Regolamento (CEE) n. 551/83 del Consiglio dell' 8 marzo 1983 che istituisce un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti "kraftliner", originari degli Stati Uniti d' America e che accetta gli impegni offerti nell' ambito del riesame della procedura antidumping relativa a carte e cartoni kraft per copertina, cosiddetti "kraftliner", originari dell' Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell' Unione Sovietica e della Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 064 del 10/03/1983 pag. 0025 - 0029
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0126
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0127
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 551/83 DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 1983 che istituisce un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari degli Stati Uniti d'America e che accetta gli impegni offerti nell'ambito del riesame della procedura antidumping relativa a carte e cartoni kraft per copertina, cosiddetti « kraftliner », originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica e della Svezia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 12, vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento, considerando che il regolamento (CEE) n. 2133/78 (3) ha istituito un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari degli Stati Uniti d'America; considerando che il suddetto regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti (CEE) n. 572/79 (4) e (CEE) n. 1283/81 (5) per permettere di tener conto di alcune modifiche apportate ai codici Nimexe ai quali si applica il dazio in questione; considerando che l'importo del dazio corrispondeva alla differenza tra il valore normale (« fair market price ») negli Stati Uniti, quale è definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/78, e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, per tonnellata netta al primo acquirente nel territorio doganale della Comunità; considerando che la Commissione ha accettato gli impegni offerti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica e della Svezia (6); considerando che il 30 luglio 1982 la Commissione ha ricevuto una richiesta da parte dell'Associazione europea dei fabbricanti di carta per ondulatori, a nome di tutti i produttori comunitari di carte e cartoni kraft per copertine, nonché di testliner, in cui si chiedeva una revisione del dazio istituito sulle carte e sui cartoni kraft per copertine, originari degli Stati Uniti d'America, e degli impegni offerti nell'ambito delle procedure antidumping relative alle importazioni dei prodotti suddetti originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica e della Svezia; che la richiesta conteneva elementi di prova in ordine all'esistenza di pratiche di dumping relative a tali importazioni e al conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria; considerando che, poiché i dati suddetti fornivano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura della procedura, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (7), ha annunciato il riesame del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari degli Stati Uniti d'America, nonché l'accettazione degli impegni relativi a carte e cartoni kraft per copertine originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica e della Svezia; che la Commissione ha inoltre avviato un'indagine in materia a livello comunitario; considerando che la Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti; considerando che la Commissione ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di essere intese oralmente; considerando che la maggior parte degli esportatori, alcuni importatori e numerosi consumatori notoriamente interessati si sono avvalsi dell'opportunità di presentare osservazioni per iscritto e verbalmente; che Exportles, l'agenzia di esportazioni dell'Unione Sovietica, nonché numerosi intermediari e commercianti, non hanno risposto all'invito della Commissione di rendere noto il proprio punto di vista; che anche il principale esportatore canadese non ha accolto l'invito della Commissione a collaborare all'indagine in loco; considerando che la Commissione ha chiesto e verificato i dati ritenuti necessari ai fini della procedura di revisione ed ha effettuato controlli presso le sedi delle seguenti società: Produttori CEE: Cellulose du pin Facture, Francia; Esportatori: Negli Stati Uniti d'America: Great Southern Paper, Dothan, Alabama, International Paper Co., New York, New York, St Joe Paper Co., Port St Joe, Florida, St Regis Paper Co., New York, New York, Stone Container Corporation, Chicago, Illinois, Union Camp Corporation, Chicago, Illinois, Union Camp Corporation, Wayne, New Jersey, Westvaco