31983R0524

Regolamento (CEE) n. 524/83 della Commissione del 3 marzo 1983 concernente la classificazione di merci nella sottovoce 84.22 B IV della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 08/03/1983 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0141
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0266
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0141
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0266


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REGOLAMENTO (CEE) N. 524/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1983

concernente la classificazione di merci nella sottovoce 84.22 B IV della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario emanare disposizioni concernenti la classificazione doganale di una piattaforma semovente per il carico dei contenitori e dei pallets utilizzati negli aeroporti per caricare e scaricare gli aeromobili. La piattaforma in questione si compone:

- di un meccanismo di sollevamento consistente in due piattaforme sostenute da due supporti a forma di diagonali incrociate e azionate da cilindri idraulici. La superficie di questa piattaforma è dotata di un trasportatore a nastro e di rulli motori che consentono il trasporto dei contenitori e dei pallets in senso longitudinale e trasversale;

- di un ponte di comando;

- di un motore a combustione interna impiegato sia per azionare il meccanismo di sollevamento che per la propulsione;

- di una scatola del cambio;

- di freni;

- di stabilizzatori applicati durante le operazioni di carico e scarico;

considerando che la tariffa doganale comune riportata in allegato al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/82 (3), classifica nella voce 87.07 gli autocarrelli dei tipi utilizzati negli aeroporti per il trasporto a breve distanza o per la manipolazione di merci e nella voce 84.22 le macchine e gli apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manipolazione;

considerando che queste due voci vengono prese in considerazione per la classificazione della piattaforma in oggetto;

considerando che tale piattaforma semovente, anche se percorre brevi distanze, non serve per il trasporto di contenitori o di altre merci, poiché, dopo essere stata posizionata vuota sotto l'aeromobile, provvede al carico e allo scarico delle merci dall'aeromobile;

considerando perciò che non si tratta di un autocarrello munito di un dispositivo di sollevamento, ma di un apparecchio semovente di sollevamento, di carico e di scarico;

considerando quindi che è quindi opportuno classificare l'apparecchio in questione nella sottovoce 84.22 B IV della tariffa doganale comune;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una piattaforma semovente per il carcio di contenitori e di pallets utilizzati negli aeroporti per caricare e scaricare gli aeromobili composta principalmente

- da un meccanismo di sollevamento consistente in due piattaforme sostenute da due supporti a forma di diagonali incrociate e azionate da cilindri idraulici. La superficie di dette piattaforme è dotata di un trasportatore a nastro e di rulli motori che consentono di far scorrere i contenitori e i pallets in senso longitudinale e trasversale

- di un ponte di comando

- di un motore a combustione interna impiegato sia per azionare il meccanismo di sollevamento che per la propulsione

- di una scatola del cambio

- di freni

- di stabilizzatori applicati durante le operazioni di carico e scarico

deve essere classificata, all'interno della tariffa doganale comune, nella sottovoce:

84.22 Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti

scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce 84.23:

B. altri:

IV. non nominati.

Articolo 2

Il presento regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 15. 11. 1982, pag. 1.