31983K0375

Raccomandazione n. 375/83/CECA della Commissione del 14 febbraio 1983 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di lamiere di ferro o di acciaio originarie del Brasile e che sospende l'applicazione di tale dazio

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 17/02/1983 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0157
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0157
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0120


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RACCOMANDAZIONE N. 375/83/CECA DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1983

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di lamiere di ferro o di acciaio originarie del Brasile e che sospende l'applicazione di tale dazio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, sulla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 3025/82/CEE (2), in particolare l'articolo 12,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito a norma della suddetta raccomandazione,

considerando che nel marzo 1982 la Commissione ha ricevuto un ricorso, presentato dalla Walzstahl-Vereinigung, Duesseldorf, a nome di quasi tutti i produttori comunitari di fogli e lamiere di ferro o d'acciaio, laminati a caldo o a freddo, aventi uno spessore inferiore a 3 mm; che la denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di sovvenzioni concesse alla produzione od all'esportazione di prodotti analoghi originari del Brasile, nonché del grave pregiudizio da esse derivanti, particolarmente nella Repubblica federale di Germania;

considerando che i dati forniti contenevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'avvio di una procedura; che la Commissione, previa consultazione delle autorità brasiliane, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) ha annunciato l'avvio di una procedura riguardante le importazioni di lamiere di ferro o di acciaio originarie del Brasile, ed ha avviato le indagini sul piano comunitario;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti;

considerando che la Commissione ha offerto al governo brasiliano e alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il proprio parere per iscritto e di essere intesi oralmente; che tutti gli esportatori ed il governo brasiliano si sono avvalsi di tale opportunità;

considerando che, ai fini della determinazione delle sovvenzioni accordate, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie; che la Commissione ha effettuato controlli presso le sedi dei tre esportatori brasiliani Cosipa, San Paolo, CSN, Rio de Janeiro, e Usiminas, Belo Horizonte; che la Commissione ha chiesto anche informazioni alle autorità brasiliane e ha verificato i dati da esse forniti presso il Ministero delle finanze a Rio de Janeiro;

considerando che la Commissione ha scelto il periodo 1o giugno 1981 - 31 maggio 1982 come periodo di riferimento per l'indagine relativa alle sovvenzioni;

considerando che, secondo quanto accertato dalla Commissione, le esportazioni brasiliane in questione hanno usufruito di sovvenzioni per quanto riguarda il premio al credito all'esportazione IPI e il finanziamento del capitale di esercizio ad un tasso agevolato a norma della risoluzione 674 ed il programma di investimenti CDI;

considerando che il premio al credito all'esportazione IPI ed il finanziamento del capitale d'esercizio ad un tasso agevolato a norma della risoluzione 674 dipendono dall'andamento delle esportazioni, mentre i vantaggi del programma CDI sono disponibili indipendentemente dalle esportazioni;

considerando che il premio al credito all'esportazione IPI è stato corrisposto dal governo brasiliano a tutte le società interessate; che detto premio, ad un tasso nominale del 15 % sino al 30 marzo 1982 e del 14 % dopo questo data, è stato calcolato in base ad un prezzo di fattura fob adeguato tenendo conto di elementi quali, ad esempio, le commissioni pagate ad agenti e il materiale importato come fattore produttivo; che il premio ricevuto da ciascuna società è stato attribuito, con la massima precisione possibile, al valore totale fob dei prodotti in esame esportati nella Comunità durante il periodo oggetto dell'indagine; che l'effetto di sovvenzione in tal modo calcolato è pari al 12,95 %, all'11,04 % ed al 4,65 % rispettivamente per le società Cosipa, CSN e Usiminas;

considerando che, per quanto riguarda il finanziamento del capitale di esercizio ad un tasso agevolato fornito dalla Banca centrale del Brasile a norma della risoluzione 674, le tre società hanno usufruito di tale programma ad un tasso del 40 % annuo; che contemporaneamente il tasso commerciale corrispondente era del 68 %, mentre il tasso dei buoni del tesoro (ORTN), equivalente al costo del denaro a breve termine, per il governo brasiliano era ancora superiore; che la Commissione ha calcolato l'effetto di sovvenzione di questa programma nel periodo oggetto

dell'indagine detraendo l'importo dell'interesse da pagare sui prestiti concessi ad un tasso agevolato nel suddetto periodo dall'importo dell'interesse che avrebbe dovuto essere corrisposto, qualora i prestiti fossero stati accordati al normale tasso commerciale; che questa differenza è stata attribuita al valore globale fob delle esportazioni effettuate durante il periodo oggetto dell'indagine; che l'effetto di sovvenzione in tal modo calcolato è pari rispettivamente a 1,38 %, 3,56 % e 0,29 % per le società Cosipa, CSN e Usiminas;

