Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio del 25 gennaio 1983 che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1983 pag. 0001 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0056
REGOLAMENTO (CEE) N. 170/83 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1983 che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione[1], [1] GU n. C 228 dell'1.9.1982, pag. 1. visto il parere del Parlamento europeo[2], [2] GU n. C 57 del 7.3.1977, pag. 44. considerando che il Consiglio aveva convenuto che a decorrere dal 1° gennaio 1977 gli Stati membri, con un'azione concertata, avrebbero esteso fino a 200 miglia marine le rispettive zone di pesca al largo delle loro coste del Mare del Nord e dell' Atlantico settentrionale, senza pregiudicare un'azione analoga per le altre zone di pesca comprese nella loro giurisdizione, in particolare per il Mediterraneo; che successivamente e su tali basi Stati membri interessati hanno esteso i loro limiti di pesca anche in talune regioni dell'Atlantico occidentale, dello Skagerrak, del Kattegat e del Mar Baltico; che in tale contesto, visto lo stato di sfruttamento eccessivo delle popolazioni ittiche delle principali specie, occorre che la Comunità, nell'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, garantisca, con un'adeguata politica di tutela dei fondali di pesca, la conservazione e la ricostituzione delle risorse ittiche; che è pertanto opportuno, a complemento del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca[3], istituire un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche che ne garantisca lo sfruttamento equilibrato; [3] GU n. L 20 del 19.1.1976, pag. 19. considerando che tale regime deve comprendere, in particolare, misure di conservazione che possono comportare, secondo le opportune modalità, limitazioni dell'attività di pesca, norme di utilizzazione delle risorse, disposizioni specifiche per la pesca costiera nonché misure di controllo; considerando che le misure per disciplinare l'attività di pesca potranno prevedere limitazioni delle catture autorizzate per specie o gruppo di specie, che si tradurranno nella determinazione di un volume di catture autorizzate per popolazione o gruppo di popolazioni ittiche; considerando che è opportuno ripartire il volume globale delle catture tra gli Stati membri; considerando che la conservazione e la gestione delle risorse devono contribuire ad una maggiore stabilità delle attività di pesca e che essa deve essere valutata in base ad una ripartizione di riferimento che tenga conto degli orientamenti stabiliti dal Consiglio; considerando inoltre che tale stabilità, data la situazione biologica momentanea delle popolazioni ittiche, deve salvaguardare le necessità specifiche delle regioni, i cui abitanti dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie collegate in base alla risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976, ed in particolare in base all'allegato VII; considerando quindi che la nozione di relatività nella stabilità perseguita deve essere intesa in questo senso; considerando che occorre prevedere in favore della pesca costiera disposizioni particolari che consentano a questo settore di far fronte alle nuove condizioni di sfruttamento risultanti dall'introduzione delle zone di pesca di 200 miglia; che a tal fine occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere anzitutto fino al 31 dicembre 1992 il regime di deroga definito dall'articolo 100 dell'atto di adesione del 1972 e ad estendere sino a 12 miglia marine il limite di 6 miglia di cui al suddetto articolo; che tali misure costituiscono, conformemente all'atto di adesione, le disposizioni successive a quelle previste fino al 31 dicembre 1982; che tale regime, dopo gli eventuali adattamenti, continuerà ad essere applicato per un altro periodo di dieci anni e che al termine di questo periodo il Consiglio dovrà deliberate in merito alle disposizioni che potrebbero seguire; considerando che occorre precisare i diritti di cui ciascuno Stato membro può avvalersi in tale periodo a titolo del presente regime; considerando che dovranno essere presi accordi specifici sull'attività di pesca per talune regioni sensibili, tenendo conto dei problemi di determinati tipi di pesca costiera nonché dell'interesse di disciplinare detta attività in una fascia costiera; considerando che a tal fine è inoltre necessario istituire un regime di licenze; considerando che l'istituzione di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche deve essere abbinata all'istituzione di un efficace regime di controllo dell'attività esercitata nei luoghi di pesca e di sbarco; considerando che, per elaborare i dati scientifici e tecnici che consentiranno di valutare la situazione delle risorse biologiche marine e le condizioni necessarie alla conservazione delle popolazione ittiche, occorre istituire presso la Commissione un comitato scientifico e tecnico avente carattere consultivo; considerando che, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per garantire la protezione dei fondali, la conservazione delle risorse biologiche marine ed il loro sfruttamento equilibrato su basi durevoli e a condizioni economiche e sociali appropriate, é istituito un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca. A tal fine, detto regime comporta in particolare misure di conservazione, norme di utilizzazione e di ripartizione delle risorse, disposizioni specifiche per la pesca costiera e misure di controllo. Articolo 2 1. Le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca di cui all'articolo 12. