Direttiva 83/570/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/11/1983 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0163
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0205
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0163
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0205
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 1983 che modifica le direttive 65/65/CEE , e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali ( 83/570/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le direttive per il ravvicinamento delle legislazioni relative alle specialità medicinali debbono essere aggiornate al progresso scientifico e tener conto dell ' esperienza acquisita dopo la loro adozione ; considerando che la seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio , del 20 maggio 1975 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali ( 3 ) , stabilisce all ' articolo 15 , paragrafo 2 , che la Commissione presenta al Consiglio una proposta contenente tutte le misure appropriate per eliminare gli ostacoli che ancora si oppongono alla libera circolazione delle specialità medicinali entro e non oltre quattro anni dopo la data alla quale la direttiva suddetta diventa operante ; considerando la necessità , sul piano della salute pubblica e della libera circolazione dei prodotti medicinali , che le competenti autorità possano disporre di qualsiasi informazione utile sulle specialità autorizzate , in particolare in base ai riassunti adottati negli altri Stati membri in merito alle caratteristiche dei prodotti ; considerando la necessità di precisare alcune disposizioni relative alle prove psico-chi-miche , biologiche o microbiologiche delle specialità medicinali e di introdurre il principio di prove di biodisponibilità e di mutagenesi per la salvaguardia della salute pubblica ; considerando che il relativo ravvicinamento delle legislazioni deve consentire a una specialità fabbricata e immessa sul mercato in uno Stato membro , in base a disposizioni armonizzate , di essere ammessa negli altri Stati membri tenendo debitamente conto dell ' autorizzazione iniziale , salvo in casi eccezionali soggetti al parere del comitato delle specialità medicinali , istituito dalla direttiva 75/319/CEE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 65/65/CEE del Consiglio , del 26 gennaio 1965 , per il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali ( 4 ) è modificata come segue : 1 ) il testo dell ' articolo 4 , secondo comma , è modificato nel modo seguente : a ) al punto 6 sono soppresse le parole « se questa è inferiore a tre anni » , b ) al punto 8 , lettera a ) , della versione inglese le parole « a List of published references » vengono sostituite da « a bibliography » , c ) il testo del punto 9 è sostituito dal testo seguente : « 9 . Il riassunto delle caratteristiche del prodotto redatto conformemente all ' articolo 4 bis , uno o più campioni o esemplari del modello-vendita della specialità medicinale e il foglietto illustrativo , se è previsto che esso sia allegato alla specialità . » ; 2 ) è inserito l ' articolo seguente : « Articolo 4 bis Il riassunto delle caratteristiche del prodotto , di cui all ' articolo 4 , secondo comma , punto 9 , contiene le seguenti informazioni : 1 . denominazione della specialità ; 2 . composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi , in costituenti dell ' eccipiente la cui conoscenza è necessaria per una buona somministrazione del medicinale ; sono usate le denominazioni comuni internazionali raccomandate dall ' Organizzazione mondiale della sanità ogni qualvolta esse esistano , o , in mancanza di queste , le denominazioni comuni usuali o le denominazioni chimiche ; 3 . forma farmaceutica ; 4 . proprietà farmacologiche e , qualora queste informazioni siano necessarie per l ' impiego terapeutico , elementi di farmacocinetica ; 5 . informazioni cliniche : 5 . 1 indicazioni terapeutiche , 5 . 2 controindicazioni , 5 . 3 effetti indesiderati ( frequenza e gravità ) , 5 . 4 speciali precauzioni per l ' uso , 5 . 5 uso in caso di gravidanza e di allattamento , 5 . 