Corporation, New York, New York, Weyerhaeuser Company, Tacoma, Washington; In Canada: MacMillan Bloedel Ltd, Vancouver (BC) che rappresenta la propria filiale americana a Pinehill, Alabama; In Finlandia: Kemi Oy, Kemi; In Portogallo: Portucel, Lisbona; In Svezia: ASSI, Stoccolma, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Piteaa; considerando che i dati relativi alla Obbola Linerboard AB, Obbola, Svezia, sono stati forniti dalle aziende detentrici del capitale di questa società: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Svezia, e St Regis Paper Company, USA; che l'esportatore austriaco, Nettingsdorfer Papierfabrik, Nettingsdorf, ha comunicato i dati richiesti presso la sede della Commissione a Bruxelles; che i dati relativi alle esportazioni effettuate dall'Unione Sovietica sono stati forniti dai principali importatori nella Comunità; considerando che la Commissione ha scelto come periodo di riferimento dell'inchiesta l'ultimo trimestre del 1981 e i primi tre trimestri del 1982; considerando che, per quanto riguarda gli esportatori austriaci, canadesi, finlandesi, portoghesi, svedesi e statunitensi, il valore normale è stato calcolato in base al prezzo effettivamente pagato nelle normali operazioni commerciali per il prodotto analogo destinato al consumo nei rispettivi mercati interni; che, nei casi in cui tali prezzi variavano, i valori normali sono stati stabiliti tenendo conto della media ponderata e/o dei prezzi prevalenti; che per l'Unione Sovietica, paese che non pratica un'economia di mercato, il valore normale è stato fissato in base al prezzo al quale il prodotto analogo veniva venduto negli Stati Uniti, apportando alcune modifiche per tener conto di determinate differenze nella larghezza dei rotoli; che il metodo impiegato per calcolare il valore normale non è stato contestato né dall'esportatore sovietico, né dagli importatori comunitari; considerando che si è constatato, al momento della fissazione del margine di profitto ricavato dalle vendite nel mercato interno, che la maggior parte dei produttori statunitensi non ha potuto dimostrare che le sue vendite più recenti sono state effettuate a prezzi adeguati per coprire tutti i costi; che tali vendite sono state considerate dunque come non effettuate secondo la normale prassi commerciale e sono state quindi escluse dal calcolo del valore normale; considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o da pagare per i prodotti esportati nella Comunità durante il periodo oggetto dell'inchiesta; considerando che, in sede di confronto tra il valore normale ed i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto opportunamente conto degli elementi che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali le differenze tra le spese sostenute per il trasporto, l'assicurazione, il magazzinaggio, le operazioni d'imbarco, nonché le spese accessorie; che tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica; considerando che, come emerge dal suddetto esame dei fatti, le pratiche di dumping sono generalmente iniziate nel secondo trimestre del 1982 e sono continuate per tutto l'anno, con un margine pari all'importo per il quale il valore normale, calcolato secondo le modalità sopra indicate, superava il prezzo all'esportazione nella Comunità; considerando che tali margini variano secondo l'esportatore; che la media ponderata del margine di dumping, calcolata a decorrere dal periodo in cui hanno avuto inizio le pratiche di dumping e relativa a ciascuno degli esportatori che hanno accettato di collaborare all'inchiesta, era la seguente: 1.2 // // (in %) // Great Southern Paper // 8,2 // International Paper Co. // 5,9 // St Joe Paper Co. // 10,0 // St Regis Paper Co. // 9,7 // Union Camp Corporation // 4,3 // Westvaco Corporation // 11,3 // Weyerhaeuser Company // 11,5 // MacMillan Bloedel Ltd // 6,5 // Kemi Oy // 25,9 // Portucel // 12,0 // ASSI // 9,5 // Obbola Linerboard // 24,5 // SCA // 10,0 // Nettingsdorfer Papierfabrik // 2,5 considerando che la Stone Container Corporation non ha effettuato vendite dirette all'esportazione nella Comunità europea, ma ha venduto i propri prodotti a un commerciante locale, che li ha successivamente esportati; che tali vendite sono state utilizzate come base per il confronto per il calcolo del margine di dumping che si situa a 15,5 %; che le società che hanno anche effettuato esportazioni, per un volume tuttavia inferiore a quello oggetto dell'inchiesta in loco, sono state informate dei risultati dell'inchiesta della Commissione, nonché delle intenzioni di quest'ultima, e non hanno contestato i predetti risultati; considerando che, per quanto riguarda gli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione e non hanno