se sono iniziate dopo il 28 febbraio 1983; esse devono essere ultimate entro due anni dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1o ottobre 1985. In casi eccezionali, un periodo più lungo può tuttavia essere convenuto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia dell'azione considerata.

3. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 2 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora il contraente inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine inizialmente previsto a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposte ed attuate da istituti, organizzazioni, imprese o associazioni di produttori che:

a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie,

b) offrono adeguate garanzie in ordine al buon esito dei lavori.

Le proposte presentate da aziende individuali possono essere prese in considerazione soltanto ove siano debitamente motivate e non pregiudichino le attività delle organizzazioni regionali specializzate in materia.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 90 % delle spese occasionate dalle azioni considerate. Il contributo comunitario alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera h), non può superare il 10 % delle spese risultanti dalle azioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, eseguite nello Stato membro interessato.

3. Ai fini del finanziamento comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e g), è presa in considerazione unicamente l'attrezzatura tecnica iniziale dei laboratori d'analisi, comprendente:

- strumenti (compresi eventualmente gli impianti di incubazione) per l'esame batteriologico del latte, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software »;

- strumenti per la ricerca di impurità, di antibiotici, di sostanze inibitrici del latte crudo, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software »;

- strumenti per il rilevamento della mastite nel latte crudo;

in casi debitamente motivati:

- l'attrezzatura necessaria per il prelievo, il trasporto, la selezione, la conservazione e il trattamento dei campioni;

- strumenti per l'analisi del tenore di materie grasse, di proteine e di lattosio del latte, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software ».

L'attrezzatura iniziale di laboratori di analisi esistenti con apparecchiature più moderne e di funzionamento più economico è considerata come un'azione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e g).

Sono ammessi al finanziamento soltanto gli strumenti la cui capacità tecnica è sufficientemente valorizzata.

4. Inoltre, in casi debitamente motivati, gli interessati possono chiedere il finanziamento dei costi delle analisi e degli esami di cui all'articolo 1, lettere a) e b).

5. Il finanziamento comunitario è subordinato all'impegno dell'interessato di introdurre nella propria zona di attività un sistema di pagamento del latte differenziato a seconda della qualità batteriologica del prodotto, nel periodo stabilito dal contratto per l'esecuzione delle misure accettate o, se tale sistema già esiste, di prorogarlo.

6. Le spese generali occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono assunte in carico soltanto fino al 2 % del totale approvato.

Articolo 3

1. Gli interessati sono invitati a trasmettere anteriormente al 15 aprile 1983 all'autorità competente designata dal rispettivo Stato membro, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate e complete relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Qualora tale data non sia rispettata, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nelle Gazzette ufficiali delle Comunità europee n. C 17 del 23 gennaio 1980, pagina 2, e n. C 35 dell'11 febbraio 1982, pagina 8.

Articolo 4

1. La proposta completa deve recare:

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;

b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e, se del caso, dei terzi che intervengono nell'esecuzione;

c) il costo totale, al netto da tasse, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione dell'importo tra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento;

d) le modalità di pagamento desiderate per il versamento del contributo comunitario, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) o b);

e) l'ultima relazione sull'attività disponibile, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto:

a) se è presentata da un interessato che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento, in particolare l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e quelle contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6.

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 8.

(3) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 39.

(4) GU n. L 282 del 7. 10. 1978, pag. 11.

(5) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 16.

(6) GU n. L 112 del 24. 4. 1981, pag. 15.

(7) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 17.