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono includere in particolare, per singola specie o gruppo di specie: a) l'istituzione di zone nelle quali la pesca è vietata o limitata, in determinati periodi, a taluni tipi di navi o dispositivi di pesca o a talune utilizzazione delle catture, b) la fissazione di norme relative ai dispositivi di pesca, c) la fissazione di una dimensione minima o di un peso minimo per specie, d) la limitazione dell'attività di pesca, in particolare mediante la limitazione delle catture. Articolo 3 Se per una specie o per specie affini è necessario limitare il volume delle catture, vengono definiti ogni anno il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni, la quota disponibile per la Comunità, nonché, se del caso, il totale delle catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture. La quota disponibile indicata nel comma precedente è aumentata del totale delle catture effettuate dalla Comunità al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità degli Stati membri. Articolo 4 1. Il volume delle catture disponibili per la Comunità menzionato all'articolo 3 è ripartito fra gli Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuno delle popolazioni ittiche considerate. 2. Sulla base degli elementi presentati nella relazione di cui all'articolo 8, il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato, adotta gli adattamenti eventualmente necessari nella ripartizione delle risorse tra gli Stati membri quale risulta dall'applicazione del paragrafo 1. Articolo 5 1. Salvo notifica preventiva alla Commissione, gli Stati membri possono scambiare la totalità o parte dei contigenti di una specie o di un gruppo di specie loro assegnati ai sensi dell'articolo 4. 2. Gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono definite all'occorrenza secondo la procedura di cui all'articolo 14. Articolo 6 1. A partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere il regime definito dall'articolo 100 dell'atto di adesione del 1972 e ad estendere sino a 12 miglia marine, per tutte le acque soggette alla loro sovranità o alla giurisdizione, il limite di 6 miglia previsto dall'articolo suddetto. 2. Oltre alle attività esercitate a titolo di rapporti di vicinato esistenti tra gli Stati membri, le attività di pesca ai sensi del regime stabilito al paragrafo 1 del presente articolo sono praticate conformemente agli accordi di cui all ' allegato I del presente regolamento, che fissa per ciascuno degli Stati membri le regioni geografiche nelle fasce costiere degli altri Stati membri dove tali attività sono esercitate, nonché le specie cui si riferiscono. Articolo 7 1. Per le specie che presentano interesse speciale nella regione di cui all'allegato II, punto A, biologicamente sensibili a causa delle caratteristiche del loro sfruttamento, le attività di pesca sono esercitate nell'ambito di un regime di licenze gestito dalla Commissione a norme della Comunità. 2. Sono soggetti al regime di cui al paragrafo 1 i pescherecci che rispondono alle caratteristiche minime elencate nell'allegato II, punto C, ed esercitano la loro attività sulle specie fissate all'allegato II, punto B. Quando l'attività di pesca svolta da pescherecci non rispondenti alle caratteristiche di cui al precedente comma rischia di nuocere alla soddisfacente evoluzione delle popolazioni ittiche interessate perché risulta notevolmente aumentata rispetto al livello da essa raggiunto alla data in entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere ridotte le caratteristiche minime elencate all'allegato II, punto C, o adottate misure specifiche di controllo dell'attività. 3. Per ciascuno Stato membro, il numero di pescherecci di cui al paragrafo 2, secondo comma, che possono esercitare le loro attività simultaneamente, è fissato nell'allegato II, punto D. L'attività di tali pescherecci ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è subordinata ad una procedura di radiomessaggi intesi ad informare le competenti autorità di controllo dei loro movimenti all'entrata e all'uscita dalla regione considerata. 4. Le misure di controllo specifiche menzionate nella nota in calce all'allegato II saranno adottate, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982[4], che stabilisce talune misure di controllo sulle attività di pesca esercitate dalle navi degli Stati membri, nonché dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca[5]. [4] GU n. L 220 del 29.7.1982. pag. 1. [5] Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale 5. Le modalità di applicazione e la procedura di compilazione delle licenze e di comunicazione dei movimenti delle navi, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14. Articolo 8 1. Anteriormente al 31 dicembre 1991, la Commissione presenterà al Consiglio un relazione sulla situazione delle pesca nelle Comunità, sullo sviluppo economico e sociale delle regioni costiere e sullo stato delle popolazioni ittiche, nonché sulla loro evoluzione prevedibile. 