Regolamento (CEE) n. 174/83 del Consiglio del 25 gennaio 1983 che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura concessi nel 1982 alla Comunità nel quadro dell' accordo di pesca tra la Comunità e il Canada
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1983 pag. 0070 - 0071
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 174/83 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1983 che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura concessi nel 1982 alla Comunità nel quadro dell ' accordo di pesca tra la Comunità e il Canada IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto l ' accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Governo del Canada ( 1 ) , in particolare l ' articolo III , visto il regolamento ( CEE ) n . 170/83 del Consiglio , del 25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( 2 ) , in particolare gli articoli 3 , 4 e 11 , vista la proposta della Commissione ( 3 ) , considerando che l ' accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Canada e il relativo scambio di lettere sono stati firmati il 30 dicembre 1981 ; considerando che spetta alla Comunità ripartire tra i propri pescatori i contingenti di cattura di cui dispone nel quadro di detto accordo ; considerando che , per garantire un ' equa ripartizione delle risorse disponibili , detti contingenti devono essere ripartiti tra gli Stati membri della Comunità ; considerando che alcuni contingenti stabiliti dall ' accordo sono stati ripartiti tra gli Stati membri , in via temporanea , con il regolamento ( CEE ) n . 369/82 ( 4 ) ; considerando che occorre sostituire questo regolamento con un regolamento definitivo ; considerando che , per garantire il rispetto di questa ripartizione , occorre che vengano comunicate informazioni sulle catture effettive , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 369/82 è abrogato . Articolo 2 Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 , le catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro , imputati ai contingenti di cui dispone la Comunità nel quadro dell ' accordo sulla pesca tra la Comunità e il Canada e del relativo scambio di lettere , firmati il 30 dicembre 1981 , sono limitate alle quote indicate nell ' allegato . Articolo 3 Gli Stati membri ed i capitani dei pescherecci di cui all ' articolo 2 di conformano agli articoli da 1 a 6 del regolamento ( CEE ) n . 753/80 del Consiglio , del 26 marzo 1980 , che prevede le modalità di registrazione e di trasmissione delle informazioni relative alle catture effettuate dai pescherecci degli Stati membri ( 5 ) . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1982 . europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 25 gennaio 1983 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ( 1 ) GU n . L 379 del 31 . 12 . 1981 , pag . 54 . ( 2 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . C 161 del 26 . 6 . 1982 , pag . 3 . ( 4 ) GU n . L 47 del 19 . 2 . 1982 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1980 , pag . 33 . ALLEGATO Quantitativi di cui all ' articolo 2 ( in tonnellate ) Specie * Zona NAFO * Contingenti * Quote * Merluzzo bianco * 2 GH * 6 500 * Germania 6 000 * * * * Francia 200 * * * * Regno Unito 300 * * 2 J 3 KL * 8 000 * Germania 6 000 * * * * Francia 1 300 * * * * Regno Unito 700 * Calamaro * 3 + 4 * 7 000 * Germania 2 600 * * * * Francia 2 400 * * * * Regno Unito 2 000