31983R0018

Regolamento (CEE) n. 18/83 della Commissione del 5 gennaio 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2254/82, recante modalità di applicazione del trasferimento all' organismo d' intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d' intervento di altri Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 06/01/1983 pag. 0009 - 0009


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 18/83 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2254/82, recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2099/82 del Consiglio, del 20 luglio 1982, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3514/82 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2254/82 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2458/82 (6), prevede le modalità in base alle quali sono messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 10 000 tonnellate di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento di altri Stati membri, le quali sono destinate all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani; che il suddetto regolamento prevede che il trasferimento venga effettuato dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3514/82 del Consiglio ha modificato il termine ultimo per la realizzazione del trasferimento del latte scremato in polvere; che, in conseguenza di tale modifica, è opportuno procedere ad un adattamento del testo del regolamento della Commissione;

considerando che il pagamento dell'importo delle spese di trasporto è subordinato alla presentazione di certi documenti comprovanti che l'operazione è stata correttamente eseguita; che dall'esperienza acquisita risulta che le stesse prove possono essere ottenute semplificando le modalità amministrative; che è pertanto opportuno apportare tali modifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2254/82 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, la data del « 1o ottobre 1982 » è sostituita da quella del « 1o aprile 1983 ».

2. Nell'articolo 3, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

« b) certificato di presa in consegna del latte scremato in polvere da parte di ciascun magazzino di destinazione, confermata dall'organismo d'intervento italiano ».

3. Nell'articolo 3, paragrafo 2, il testo della lettera f) è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 1.

(4) GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 1.

(5) GU n. L 240 del 14. 8. 1982, pag. 9.

(6) GU n. L 262 del 10. 9. 1982, pag. 26.