altrimenti reso noto il proprio parere in sede di riesame, il margine di dumping è stato stabilito in base ai dati disponibili; che, secondo la Commissione, i risultati dell'inchiesta forniscono una base adeguata per determinare il margine di dumping e non appare opportuno premiare la mancanza di cooperazione stabilendo, nei confronti di detti esportatori, un margine di dumping inferiore a quello più elevato, pari al 25,9 %, relativo ad un esportatore che ha collaborato all'inchiesta; che è pertanto opportuno fissare quest'ultimo margine di dumping per il gruppo di esportatori in questione; considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping, nella richiesta presentata dall'Associazione europea dei fabbricanti di carta per ondulatori si assumeva che il pregiudizio gravava sui produttori comunitari di carta e cartoni kraft per copertine, nonché di testliner; che la Commissione si è limitata a riesaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria del prodotto analogo a quello importato a prezzi di dumping, vale a dire carte e cartoni kraft per copertine; considerando che, secondo i dati noti alla Commissione, le importazioni nella Comunità provenienti dai paesi interessati hanno mantenuto una quota di mercato abbastanza costante, pari all'incirca all'80 % dal 1979 in poi; considerando che i prezzi di vendita praticati nella Comunità per i prodotti originari dei paesi in questione sono diminuiti constantemente per tutto il 1982, esercitando un effetto depressivo sul mercato; che la flessione dei prezzi è stata particolarmente rilevante in due mercati comunitari, vale a dire la Germania e l'Italia; che il produttore comunitario effettua in Germania ed in Italia circa il 90 % delle vendite fuori del mercato francese; che per mantenere le proprie vendite in questi due mercati il produttore comunitario ha dovuto allinearsi sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping; che, come risulta da prove attendibili, i prezzi continuano a diminuire; considerando che, in seguito a tali importazioni, l'industria comunitaria non ha potuto coprire i costi per quanto riguarda le vendite sul mercato tedesco ed italiano; che in Francia si è anche verificata una flessione dei prezzi tale da ridurre il profitto del produttore comunitario ad un livello vicino al punto di rottura e tale da provocare perdite, qualora la tendenza dovesse continuare; considerando che la Commissione ha esaminato se l'eventuale pregiudizio era da imputarsi ad altri fattori, quali il volume ed i prezzi delle importazioni non oggetto di dumping e la stagnazione della domanda; che le importazioni originarie dei paesi non compresi nel presente riesame sono notevolmente diminuite; che il consumo nella Comunità non ha subito variazioni di rilievo dal 1981 al 1982; che, in base ai prezzi ai quali le importazioni oggetto di dumping sono offerte in vendita nella Comunità, la Commissione ha concluso che solo le pratiche di dumping relative alle importazioni di carte e cartoni kraft per copertine, detti « kraftliner », originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica, della Svezia e degli Stati Uniti, devono essere considerate responsabili del nuovo grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria; che il pregiudizio verosimilmente si aggraverà se non verrà preso alcun provvedimento; considerando che, secondo quanto affermato dai consumatori dei Paesi Bassi, dell'Italia, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania, l'aumento dei prezzi minimi per la carta e il cartone kraft per copertine è contrario agli interessi comunitari, poiché potrebbe danneggiare l'industria di trasformazione; che la Fédération nationale des transformateurs de papiers e l'Union syndicale française du carton ondulé non hanno tuttavia voluto esprimere un'opinione a questo proposito ed hanno esplicitamente chiesto che il loro atteggiamento venisse reso noto alla Commissione; che, se i produttori comunitari dovessero scomparire dal mercato, la Comunità dipenderebbe dai fornitori dei paesi terzi per quanto riguarda il prodotto in questione; che sembra che gli utilizzatori abbiano interesse ad avere accesso alle due fonti di approvvigionamento; che, alla luce di quanto precede e tenendo conto in particolare delle gravi difficoltà dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità; considerando che gli esportatori interessati sono stati informati sulle principali risultanze del riesame ed hanno espresso la propria opinione in proposito; che sono stati successivamente offerti nuovi impegni riguardanti la totalità di carte e cartoni kraft per copertine originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica e della Svezia; che, a seguito degli impegni suddetti, i