Direttiva 83/116/CEE della Commissione dell'8 marzo 1983 che modifica la direttiva 82/287/CEE che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 22/03/1983 pag. 0021 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0054
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0101
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0101
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1983 che modifica la direttiva 82/287/CEE che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE (83/116/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/287/CEE (2), in particolare l'articolo 21 bis, considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ha reso necessarie alcune modifiche degli allegati I e II delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE, tramite la direttiva 82/287/CEE, ivi comprese alcune modifiche relative alla purezza varietale delle sementi di Poa spp.; considerando che la messa in vigore delle disposizioni per conformarsi a queste ultime modifiche è stata fissata al 1o gennaio 1983; considerando che le regole previste a tale scopo nel sistema dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale sono attualmente oggetto di un attento esame nell'ambito di questa organizzazione; considerando che è opportuno aspettare i risultati di questo esame; considerando che è quindi necessario fissare una data più idonea per la messa in vigore di dette disposizioni, al fine di evitare misure premature; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. All'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 82/287/CEE, i termini « 1o gennaio 1983 » sono sostituiti da « 1o gennaio 1984 al più tardi ». 2. All'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 82/287/CEE, i termini « terzo trattino » sono sostituiti da « secondo e terzo trattino ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. (2) GU n. L 131 del 13. 5. 1982, pag. 24.