6 interazioni medicamentose e altre , 5 . 7 posologie e modo di somministrazione per adulti e , qualora necessario , per bambini , 5 . 8 sovraddosaggio ( sintomi , soccorsi d ' urgenza , antidoti ) , 5 . 9 avvertenze speciali , 5 . 10 effetti sulla capacità di guidare e sull ' uso di macchine ; 6 . informazioni farmaceutiche : 6 . 1 incompatibilità ( gravi ) , 6 . 2 durata di stabilità , se necessario previa ricostituzione del prodotto o dopo che il recipiente sia stato aperto per la prima volta , 6 . 3 speciali precauzioni per la conservazione , 6 . 4 natura e contenuto del recipiente , 6 . 5 nome o ragione sociale e domicilio , oppure sede sociale del titolare dell ' autorizzazione all ' immissione sul mercato . » ; 3 ) è inserito l ' articolo seguente : « Articolo 4 ter Nel rilasciare l ' autorizzazione d ' immissione sul mercato di cui all ' articolo 3 , le autorità competenti dello Stato membro interessato comunicano al responsabile dell ' immissione sul mercato il riassunto delle caratteristiche del prodotto nella versione da esse approvata . Le autorità competenti prendono tutte le disposizioni necessarie affinchù le informazioni che figurano nel riassunto siano conformi a quelle approvate al momento dell ' autorizzazione all ' immissione sul mercato o successivamente . » ; 4 ) è inserito l ' articolo seguente : « Articolo 9 bis Dopo il rilascio dell ' autorizzazione , il responsabile dell ' immissione sul mercato deve tener conto , per quanto riguarda i metodi di controllo di cui all ' articolo 4 , punto 7 , dell ' aggiornamento tecnico e del progresso scientifico , nonchù introdurre le necessarie modifiche affinchù la specialità medicinale sia controllata in base ai metodi scientifici generalmente accettati . Tali modifiche devono essere accettate dalle autorità competenti dello Stato membro interessato . » ; 5 ) il testo dell ' articolo 10 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 10 L ' autorizzazione ha una durata di validità di cinque anni ed è rinnovabile per periodi quinquennali su richiesta del titolare presentata almeno tre mesi prima della scadenza . » ; 6 ) il testo dell ' articolo 11 , secondo comma , è sostituito dal testo seguente : « L ' autorizzazione viene sospesa o revocata anche ove si riscontri che le informazioni che figurano nel fascicolo a norma degli articoli 4 e 4 bis sono errate o non sono state modificate in conformità dell ' articolo 9 bis , o ancora quando non sono stati eseguiti i controlli di cui all ' articolo 8 della presente direttiva o all ' articolo 27 della seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio , del 20 maggio 1975 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali ( 5 ) . » ; 7 ) il testo dell ' articolo 13 , primo comma , punti 1 , 2 e 7 , è sostituito dal testo seguente : « 1 . La denominazione della specialità , che può essere un nome di fantasia o una denominazione comune accompagnata da un marchio o dal nome del fabbricante , o una denominazione scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del fabbricante . Quando la denominazione speciale di un medicinale contenente un unico principio attivo è un nome di fantasia , essa deve essere seguita , in modo leggibile , dall ' eventuale denominazione comune internazionale raccomandata dall ' Organizzazione mondiale della sanità o , in mancanza di questa , dalla denominazione comune usuale . » . « 2 . La composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi , espressa in unità di dose o secondo la forma di somministrazione per un volume o un peso determinato , usando le eventuali denominazioni comuni internazionali raccomandate dall ' Organizzazione mondiale della sanità o , in mancanza , la denominazione comune usuale . » . « 7 . La data di scadenza . Tale indicazione deve essere intelleggibile . » . Articolo 2 L ' allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio , del 20 maggio 1975 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici , tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali ( 7 ) , è modificato come segue : 1 ) nella parte prima , lettera C , punto 1 , il testo del settimo comma è sostituito dal testo seguente : « Le prove correnti da eseguire su ciascuna partita di materie prime debbono essere dichiarate nella domanda di autorizzazione all ' immissione sul mercato . Se vengono eseguite prove diverse da quelle menzionate nella farmacopea , occorre attestare che le materie prime soddisfano le esigenze di qualità di tale farmacopea . » ; il testo dell ' ottavo comma è completato dal testo seguente : « Esse ne informano le autorità responsabili della farmacopea in questione . » ; 2 ) nella parte prima , il testo della lettera C è completato dal testo seguente : « 3 . Caratteri fisico-chimici in grado di modificare la biodisponibilità Le seguenti informazioni , riguardanti i principi attivi , iscritti o meno nelle farmacopee , vengono fornite , come elementi della descrizione generale dei principi attivi , ove condizionino la biodisponibilità del medicinale : - forma cristallina e coefficienti di solubilità , - dimensioni delle particelle , eventualmente previa polverizzazione , - stato di idratazione , - coefficiente di separazione olio/acqua ( 6 ) . I primi tre trattini non si applicano alle sostanze usate unicamente in soluzione . » ; 3 ) nella parte prima , lettera E , è inserito il primo comma seguente : « Per il controllo del prodotto finito , la partita di fabbricazione di una specialità medicinale è l ' insieme delle unità di una forma medicinale che provengono da una stessa massa iniziale e sono state sottoposte a un ' unica serie di operazioni di fabbricazione o a un ' unica operazione di sterilizzazione o , nel caso di un processo di produzione continuo , l ' insieme delle unità fabbricate in un periodo di tempo determinato . » ; 4 ) nella parte prima , lettera E , il testo del punto 1 è completato dal testo del quarto comma seguente ; « Le forme medicinali solide da somministrare per via orale sono sottoposte a studi in vitro della liberazione e della velocità di dissoluzione del principio o dei principi attivi ; questi studi sono effettuati anche nel caso di somministrazione per altra via se le autorità competenti dello Stato membro interessato lo ritengono necessario . Le condizioni dell ' esperimento , l ' apparecchiatura impiegata e le norme sono descritte con precisione quando non figurino nella farmacopea europea o in quella nazionale degli Stati membri ; lo stesso dicasi per i casi in cui non sono applicabili i metodi previsti dalle suddette farmacopee . » ; 5 ) nella parte prima , lettera E , punto 2 , è inserito il testo del comma seguente dopo il secondo comma : « Salvo debita giustificazione , le tolleranze massime in tenore di principio attivo nel prodotto finito non possono superare ± 5 % al momento della fabbricazione . In base a prove di stabilità , il fabbricante deve proporre e giustificare le tolleranze massime in tenore di principio attivo nel prodotto finito , valevoli sino alla fine del periodo di validità proposto . » ; 6 ) nella parte prima , lettera E , punto 3 , il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente : « Formano obbligatoriamente oggetto di una prova limite superiore i conservanti e qualsiasi altro costituente dell ' eccipiente in grado di agire sfavorevolmente sulle funzioni organiche ; l ' eccipiente forma oggetto , obbligatoriamente , di una prova limite superiore e inferiore se è in grado di agire sulla biodisponibilità di una sostanza attiva , a meno che la biodisponibilità non sia garantita da altre prove appropriate . » ; 7 ) nella parte prima , lettera E , punto 5 : - il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente : « Se nella farmacopea europea o , in mancanza , in quella nazionale degli Stati membri figurano monografie generali sulle forme medicinali , i prodotti finiti debbono soddisfare i requisiti ivi precisati . Diversamente , le specificazioni del prodotto finito devono formare oggetto delle determinazioni seguenti quando ciò sia necessario alla formulazione . » ; - il testo del nono , dodicesimo , tredicesimo e quindicesimo comma è modificato nel modo seguente : « Preparati per iniezioni : » il valore di « 10 ml » viene sostituito da quello di « 15 ml » . « Pomate , creme , ecc . : colore e consistenza ; grandezza delle particelle dei principi attivi ; peso e relativa tolleranza ; natura del contenitore ; eventuale controllo microbiologico . » . « Sospensioni : colore ; velocità di sedimentazione ; quando vi sia formazione di un deposito , facilità di ritorno in sospensione . » . « Supposte e ovuli : colore ; grandezza delle particelle dei principi attivi ; peso e scarti di peso unitario tollerati ; temperatura di fusione o tempo di disgregazione , con relativi metodi di determinazione . » ; 8 ) nella parte seconda , capitolo I , è inserito il titolo seguente : «D bis . POTERE MUTAGENO Lo studio del potere mutageno serve a rivelare i cambiamenti prodotti da una sostanza sul materiale genetico di individui o di cellule con l ' effetto di rendere diversi i successori , in modo permanente ed ereditario , dai rispettivi predecessori . Questo studio è richiesto per qualsiasi nuova sostanza . Il numero , i tipi ed i criteri di valutazione dei risultati saranno determinati tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche al momento della presentazione del fascicolo . » ; 9 ) nella parte seconda , il testo del capitolo 1 , lettera E , è sostituito dal testo seguente : « E . POTERE CANCEROGENO Abitualmente vengono richieste sperimentazioni atte a rivelare effetti concerogeni 1 . per quelle sostanze che presentano una stretta analogia chimica con composti già riconosciuti concerogeni o cocancerogeni ; 2 . per quelle sostanze che , nel corso dello studio tossicologico a lungo termine , abbiano provocato manifestazioni sospette ; 3 . per le sostanze che , durante le prove del potere mutageno o con altre brevi prove di cancerogenesi , abbiano dato risultati sospetti . Tali sperimentazioni possono anche essere richieste per le sostanze contenute in prodotti che devono essere somministrati regolarmente per un lungo periodo della vita . Le modalità di sperimentazione saranno determinate tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche al momento della presentazione del fascicolo . » ; 10 ) nella parte seconda , capitolo I , lettera G , è inserito il testo del comma seguente dopo il quarto comma : « Per i medicinali che debbono formare oggetto di una valutazione della biodisponibilità , le informazioni debbono tener conto dell ' andamento dei risultati in funzione del tempo e , in linea generale , ragguagliare sulla biodisponibilità del prodotto e dei suoi metaboliti . » ; 11 ) nella parte terza , capitolo II , il testo della lettera A è modificato nel modo seguente : - il titolo è sostituito dal testo seguente : « A . DATI DI FARMACOLOGIA CLINICA ( FARMACOLOGIA UMANA E BIODISPONIBILITÀ ) » - è aggiunto il punto seguente : « 5 . La valutazione della biodisponibilità va eseguita in tutti i casi in cui si imponga nell ' interesse dei malati , ad esempio in presenza di un esiguo margine terapeutico o quando le prove precedenti hanno rivelato anomalie che possono essere collegate con un assorbimento variabile , oppure , in caso di necessità , per le specialità medicinali di cui all ' articolo 4 , punto 8 , della direttiva 65/65/CEE . » . Articolo 3 Il testo del capitolo III della direttiva 75/319/CEE è sostituito dal testo seguente : « CAPITOLO III Comitato per le specialità medicinali Articolo 8 1 . Allo scopo di facilitare l ' adozione da parte degli Stati membri di un atteggiamento comune per quanto concerne le decisioni di rilascio di autorizzazione di immissione sul mercato e favorire così la libera circolazione delle specialità medicinali , è istituito un comitato delle specialità medicinali , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione . 2 . Il comitato , adito da uno Stato membro o dalla Commissione , ha l ' incarico di esaminare , conformemente agli articoli da 9 a 14 , i problemi relativi all ' applicazione degli articoli 5 , 11 o 20 della direttiva 65/65/CEE . 