31983R0181

Regolamento (CEE) n. 181/83 del Consiglio del 25 gennaio 1983 che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque canadesi

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1983 pag. 0107 - 0108


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 181/83 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1983

che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque canadesi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea .

visto l ' accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada ( 1 ) , firmato il 30 dicembre 1981 ,

visto l ' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada riguardante le loro relazioni in materia di pesca ( 2 ) , firmato il 30 dicembre 1981 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 170/83 del Consiglio , del 25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( 3 ) , 4 e 11 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che spetta alla Comunità ripartire i contingenti di cattura nella zona di pesca canadese tra i pescatori della Comunità ;

considerando che , per garantire un ' equa ripartizione delle risorse di pesca disponibili , è opportuno ripartire questi contingenti tra gli Stati membri della Comunità ;

considerando che la ripartizione dei contingenti di merluzzo bianco tra gli Stati membri è basata , da una parte , sulle considerazioni presentate nella dichiarazione del Consiglio « Pesca » del 30 maggio 1980 e , dall ' altra , sulle dichiarazioni con le quali il Consiglio ha corredato l ' adozione delle direttive di negoziato per la negoziazione di un accordo con il Canada ;

considerando che , per garantire l ' osservanza di questa ripartizione , è necessario comunicare informazioni relative alle catture effettive ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione del Canada in materia di pesca nei limiti dei quantitativi fissati in allegato .

Articolo 2

Gli Stati membri , nonchù i capitani delle navi battenti bandiera degli Stati membri che pescano nelle acque di cui all ' articolo 1 , devono osservare gli articoli da 3 a 9 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 del Consiglio , del 29 giugno 1982 , che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( 4 ) .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1983 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 25 gennaio 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

ALLEGATO

Quantitativi di cui all ' articolo 1

( in tonnellate )

Specie * Zona NAFO * Contingenti * Assegnazioni *

Merluzzo bianco * 2 GH * 6 500 * Germania 6 000 *

* * * Francia 200 *

* * * Regno Unito 300 *

* 2 J 3 KL * 9 500 * Germania 7 125 *

* * * Francia 1 545 *

* * * Regno Unito 830 *

Calamaro * 3 + 4 * 7 000 * Germania 2 600 *

* * * Italia 2 000 *

* * * Francia 2 400 *

( 1 ) GU n . L 379 del 31 . 12 . 1981 , pag . 54 .

( 2 ) GU n . L 379 del 31 . 12 . 1981 , pag . 59 .

( 3 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 220 del 29 . 7 . 1982 , pag . 1 .