considerando che nell'ambito del programma di investimenti CDI vengono concesse, ad alcune condizioni, agevolazioni quali la franchigia doganale e l'esenzione dall'imposta IPI sulle macchine importate; che l'importo totale del dazio all'importazione e dell'imposta IPI risparmiato dalla Cosipa e dalla Usiminas a decorrere dal 1971, vale a dire a partire dall'anno in cui hanno iniziato ad usufruire di questo programma, è stato distribuito su un periodo di 15 anni, corrispondente al tradizionale periodo di deprezzamento per i beni strumentali in Brasile; che gli importi così ottenuti corrispondono allo 0,44 % e allo 0,16 % del valore globale fob delle vendite sul mercato interno e all'esportazione rispettivamente della Cosipa e della Usiminas; che la CSN ha reso noti unicamente gli importi risparmiati nell'ambito del programma CDI relativi al 1981, ma ha riconosciuto di essersi avvalsa dello stesso programma anche precedentemente; che la Commissione ha ritenuto quindi opportuno attribuire l'intero importo relativo al 1981 al valore fob di tutte le vendite effettuate in quell'anno; che l'effetto di sovvenzione così calcolato per la CSN è pari a 2,88 %;

considerando che l'effetto aggregato delle sovvenzioni all'esportazione accertate era pari all'11,94 %, equivalente a 35,62 ECU/t, mentre il programma di investimenti CDI ha avuto un effetto aggregato dell'1,11 %, equivalente a 3,31 ECU/t;

considerando che, nell'ambito dell'indagine antidumping relativa alle importazioni di prodotti analoghi originari del Brasile, la Commissione ha stabilito che le importazioni di nastri larghi e lamiere laminate a freddo, di spessore inferiore a 3 mm, originari del Brasile hanno provocato grave pregiudizio all'industria comunitaria; che i fatti e le considerazioni in base ai quali la Commissione è giunta a questa conclusione sono esposti nella raccomandazione n. 2975/82/CECA del Consiglio, dell'8 novembre 1982, che istituisce un dazio antidumping definito su taluni fogli e lamiere di ferro o di acciaio, originari del Brasile (1); che, sulla base degli stessi fatti e considerazioni, la Commissione stabilisce ora che le importazioni di nastri larghi e lamiere laminate a freddo originari del Brasile hanno provocato grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata;

considerando che, tenendo conto della situazione estremamente critica dell'industria siderurgica comunitaria, per tutelare gli interessi della Comunità è necessario istituire un dazio compensativo definitivo; che, tenuto conto della portata del pregiudizio provocato, l'importo del dazio dovrebbe essere pari all'effetto cumulativo delle sovvenzioni accertate sui prezzi all'esportazione;

considerando che, a norma della legislazione comunitaria, un prodotto non può essere soggetto contemporaneamente a dazi antidumping e compensativi per ovviare ad una unica ed identica situazione provocata da pratiche di dumping o da sovvenzioni, vale a dire da vendite di prodotti all'esportazione ad un prezzo inferiore al prezzo analogo pagato o da pagare per un prodotto analogo venduto sul mercato interno;

considerando che in tal caso appare opportuno sospendere l'applicazione del dazio compensativo per annullare gli effetti delle sovvenzioni all'esportazione; che, tenendo conto della protezione fornita all'industria comunitaria dal dazio antidumping già in vigore, appare opportuno per il momento sospendere il dazio compensativo in modo da annullare gli effetti del programma CDI sui prezzi all'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda le esportazioni brasiliane di lamiere laminate a caldo, la Commissione, per i motivi illustrati nella raccomandazione n. 2975/82/CECA, ha stabilito che attualmente non è necessario attuare provvedimenti di protezione per tutelare gli interessi comunitari,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sui fogli e sulle lamiere di ferro o di acciaio, semplicemente laminate a freddo, di spessore inferiore a 3 mm, di cui alle sottovoci 73.13 B II b) e c) della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 73.13-43, 45, 47, e 49, originari del Brasile.

2. L'importo del dazio è pari a 38,93 ECU per 1 000 kg netti.

3. Al dazio suddetto si applicano i provvedimenti in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

L'applicazione del dazio compensativo di cui all'articolo 1 è sospeso.

Articolo 3

È così conclusa la procedura antisovvenzioni relativa a fogli e lamiere di ferro o di acciaio semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm.

Articolo 4

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 5.

(2) GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 17.

(3) GU n. C 146 del 10. 6. 1982, pag. 4.

(1) GU n. L 312 del 9. 11. 1982, pag. 10.