31983L0635

Direttiva 83/635/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1983 pag. 0037 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0183
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0250
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0250


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1983

recante seconda modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

(83/635/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 76/118/CEE (3), modificata dalla direttiva 78/630/CEE (4), stabilisce che al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di modificare o di abrogare il paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che in alcuni Stati membri sono insorte difficoltà per quanto riguarda la denominazione del latte semiscremato concentrato zuccherato e del latte semiscremato in polvere che possono essere venduti al dettaglio; che, di conseguenza, occorre riservare loro, per la vendita al dettaglio con queste denominazioni, la possibilità offerta dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE;

considerando che l'impiego delle denominazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE rappresenta un'informazione utile per il consumatore, senza peraltro costituire un ostacolo agli scambi intracomunitari; che, di conseguenza, è auspicabile sopprimere il carattere temporaneo di queste disposizioni, abrogando l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 76/118/CEE;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 8, della direttiva 76/118/CEE stabilisce che, entro tre anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio riesamina la deroga di cui al paragrafo 3, lettera a), ultimo trattino, di detto articolo relativa ai prodotti parzialmente o totalmente scremati destinati ai lattanti;

considerando che i tipi di latte conservato sono soggetti, in materia di etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché della relativa pubblicità (5); che di conseguenza, la presente direttiva può limitarsi a definire i complementi e le deroghe necessarie a queste norme generali;

considerando che l'articolo 14, secondo comma, della direttiva 76/118/CEE stabilisce che, al termine di un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della stessa, il Consiglio, su proposta della Commissione e in base ad una relazione di quest'ultima sulla situazione negli Stati membri, riesamini la possibilità di fissare menzioni di qualità;

considerando che un'indagine svolta dalla Com- missione presso gli Stati membri ha mostrato la necessità di fissare criteri minimi per le proprietà fisiche, chimiche e igieniche, prima di esaminare la possibilità di definire criteri di qualità; che di conseguenza occorre prorogare il termine d'applicazione dell'articolo 14, secondo comma, della direttiva 76/118/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/118/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

« e) "lait demi-écrémé concentré sucré" in Belgio, Francia e Lussemburgo, nonché "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" in Belgio e nei Paesi Bassi, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 1, lettera g);

f) "lait demi-écrémé en poudre" in Belgio, Francia e Lussemburgo, "halfvolle-melkpoeder" in Belgio e nei Paesi Bassi, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera c), con un tenore in peso di 14-16 grammi di materia grassa per 100 g di prodotto. »;

2) l'articolo 3, paragrafo 3 è soppresso;

3) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7

1. La direttiva 79/112/CEE si applica secondo le condizioni sottoindicate ai prodotti definiti nell'allegato destinati ad essere consegnati tali e quali al consumatore finale.

2. a) La denominazione di vendita dei prodotti definiti nell'allegato è una delle denominazioni loro riservate a norma dell'articolo 3;

b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la denominazione di vendita è completata dalla dicitura "Soluzione istantanea".

3. Il quantitativo netto dei prodotti definiti nell'allegato è espresso in unità di massa nonché in unità di massa e di volume per i prodotti definiti nell'allegato, punto 1, lettere a), b), c) e d), condizionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi.

4. Le seguenti menzioni devono figurare inoltre sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette di detti prodotti:

a) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere b) e f), ed al punto 2, lettera b), nonché per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, la percentuale di estratto secco sgrassato proveniente dal latte;

b) per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, le raccomandazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione; questa indicazione può essere sostituita da un'informazione significativa sull'uso del prodotto, qualora quest'ultimo sia destinato e essere consumato tale e quale;

c) per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, le raccomandazioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione, compresa, salvo per i prodotti di cui all'allegato, punto 2, lettera b), l'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;

d) le menzione "UHT" o "trattamento a temperatura elevata" per i prodotti di cui all'allegato, punto 1, lettere a), b), c) e d), quando essi siano ottenuti mediante detto trattamento e confezionati in modo asettico.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 applicabili nelle seguenti condizioni:

- le menzioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera a), figurano nello stesso campo visivo di quelle previste all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 79/112/CEE;

- nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unità, confezionati in un imballaggio esterno, le indicazioni prescritte ai sensi del presente articolo possono figurare anche solo su detto imballaggio esterno, salvo la denominazione di vendita prescritta a norma del paragrafo 2, lettera a);

- nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono imporre l'indicazione della natura e del quantitativo delle vitamine aggiunte;

- gli Stati membri possono mantenere le di- sposizioni nazionali che impongono l'indicazione di una raccomandazione particolare nel caso di utilizzazione per i lattanti di prodotti totalmente scremati. »;

4) è aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 7 bis

1. Fatte salve le disposizioni che la Comunità adotterà in materia di etichettatura dei prodotti alimentari non destinati al consumatore finale, le sole menzioni obbligatorie che gli imballaggi, i recipienti o le etichette dei prodotti definiti nell'allegato dovranno recare ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili, sono le seguenti:

a) la denominazione riservata a detti prodotti a norma dell'articolo 3;

b) la quantità netta espressa in chilogrammi o grammi. Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzata nella Comunità l'applicazione delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato, capitolo D, della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (1) modificata, da ultimo, dalla direttiva 76/770/CEE (2), l'Irlanda e il Regno Unito possono permettere che il quantitativo sia espresso soltanto in unità di misura del sistema imperiale, calcolato sulla base dei seguenti tassi di conversione:

- 1 ml = 0,0352 fluid ounces,

- 1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons,

- 1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois),

- 1 kg = 2,205 pounds;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, del condizionatore o di un rivenditore, stabilito all'interno della Comunità.

Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionatura per quanto concerne la loro produzione nazionale;

d) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine;

e) la data di fabbricazione o un'indicazione che consenta di identificare il lotto. 2. Gli Stati membri vietano nel loro territorio il commercio dei prodotti di cui in allegato se le menzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), non figurano in una lingua facilmente compresa dal compratore, a meno che si provveda ad informarlo con altri mezzi; questa disposizione non impedisce che le suddette menzioni figurino in varie lingue.

Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d) possono figurare anche soltanto su un documento d'accompagnamento.

(1) GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

(2) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 204. »;

5) il testo dell'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« In mancanza di disposizioni comunitarie in questa materia al 1o aprile 1986, il Consiglio riesamina il presente articolo sulla base di una relazione della Commissione accompagnata, eventualmente, da proposte appropriate. ».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano, se del caso, la propria legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

La legislazione così modificata è applicata in modo da:

- ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al massimo entro il 1o gennaio 1986;

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza 1o gennaio 1987.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) GU n. C 84 del 3. 4. 1982, pag. 3.

(2) GU n. C 149 del 14. 6. 1982, pag. 116.

(3) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49.

(4) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 12.

(5) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.