Direttiva 83/264/CEE del Consiglio del 16 maggio 1983 recante quarta modifica della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Gazzetta ufficiale n. L 147 del 06/06/1983 pag. 0009 - 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0063
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0125
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 maggio 1983 recante quarta modifica della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d ' immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ( 83/264/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che il fosfato di tri ( 2,3-dibromopropile ) , utilizzato per ignifugare tessili ed indumenti , è stato vietato dalla direttiva 79/663/CEE ( 4 ) a causa dei rischi che esso presenta per la salute ; che , da successivi esami , è risultato che altri due prodotti ignifughi , l ' ossido di trisaziridinilfosfina e il polibromuro di difenile ( PBB ) sono nocivi per la salute e non dovrebbero quindi essere impiegati nei prodotti tessili destinati ad entrare in contratto con la pelle ; considerando che la 3,3-dimetossibenzidina è impiegata per la fabbricazione della polvere per starnutire ; che , anche le informazioni sull ' azione mutagena e cancerogena di questa sostanza non sono conclusive , la sua struttura simile a quella della benzidina , il cui effetto cancerogeno sull ' uomo è stato posto in evidenza , induce alla massima prudenza quanto ai rischi che questa sostanza potrebbe presentare per la salute ; che , per ovvi motivi , la polvere per starnutire viene impiegata anzitutto dai bambini , i quali costituiscono di massima un gruppo sensibile ai prodotti chimici tossici e devono pertanto essere particolarmente protetti ; che , di conseguenza , l ' impiego di questa sostanza dev ' essere vietato nella fabbricazione degli oggetti per fare scherzi , in particolare della polvere per starnutire ; considerando che talune polveri per starnutire a base di piante presentano pericoli per l ' utente ed in particolare per i bambini e che per questa ragione sono già vietate in taluni Stati membri ; considerando che i polisolfuri di ammonio hanno effetto corrosivo e possono provocare danni gravi e permanenti soprattutto agli occhi ; che questi composti , venduti soprattutto ai bambini come giocattoli od oggetti per fare scherzi , sono particolarmente pericolosi e che il loro impiego deve pertanto essere vietato ; considerando che gli esteri volatili di acido bromoacetico sono impiegati come gas lacrimogeno ; che essi hanno un effetto irritante e che possono essere nocivi per il sistema respiratorio e per gli occhi ; che , a forte concentrazione , presentano effetti corrosivi che provocano danni irreversibili agli occhi ; che non devono essere usati dai bambini e che il loro impiego come oggetto per fare scherzi deve pertanto essere vietato ; considerando che i divieti già disposti da taluni Stati membri in merito alle suddette sostanze incidono direttamente sull ' istituzione o sul funzionamento del mercato comune ; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l ' allegato della direttiva 76/769/CEE ( 5 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 All ' allegato della direttiva 76/769/CEE vengono aggiunti i punti seguenti : « 8 . Ossido di trisaziridinilfosfina CAS n . 5455-55-1 * Non sono ammessi negli articoli tessili destinati a venire in contratto con la pelle , ad esempio gli oggetti di vestinario , le sottovesti e gli articoli di biancheria * 9 . Difenile polibromurato ( PBB ) CAS n . 59536-65-1 * * 10 . Polvere di Panama ( Quillaja saponaria ) e i suoi derivati contenenti saponine * Non sono ammessi negli oggetti che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali , ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti * Polvere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger * Gli Stati membru possono tuttavia tollerare nel loro territorio fiale puzzolenti di contenuto non superiore a 1,5 ml * Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum * * Benzidina e/o suoi derivati * * o-Nitrobenzaldeide CAS n . 552-89-6 * * Polvere di legno * * 11 . Solfuro e bisolfuro di ammonio * * CAS n . 12135-76-1 * * CAS n . 12124-99-1 * * Polisolfuri di ammonio * * CAS n . 12259-92-6 * * 12 . Gli esteri volatili dell ' acido bromoacetico : * * Bromoacetato : * * di metile * * CAS n . 96-32-2 * * di etile * * CAS n . 105-36-2 * * di propile * * di butile * » * Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica ( 6 ) . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 16 maggio 1983 . Per il Consiglio Il Presidente I . KIECHLE ( 1 ) GU n . C 288 del 10 . 11 . 1981 , pag . 7 . ( 2 ) GU n . C 125 del 17 . 5 . 1982 , pag . 148 . ( 3 ) GU n . C 112 del 3 . 5 . 1982 , pag . 42 . ( 4 ) GU n . L 197 del 3 . 8 . 1979 , pag . 37 . ( 5 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 201 . ( 6 ) Questa direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 maggio 1983 .