31983L0183

Direttiva 83/183/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 23/04/1983 pag. 0064 - 0067
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0117
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0117
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0161


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro

( 83/183/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 99 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , affinchù la popolazione degli Stati membri prenda maggiormente coscienza dell ' esistenza della Comunità europea , occorre proseguire a favore dei privati l ' azione intrapresa allo scopo di creare , nella Comunità , condizioni analoghe a quelle di un mercato interno ;

considerando in particolare che gli ostacoli fiscali che si oppongono all ' importazione in uno Stato membro , da parte dei privati , di beni personali che si trovano in un altro Stato membro sono tali da intralciare la libera circolazione delle persone nella Comunità ; che occorre perciò eliminarli nei limiti del possibile , introducendo franchigie fiscali ;

considerando che queste franchigie fiscali possono essere applicate soltanto alle importazioni di beni che non hanno alcun carattere commerciale o speculativo e che occorre fissarne pertanto i limiti e le condizioni d ' applicazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1 . Gli Stati membri concedono , alle condizioni e nei casi indicati in seguito , una franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari , dalle accise e dalle altre imposte sul consumi normalmente esigibili all ' atto dell ' importazione definitiva , da parte di privati , di beni personali provenienti da un altro Stato membro .

2 . Non sono presi in considerazione dalla presente direttiva i diritti e le imposte specifici e/o periodici concernenti l ' utilizzazione di questi beni all ' interno del paese , quali ad esempio diritti riscossi all ' atto dell ' immatricolazione di autovetture , tasse di circolazione stradale , canoni televisivi .

Articolo 2

Disposizioni riguardanti i beni

1 . Sono considerati « beni personali » , a norma della presente direttiva , i beni destinati all ' uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia . Questi beni , per loro natura o quantità , non debbono riflettere nessuna preoccupazione d ' ordine commerciale , nù debbono essere destinati ad un ' attività economica ai sensi dell ' articolo 4 della direttiva 77/388/CEE ( 4 ) . Sono tuttavia considerati beni personali anche gli strumenti delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all ' esercizio della professione dell ' interessato .

2 . La franchigia prevista all ' articolo 1 è concessa per i beni personali che :

a ) sono stati acquistati alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e non beneficiano , a titolo d ' esportazione , di esenzioni o di rimborsi di imposte sulla cifra d ' affari , di accise o di qualunque altra imposta sui consumi . Per l ' applicazione della presente direttiva si ritiene che abbiano soddisfatto tali condizioni i beni acquistati alle condizioni di cui all ' articolo 15 , punto 10 , della direttiva 77/388/CEE ;

b ) sono stati destinati effettivamente all ' uso dell ' interessato , nello Stato membro da cui sono esportati , da almeno

- sei mesi prima del cambio di residenza , nel caso dei veicoli stradali a motore , compresi i loro rimorchi , delle roulottes da campeggio , delle abitazioni trasportabili , delle imbarcazioni da diporto e degli aerei da turismo ;

- tre mesi prima del cambio di residenza o della fissazione di una residenza secondaria nel caso di beni di altro tipo .

Tuttavia , per i beni di cui alla lettera a ) , seconda frase , gli Stati membri possono portare a dodici mesi i termini di cui sopra .

3 . Le autorità competenti richiedono la dimostrazione del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 per i veicoli stradali a motore , compresi i loro rimorchi , le roulottes da campeggio , le abitazioni trasportabili , le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo . Nel caso di beni di altro tipo detta dimostrazione è richiesta solo quando sussistono seri dubbi di frode .

Articolo 3

Condizioni relative all ' importazione

L ' importazione dei beni può effettuarsi in una o più volte entro i termini rispettivamente previsti agli articoli 7 , 8 , 9 e 10 .

Articolo 4

Obblighi posteriori all ' importazione

I beni importati non possono essere ceduti , dati in locazione o prestati durante i dodici mesi successivi alla loro importazione in franchigia , salvo in casi debitamente giustificati e riconosciuti come tali dalle autorità competenti dello Stato membro d ' importazione .