3 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 9 1 . Affinchù si possa più facilmente ottenere un ' autorizzazione di immissione sul mercato in almeno due altri Stati membri tenendo debitamente conto di un ' autorizzazione rilasciata in uno Stato membro ai sensi dell ' articolo 3 della direttiva 65/65/CEE , il titolare di questa autorizzazione può inoltrare presso le autorità competenti dello Stato membro interessato una richiesta corredata dei dati e documenti previsti agli articoli 4 , 4 bis e 4 ter della direttiva 65/65/CEE . Egli dichiara che tale fascicolo è identico a quello accettato dal primo Stato membro , precisa le eventuali aggiunte integrative che esso contiene e certifica che tutti i fascicoli presentati nell ' ambito di questa procedura sono identici . 2 . Il titolare dell ' autorizzazione di immissione sul mercato avverte il comitato della richiesta di cui al paragrafo 1 , gli segnala gli Stati membri interessati e gli trasmette copia dell ' autorizzazione . Egli ne informa anche lo Stato membro che gli ha rilasciato la prima autorizzazione e gli trasmette le eventuali aggiunte al fascicolo iniziale ; tale Stato può chiedere al titolare tutte le informazioni e i documenti che gli consentano di verificare l ' indentità dei fascicoli presentati rispetto a quello sul quale esso ha deliberato . 3 . Il titolare dell ' autorizzazione d ' immissione sul mercato notifica al comitato le date di trasmissione dei fascicoli agli Stati membri interessati . Quando al comitato risulta che tutti gli Stati membri interessati sono in possesso del fascicolo , esso informa senza indugio tutti gli Stati membri e il richiedente della data alla quale l ' ultimo Stato membro interessato ha ricevuto il fascicolo . Gli Stati membri interessati concedono un ' autorizzazione valida sul loro mercato , entro 120 giorni a decorrere dalla data sopra indicata , tenendo debitamente conto dell ' autorizzazione rilasciata ai sensi del paragrafo 1 oppure formulano un ' opposizione motivata . Articolo 10 1 . Qualora uno Stato membro ritenga di non poter rilasciare l ' autorizzazione di immissione sul mercato , esso trasmette al comitato e al responsabile dell ' immissione sul mercato della specialità medicinale la sua opposizione motivata conformemente all ' articolo 5 della direttiva 65/65/CEE , entro i termini di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , della presente direttiva . 2 . Allo scadere del termine in questione si adisce il comitato e si applica la procedura di cui all ' articolo 14 . 3 . Non appena riceve l ' opposizione motivata di cui al paragrafo 1 , il responsabile dell ' immissione sul mercato trasmette immediatamente al comitato una copia delle informazioni e dei documenti elencati all ' articolo 9 , paragrafo 1 . Articolo 11 Quando una specialità medicinale ha formato oggetto di varie domande di autorizzazione all ' immissione sul mercato , presentate conformemente agli articoli 4 e 4 bis della direttiva 65/65/CEE , e quando uno o più Stati membri hanno concesso l ' autorizzazione , mentre uno o più Stati membri l ' hanno rifiutata , uno degli Stati membri interessati o la Commissione possono adire il comitato per applicare la procedura di cui all ' articolo 14 della presente direttiva . Altrettanto dicasi qualora uno o più Stati membri abbiano sospeso o revocato un ' autorizzazione all ' immissione sul mercato , mentre uno o più Stati membri non hanno proceduto alla sospensione o revoca . In entrambi i casi il responsabile dell ' immissione sul mercato della specialità medicinale viene informato di un ' eventuale decisione del comitato di applicare la procedura prevista all ' articolo 14 . Articolo 12 In casi particolari che presentino un interesse comunitario le autorità competenti degli Stati membri possono adire il comitato prima di decidere in merito a una domanda , sospensione o revoca di autorizzazione all ' immissione sul mercato . Articolo 13 1 . Le competenti autorità redigono una relazione di valutazione ed un commento del fascicolo sui risultati delle prove analitiche , tossico-farmacologiche e cliniche di qualsiasi specialità contenente una nuova sostanza attiva , che formi per la prima volta oggetto di richieste di autorizzazione di immissione sul mercato nello Stato membro interessato . 