31983R0537

Regolamento (CEE) n. 537/83 della Commissione dell' 8 marzo 1983 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1913/69 e (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la concessione della restituzione all' esportazione e i titoli d' esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 09/03/1983 pag. 0010 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0094


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REGOLAMENTO (CEE) N. 537/83 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1983

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1913/69 e (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la concessione della restituzione all'esportazione e i titoli d'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3102/80 (6), precisa, all'articolo 1, i principali elementi di cui occorre tener conto quando si fissano le restituzioni per gli alimenti composti a base di cereali; che l'esperienza acquisita dimostra che un elemento, non previsto dalla disposizione succitata, è essenziale per la fissazione delle restituzioni per gli alimenti composti a base di cereali, vale a dire la media delle restituzioni concesse per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'esportazione; che occorre quindi completare, mediante l'aggiunta di questo elemento, la disposizione in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 prevede, all'articolo 4, che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcuni dati relativi ai titoli rilasciati; che la ripartizione di questi dati secondo le specificazioni previste all'atto della fissazione delle restituzioni è indispensabile alla Commissione per gestire in modo più efficace le misure relative all'esportazione; che occorre quindi modificare l'articolo suddetto in modo da prevedere tale ripartizione;

considerando che, per rendere possibile questa ripartizione, occorre prevedere inoltre che gli elementi necessari figurino sulla domanda e sui titoli d'esportazione; che è necessario, a tale scopo, modificare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 189/83 (8);

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 1913/69 indica gli elementi da utilizzare per la modifica della restituzione all'esportazione prefissata; che occorre modificare tale allegato al fine di utilizzare, per quanto riguarda il tenore in cereali, le stesse classificazioni utilizzate nella fissazione delle restituzioni e di prevedere dei coeffienti che rispecchino più esattamente il tenore in prodotti cerealicoli dei vari alimenti composti; che occorre prevedere che tale modifica, nell'interesse degli operatori, possa essere dilazionata per le restituzioni prefissate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/69 è così modificato:

(8) GU 63/

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Nel corso di un mese determinato, la restituzione che può essere concessa all'esportazione di alimenti composti a base di cereali è fissata, per tonnellata di prodotti, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

a) della media delle restituzioni concesse il mese precedente per i cereali di base più comunemente utilizzati e modificate in funzione del prezzo d'entrata di questi cereali in vigore nel mese corrente;

b) della media dei prelievi per il granturco, calcolata per i primi venticinque giorni del mese precedente e modificata in funzione del prezzo d'entrata del granturco in vigore nel mese corrente;

c) del contenuto in prodotti cerealicoli;

d) delle possibilità e delle condizioni di smercio degli alimenti composti in questione sul mercato mondiale;

e) delle necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

f) degli aspetti economici delle esportazioni ».

2. Il testo del paragrafo 3, dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:

« 3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere ripartiti:

- per i titoli d'importazione, distinguendo gli alimenti composti a base di cereali che fanno parte delle sottovoci diverse dalla tariffa doganale comune;

- per i titoli d'esportazione, distinguendo gli alimenti composti a base di cereali secondo il contenuto di prodotti cerealicoli, tenendo conto della scala di valori che figura nella parte nomenclatura dell'allegato del regolamento che fissa le restituzioni per il mese in corso ».

3. L'allegato è sostituito dal testo seguente:

« ALLEGATO

da utilizzare per la modifica della restituzione

all'esportazione prefissata

1.2 // // // Tenore in prodotti cerealicoli (1) in peso // Coefficiente // // // 1 // 2 // // // inferiore o uguale al 5 % // 0 // superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 % // 0,055 // superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 % // 0,11 // superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 % // 0,22 // superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 % // 0,33 // superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 % // 0,44 // superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 % // 0,55 // superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 % // 0,66 // superiore al 70 % // 0,72 // //

(1) Sono considerati come prodotti cerealicoli i prodotti del capitolo 10 e delle voci 11.01 e 11.02 (fatta eccezione per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

1. Per i prodotti delle sottovoci 11.01 E e 11.02 A V della tariffa doganale comune, l'interessato può indicare nella domanda di titolo d'esportazione, nell'ambito di ciascuna di dette rubriche, due sottovoci contigue.

Le due sottovoci indicate nella domanda sono riprodotte nel titolo di esportazione.

2. Per i prodotti della sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %, la domanda di titolo di esportazione comprende:

- nella casella 7, la descrizione del prodotto come pure il suo cotenuto in prodotti cerealicoli, secondo le specificazioni e la scala di valori che figurano nella parte nomenclatura dell'allegato del regolamento che fissa le restituzioni per il mese in corso all'atto della domanda;

- nella casella 8, la menzione "ex 23.07 B I".

La domanda può comportare nella casella 7 due specificazioni contigue tra quelle della scala di valori di cui al primo trattino del comma precedente.

Le indicazioni che figurano nella domanda sono riprese nel titolo di esportazione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Su richiesta degli interessati le disposizioni dell'articolo 1, punto 3, non si applicano all'aggiustamento, in funzione del prezzo di soglia del granturco, di restituzioni fissate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

(4) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

(6) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 60.

(7) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 16.