Articolo 5

Condizioni specifiche relative a taluni beni

1 . Gli Stati membri possono prevedere che i beni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva 69/169/CEE ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 82/443/CEE ( 6 ) , possano essere importati in franchigia soltanto sino a concorrenza dei quantitativi previsti in detto articolo per il traffico tra gli Stati membri .

2 . La franchigia all ' importazione dei cavalli da sella , dei veicoli stradali a motore , compresi i loro rimorchi , delle roulottes da campeggio , delle abitazioni trasportabili , delle imbarcazioni da diporto e degli aerei da turismo è concessa soltanto se il privato trasferisce la residenza normale nello Stato d ' importazione .

Articolo 6

Norme generali per la determinazione della residenza

1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , si intende per « residenza normale » il luogo in cui una persona dimora abitualmente , ossia durante almeno 185 giorni all ' anno , a motivo di legami personali e professionali oppure , nel caso di una persona senza legami professionali , a motivo di legami personali che rivelano l ' esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita .

Tuttavia , nel caso di una persona i cui legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri , si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali , purchù tale persona vi ritorni regolarmente . Questa condizione non è richiesta allorchù la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l ' esecuzione di una missione di durata determinata . La frequenza di un ' università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale .

2 . I privati forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi , in particolare con la carta d ' identità , o mediante qualsiasi altro documento valido .

3 Qualora la autorità competenti dello Stato membro d ' importazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 od anche ai fini di taluni controlli specifici , dette autorità possono chiedere qualsiasi elemento d ' informazione o prove supplementari .

TITOLO II

IMPORTAZIONE DI BENI PERSONALI IN OCCASIONE DI UN TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NORMALE

Articolo 7

1 . La franchigia prevista all ' articolo 1 è concessa alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 per l ' importazione di beni personali effettuata da un privato in occasione del trasferimento della residenza abituale .

2 . L ' ultima importazione deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi al trasferimento della residenza normale .

TITOLO III

IMPORTAZIONE DI BENI PERSONALI IN OCCASIONE DELL ' ARREDAMENTO DI UNA RESIDENZA SECONDARIA O DELL ' ABBANDONO DI QUEST ' ULTIMA

Articolo 8

1 . La franchigia di cui all ' articolo 1 è concessa alle condizione di cui agli articoli da 2 a 5 per l ' importazione di beni personali effettuata da un privato per l ' arredamento di una residenza secondaria .

La franchigia è concessa solo alle seguenti condizioni :

i ) la persona interessata deve essere proprietaria della residenza secondaria o locataria della medesima per un periodo di almeno dodici mesi ;

ii ) i beni importati devono corrispondere al mobilio normale della residenza secondaria .

2 . La franchigia viene concessa inoltre , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , nel caso di importazioni di beni destinati alla residenza normale o ad un ' altra residenza secondaria in seguito all ' abbandono di una residenza secondaria , a condizione che detti beni siano stati effettivamente posseduti dall ' interessato e destinati all ' uso di quest ' ultimo per un periodo di almeno dodici mesi .

L ' ultima importazione deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi all ' abbandono della residenza secondaria .

L ' articolo 4 non si applica in caso di reimportaizone di beni .

TITOLO IV

IMPORTAZIONE DI BENI IN OCCASIONE DI MATRIMONIO

Articolo 9

1 . In deroga all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera b ) , secondo trattino , ma ferme restando le altre disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 , chiunque , in occasione del proprio matrimonio , può importate in franchigia dalle imposte di cui all ' articolo 1 , nello Stato membro ove conta di stabilire la propria residenza normale , beni personali acquistati o in suo possesso da meno di tre mesi alle seguenti condizioni :

a ) l ' importazione deve essere effettuata durante un periodo che inizia due mesi prima della data prevista per il matrimonio e che termina quattro mesi dopo la data della celebrazione ;

b ) il privato deve fornire la prova dell ' avvenuta celebrazione del matrimonio o che sono state avviate le pratiche ufficiali a tal fine .