2 . Non appena ricevuta la notifica di cui all ' articolo 9 , le competenti autorità trasmettono immediatamente agli altri Stati membri interessati qualsiasi relazione di valutazione della specialità , accompagnata da un riassunto del fascicolo , relativo alla specialità stessa . Tale relazione è trasmessa anche al comitato , quando esso viene adito conformemente all ' articolo 10 . Inoltre la relazione di valutazione è trasmessa agli altri Stati membri interessati e al comitato , non appena esso sia stato adito conformemente alla procedura prevista all ' articolo 11 . La relazione di valutazione ha carattere riservato . La relazione di cui sopra viene aggiornata dalle competenti autorità , non appena esse siano in possesso di informazioni importanti per valutare l ' equilibrio del rapporto efficacia/rischio . Articolo 14 1 . Qualora venga fatto riferimento alla procedura illustrata nel presente articolo , il comitato delibera ed emmette un parere motivato entro 60 giorni a decorrere dalla data in cui viene adito . Nei casi previsti all ' articolo 10 , il responsabile dell ' immissione sul mercato può , facendone richiesta , esporre le proprie ragioni oralmente o per iscritto prima che il comitato emetta il proprio parere . Il comitato può prolungare il termine di cui al primo comma affinchù il richiedente possa avere il tempo di esporre le proprie ragioni oralmente o per iscritto . Nel caso previsto all ' articolo 11 , il responsabile dell ' immissione sul mercato può essere invitato a esporre le sue ragioni oralmente o per iscritto . 2 . Il parere del comitato riguarda i motivi di opposizione previsti all ' articolo 10 , paragrafo 1 , e i motivi per i quali l ' autorizzazione di immissione sul mercato è stata rifiutata , sospesa o revocata , nei casi previsti all ' articolo 11 . Il comitato informa immediatamente lo Stato o gli Stati membri interessati e il responsabile dell ' immissione sul mercato in merito al proprio parere o a quelli dei propri membri in caso di pareri discordanti . 3 . Lo Stato o gli Stati membri interessati si pronunciano sul seguito da dare al parere del comitato entro un termine non superiore a 60 giorni a decorrere dall ' informazione di cui al paragrafo 2 . Essi informano immediatamente il comitato della loro decisione . Articolo 15 1 . La Commissione riferisce al Consiglio , ogni due anni , in merito al funzionamento della procedura di cui al presente capitolo e ai suoi effetti sull ' andamento degli scambi intracomunitari . 2 . In base all ' esperienza acquisita e al più tardi quattro anni dopo l ' entrata in vigore della presente direttiva , la Commissione presenta al Consiglio una proposta contenente tutte le misure appropriate per eliminare gli ostacoli che ancora si oppongono alla libera circolazione delle specialità medicinali . 3 . Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro un anno dal giorno della presentazione della medesima . » . Articolo 4 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica ( 8 ) . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Le domande di autorizzazione di immissione sul mercato presentate entro il termine di cui al primo comma devono essere conformi alla presente direttiva . Gli articoli 1 e 2 della presente direttiva devono essere eventualmente estesi gradualmente alle specialità medicinali esistenti prima della fine del periodo previsto all ' articolo 39 , paragrafo 2, della direttiva 75/319/CEE . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 26 ottobre 1983 . Per il Consiglio Il Presidente G . MORAITIS ( 1 ) GU n . C 287 del 9 . 11 . 1981 , pag . 127 . ( 2 ) GU n . C 189 del 30 . 7 . 1981 , pag . 39 . ( 3 ) GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 13 . ( 4 ) GU n . 22 del 9 . 2 . 1965 , pag . 369/65 . ( 5 ) GU n . L 147 del 3 . 6 . 1975 , pag . 13 . ( 6 ) Le autorità competenti possono chiedere anche i valori pK/pH se ritengono che tali informazioni siano indispensabili . ( 7 ) GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 1 . ( 8 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 31 ottobre 1983 .