31983L0206

Direttiva 83/206/CEE del Consiglio del 21 aprile 1983 che modifica la direttiva 80/51/CEE per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 04/05/1983 pag. 0015 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0162
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0122


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 1983

che modifica la direttiva 80/51/CEE per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici

(83/206/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le modifiche apportate dall'organizzazione dell'aviazione civile internazionale all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale che contiene le norme relative alle emissioni sonore degli aeromobili, come pure altre misure di carattere internazionale in materia di emissioni sonore degli aeromobili, fanno sorgere la necessità di emendare la direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativa alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (3);

considerando che occorre chiarire gli obiettivi degli articoli 1 e 5 della suddetta direttiva;

considerando che occorre evitare che gli aeroplani subsonici civili a reazione che non sono immatricolati nel territorio degli Stati membri e non soddisfano alle norme internazionali applicabili in materia operino in tali territori dopo il 31 dicembre 1987, fatta salva la possibilità di deroghe temporanee fino al 31 dicembre 1989;

considerando che la situazione geografica e la scarsa densità di popolazione della Groenlandia non rendono necessario applicarle tale divieto;

considerando che occorre prevedere una deroga alle norme sulla certificazione acustica a favore di pochi aeroplani progettati appositamente per trasporti dell'industria aeronautica della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/51/CEE è modificata come segue:

1. l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Ogni Stato membro provvede affinché l'impiego di qualsiasi aereo civile subsonico a reazione o aereo civile ad elica immatricolato nel proprio territorio e rientrante in una delle categorie di cui al volume I (emissioni sonore degli aeromobili) dell'allegato 16 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, nella versione applicabile a decorrere dal 26 novembre 1981 in conformità dell'emendamento 5, chiamato in appresso "allegato 16/5", sia autorizzato nel territorio degli Stati membri soltanto se esso ha concesso una certificazione acustica in base alla presentazione di prove soddisfacenti, da cui risulti che l'aeroplano soddisfa a requisiti almeno pari a quelli previsti dalle norme applicabili di cui alla parte II, capitoli 2, 3, 5 o 6, del volume I dell'allegato 16/5. »;

2. all'articolo 2, paragrafo 1:

- la parola « aeromobile » è ogni volta sostituita dalla parola « aeroplano »;

- nel punto e) l'espressione « pesi massimi ai quali » è sostituita dall'espressione « masse massime alle quali »;

3. l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Ogni Stato membro provvede affinché gli aerei civili ad elica la cui massa massima certificata al decollo non superi 5 700 kg e gli aerei subsonici civili a reazione che non rientrino in una delle categorie di cui al volume I dell'allegato 16/5 e che si servano di aeroporti situati in uno Stato membro, presentino requisiti almeno pari a quelli prescritti nelle norme applicabili di cui alla parte II, capitoli 2 o 6, del volume I dell'allegato 16/5 quando sono immatricolati per la prima volta nel suo territorio. »;

4. all'articolo 4 la parola « aeromobile(i) » è ogni volta sostituita dalla parola « aeroplano(i) »;

5. l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 1, ogni Stato membro provvede affinché, dal 1o gennaio 1987, l'impiego degli aerei subsonici civili a reazione immatricolati nel suo territorio non sia autorizzato nel territorio degli Stati membri se esso non ha concesso una certificazione acustica in base alla presentazione di prove soddisfacenti, da cui risulti che tali aerei soddisfano a requisiti almeno pari a quelli prescritti dalle norme di cui alla parte II, capitolo 2, del volume I dell'allegato 16/5.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere deroghe temporanee al paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2, qualora chi ha la gestione dell'aereo in questione si impegni a sostituirlo entro e non oltre il 31 dicembre 1988 con altro aereo disponibile sul mercato che rispetti requisiti almeno pari a quelli prescritti dalle norme acustiche di cui alla parte II, capitolo 3, del volume I dell'allegato 16/5. »;

6. all'articolo 6:

- la parola « aeromobili » è sostituita dalla parola « aeroplani »,

- l'attuale testo diviene paragrafo 1,

- viene aggiunto il seguente paragrafo:

« 2. Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di aeroplani ad elica civili con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, specificamente progettati e prodotti in pochissime unità, utilizzati per il trasporto di prodotti dell'industria aeronautica di dimensioni eccezionali e che non possono essere utilizzati sulla base di altre disposizioni di questa direttiva, se gli Stati stessi garantiscono che tali aeroplani operano solo sul loro territorio o su quello di altri Stati consenzienti.

Lo Stato membro, prima di concedere un'autorizzazione conformemente al presente paragrafo, ne informa la Commissione. »;

7. all'articolo 7:

- la parola « aeromobili » è sostituita dalla parola « aeroplani »;

- l'attuale testo diviene paragrafo 1;

- sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 2. A decorrere dal 1o gennaio 1988 gli Stati membri non consentono più l'utilizzazione nel loro territorio di aeroplani subsonici civili a reazione che non siano immatricolati in uno Stato membro e che non soddisfino a requisiti almeno pari a quelli prescritti dalle norme acustiche di cui alla parte II, capitolo 2, del volume I dell'allegato 16/5.

3. Le competenti autorità degli Stati membri possono accordare deroghe temporanee al paragrafo 2 quando chi ha la gestione dell'aereo in questione fornisca la prova dell'impossibilità economica o tecnica di servire i loro aeroporti con aerei rispondenti alle specificazioni di cui al paragrafo 2. Tali deroghe devono cessare entro e non oltre il 31 dicembre 1989.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alla Groenlandia. ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro e non oltre dodici mesi dalla notifica della presente direttiva, le disposizioni necessarie per conformarvisi e ne informano immediatamente la Commissione (1).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. von WUERZEN

Il Consiglio ha ricevuto la seguente comunicazione dal governo della Repubblica federale di Germania:

« All'atto del deposito degli strumenti di ratifica dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il governo della Repubblica federale di Germania ha dichiarato che tali trattati si applicano ugualmente al Land di Berlino. Contemporaneamente esso ha dichiarato che, per quanto riguarda Berlino, restano intatti i diritti e le responsabilità della Francia, del Regno Unito e degli Stati Uniti. In considerazione del fatto che l'aviazione civile è uno dei settori in cui detti Stati si sono esplicitamente riservata la competenza per quanto concerne Berlino e previa consultazione dei governi di tali Stati, il governo della Repubblica federale di Germania fa presente che la direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/51/CEE per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici non include il Land di Berlino. ».

(1) GU n. C 334 del 20. 12. 1982, pag. 137.

(2) GU n. C 348 del 31. 12. 1981, pag. 3.

(3) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 aprile 1983.