2 . Sono altresì ammessi in franchigia i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio , fatti alla persona che adempie le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in uno Stato membro diverso da quello di importazione . La franchigia è applicabile ai regali il cui valore unitario non supera 200 ECU . Gli Stati membri possono tuttavia accordare una franchigia superiore a 200 ECU purchù il valore dei singoli regali ammessi in franchigia non superi 1 000 ECU .

3 . Per la concessione della franchigia gli Stati membri possono richiedere una garanzia adeguata , qualora l ' importazione venga effettuata prima della data di matrimonio .

4 . Nel caso in cui il privato non fornisca la prova del proprio matrimonio entro quattro mesi a decorrere dalla data dichiarata per la celebrazione , sono dovute le imposte a decorrere dal giorno dell ' importazione .

TITOLO V

IMPORTAZIONE DI BENI PERSONALI DEL « DE CUIUS » ACQUISITI PER VIA SUCCESSORIA

Articolo 10

1 . In deroga all ' articolo 2 , paragrafi 2 e 3 , all ' articolo 4 e all ' articolo 5 , paragrafo 2 , ma fatte salve le altre disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 e 5 , qualunque privato che acquisisca per via successoria ( causa mortis ) la proprietà o l ' usufrutto di beni personali del « de cuius » , situati in uno Stato membro , può importare tali beni in franchigia dalle imposte di cui all ' articolo 1 in un altro Stato membro in cui ha una residenza , alle seguenti condizioni :

a ) il privato deve presentare all ' autorità competente dello Stato membro d ' importazione un attestato rilasciato da un notaio o da altra autorità competente dello Stato membro d ' esportazione , comprovante l ' acquisizione per via successoria dei beni importati ;

b ) l ' importazione deve essere effettuata entro due anni a decorrere dall ' immissione nel possesso di tali beni .

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

1 . Fino all ' entrata in vigore delle norme fiscali comunitarie adottate in applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 2 , della direttiva 77/388/CEE , gli Stati membri s sforzano di ridurre al massimo le formalità relative alle importazioni effettuate dai privati nei limiti ed alle condizioni della presente direttiva e cercano di evitare che le formalità all ' importazione diano adito a controlli che provochino rotture importanti dei carichi alla frontiera .

2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere e/o di prevedere condizioni di concessione della franchigia meno severe di quelle previsti dalla presente direttiva , fatta eccezione per quelle di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 .

3 . Fatto salvo l ' articolo 2 , paragrafo 2 , gli Stati membri non possono applicare , ai sensi della presente direttiva , franchigie fiscali all ' interno della Comunità che siano meno favorevoli di quelle che essi concederebbero per le importazioni di beni personali di privati provenienti da paesi terzi .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1984 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . La Repubblica ellenica può , tuttavia , mantenere il regime fiscale attualmente in vigore , purchù sia evitata la doppia imposizione , fino all ' introduzione del sistema comune d ' importa sul valore aggiunto .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva , in particolare quelle risultanti dall ' applicazione dell ' articolo 11 , paragrafi 2 e 3 . La Commissione comunica agli altri Stati membri queste ultime disposizioni .

3 . La Commissione , previa consultazione degli Stati membri , presenta ogni due anni al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull ' applicazione della presente direttiva negli Stati membri .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 28 marzo 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

( 1 ) GU n . C 267 del 21 . 11 . 1975 , pag . 11 .

( 2 ) GU n . C 53 dell ' 8 . 3 . 1976 , pag . 39 .

( 3 ) GU n . C 131 del 12 . 6 . 1976 , pag . 49 .

( 4 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 133 del 4 . 6 . 1969 , pag . 6 .

( 6 ) GU n . L 206 del 14 . 7 . 1982 , pag . 35 .