2. Sulla base di tale relazione, e tenendo conto degli obiettivi previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, gli adattamenti che si renderanno eventualmente necessari per il regime previsto dagli articoli 6 e 7. 3. La Commissionne durante il decimo anno successivo al 31 dicembre 1992, presenta al Consiglio una relazione sulla situazione economica e sociale delle regioni rivierasche in base alla quale il Consiglio, in conformità alla procedura dell'articolo 43 del trattato, definisce le dispoziono che, dopo la scadenza del periodo decennale previsto in questo paragrafo, potrebbero far seguito al regime previsto dagli articoli 6 e 7. Articolo 9 1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione su richiesta della medesima, tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento. 2. La Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure adottate in forza del presente regolamento. Articolo 10 Verranno adottate misure di controllo per garantire il rispetto del presente regolamento e delle relative disposizioni di applicazione. Articolo 11 Le misure di cui agli articoli 2, 3, 4 paragrafo 1, 7, paragrafo 2, secondo comma, 7, paragrafo 4, e 10 saranno adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Articolo 12 La Commissione istituisce nel proprio ambito un comitato scientifico e tecnico della pesca. Il comitato viene consultato periodicamente ed elabora ogni anno una relazione sulla situazione delle risorse della pesca e sulle condizioni atte ad assicurare la conservazione dei fondali e delle popolazioni ittiche, nonchù sulle attrezzature scientifiche e tecniche disponibili nella Comunità. Articolo 13 1. È istituito un comitato di gestione per le risorse della pesca, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. Articolo 14 1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula un proprio parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti. 3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono comunicate immediatamente dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese. Articolo 15 Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sottoposto dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Articolo 16 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL ALLEGATO I ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO FRANCIA > >SPAZIO PER TABELLA> > IRLANDA > >SPAZIO PER TABELLA> > GERMANIA > >SPAZIO PER TABELLA> > PAESI BASSI > >SPAZIO PER TABELLA> > BELGIO > >SPAZIO PER TABELLA> > ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA FRANCIA > >SPAZIO PER TABELLA> > REGNO UNITO > >SPAZIO PER TABELLA> > PAESI BASSI > >SPAZIO PER TABELLA> > GERMANIA > >SPAZIO PER TABELLA> > BELGIO > >SPAZIO PER TABELLA> > ACQUE COSTIERE DEL BELGIO > >SPAZIO PER TABELLA> > ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA > >SPAZIO PER TABELLA> > ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA > >SPAZIO PER TABELLA> > ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA e dei dipartimenti d'oltremare > >SPAZIO PER TABELLA> > ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI > >SPAZIO PER TABELLA> > ALLEGATO II REGIONI SENSIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 ZONA SHETLAND A. Delimitazione geografica da 58° 30' N a 58° 30' N-6° 15' W da 58° 30' N-6° 15' W a 59° 30' N-5° 45' W da 59° 30' N-5° 45' W a 59° 30' N-3° 00 W seguendo la linea delle 12 miglia a nord delle Orcadi da 59° 30' N-3° 00 W a 61° 00 N-3° 00 W da 61° 00 N-3° 00 W a 61° 00 N-0° 00 seguendo la linea delle 12 miglia a nord delle Shetland da 61° 00 N-0° 00 a 59° 30' N-0° 00 da 59° 30' n-0° 00 a 59° 30' N-1° 00 W da 59° 30' N-1° 00 W a 59° 00 N-1° 00 W da 59° 00 N-1° 00 W a 59° 00 N-2° 00 W da 59° 00 N-2° 00 W a 58° 30' N-2° 00 W da 58° 30' N-2° 00 W a 58° 30' N-3° 00 W da 58° 30' N-3° 00 W a costa E della Sozia alla latitudine 58° 30' N B. Specie Demersali, tranne il merluzzo norvegese il melù[6] [6] Le navi che effetuano la pesca del merluzzo norvegese e del melù possono essere soggette a misure di controllo particolari per quanto riguarda la detenzione a bordo di attrezzature e di specie diverse da quelle succitate. C. Caratteristiche minime Navi aventi una lunghezza tra le perpendicolari superiore o pari a 26 metri[7] [7] Per lunghezza tra perpendicolari si intende la distanza misurata sulla linea di galleggiamento marca estiva fra la parte anteriore della ruota di prua e la parte posteriore del diritto del timone oppure sul centro dell'asta del timone se non vi è il diritto del timone. D. Attività peschereccia Numero massimo di navi Francia: 52 navi Regno Unito: 62 navi Germania: 12 navi Belgio: 2 navi