prezzi all'esportazione aumenteranno ad un livello che la Commissione, dopo aver esaminato la media ponderata dei prezzi e dei costi dei produttori comunitari e tenendo conto del loro margine di profitto, ritiene necessario per eliminare il pregiudizio; che i predetti aumenti di prezzi non superano comunque mai il margine di dumping; considerando che, a parere della Commissione, non è necessario per il momento adottare provvedimenti per quanto riguarda le importazioni di carte e cartoni kraft per copertine originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica e della Svezia; che in queste condizioni gli impegni offerti sono ritenuti accettabili ed il riesame può essere concluso senza istituire dazi antidumping relativi a carte e cartoni kraft per copertine originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica e della Svezia; considerando che per quanto riguarda le esportazioni di carte e cartoni kraft per copertine provenienti dagli Stati Uniti, la Commissione non ha ricevuto nuovi elementi di prova tali da indurre una modifica della propria opinione, secondo la quale è necessario continuare ad applicare un dazio per eliminare il pregiudizio e per prevenirne uno ulteriore; che è opportuno sostituire il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CEE) n. 2133/78 con un nuovo dazio basato sui prezzi di base derivati dal valore normale negli Stati Uniti; che dunque è necessario sostituire detto regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È istituito un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », non trattati, di cui alla sottovoce ex 48.01 C II della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 48.01-30, 32 e ex 34, originari degli Stati Uniti d'America. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 1. L'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il valore normale esistente sul mercato degli Stati Uniti d'America, stabilito in conformità del paragrafo 2, e il prezzo franco frontiera della Comunità, dazi non corrisposti, per tonnellata netta al primo acquirente nel territorio doganale della Comunità. 2. Ai fini del presente regolamento, i valori normali sul mercato degli Stati Uniti d'America, rapportati ad una base cif frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, sono i seguenti: 1.2 // // (in $ USA/t) // Peso nominale 175 g e oltre, ma meno di 337 g al m2 // 333 // Peso nominale 150 g e oltre, ma meno di 175 g al m2 // 353 // Peso nominale inferiore a 150 g al m2 // 368 Tali prezzi: - sono diminuiti dell'1 % se il pagamento è effettuato immediatamente al momento del ricevimento delle merci da parte del primo acquirente nel territorio doganale della Comunità; - sono netti se il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle merci da parte del primo acquirente nel territorio doganale della Comunità; - sono aumentati dell'1 % per ogni successivo periodo di trenta giorni di credito. Se i prezzi sono fatturati per unità di superficie, il valore normale per 100 m2 è calcolato secondo la formula seguente: prezzo espresso in valore normale in $ USA/t × peso nominale in grammi per m2 10 000 Il peso reale in grammi può variare di ± 5 % rispetto al peso nominale in grammi. 3. Il dazio non si applica se l'importatore può dimostrare, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità nazionali competenti, che la differenza di prezzo di cui al paragrafo 1 è dovuta al deterioramento delle merci. Articolo 3 Sono accettati gli impegni offerti da Nettingsdorfer Papierfabrik, Austria, Eurocan Pulp and Paper Co., Consolidated Bathurst Paper Sales Ltd e Domtar Inc., Canada, Kemi Oy, Finlandia, Portucel, Portogallo, ASSI, Obbola Linerboard AB e Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Svezia, e da John Bett Associates Ltd e Churchills and Caspars Ltd, Regno Unito, Rufin Pierard Forest Products Agencies, Belgio, Conrad Jacobson GmbH e Jacob Juergensen, Germania, Eduard Van Leer, Paesi Bassi, e Induspap, Francia, nell'ambito della procedura antidumping relativa a carte e cartoni kraft, per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica e della Svezia. Articolo 4 È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari dell'Austria, del Canada, della Finlandia, del Portogallo, dell'Unione Sovietica e della Svezia. Articolo 5 Il regolamento (CEE) n. 2133/78 è abrogato. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL (1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9. (3) GU n. L 247 del 9. 9. 1978, pag. 22. (4) GU n. L 77 del 29. 3. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 4. (6) GU n. C 61 del 10. 3. 1978, pag. 2, GU n. C 69 del 18. 3. 1978, pag. 2, GU n. C 174 del 21. 7. 1978, pag. 2. (7) GU n. C 217 del 21. 8. 1982, pag. 2.