31983H0403

83/403/CEE: Raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1983 alla Repubblica ellenica riguardante il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 233 del 24/08/1983 pag. 0029 - 0030


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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

alla Repubblica ellenica riguardante il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(83/403/CEE)

I. A norma dell'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, dell'atto di adesione, la Repubblica ellenica è tenuta a procedere al riordinamento progressivo, dal 1o gennaio 1981, dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, entro il 31 dicembre 1985, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

L'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, stabilisce che gli Stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica ellenica. Tuttavia, negli altri Stati membri, non vi sono prodotti assoggettati a regime di monopolio a carattere commerciale nei confronti della Grecia.

A norma dell'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, la Commissione è tenuta a rivolgere raccomandazioni alla Repubblica ellenica, a decorrere dal 1981, in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al primo comma.

In conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, del trattato CEE - disposizione applicabile a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'atto di adesione - il ritmo delle misure previste deve essere adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 incluso.

II. L'atto di adesione stabilisce, nell'articolo 35, l'eliminazione delle restrizioni quantitative dal momento dell'adesione, tranne che per alcuni prodotti di cui all'articolo 36 indicati all'allegato III, per i quali sono stati fissati inizialmente dei contingenti d'importazione. Per quanto riguarda il ritmo di eliminazione delle restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri, l'articolo 36, paragrafo 3, dell'atto di adesione prevede, durante il periodo transitorio, un aumento progressivo dei contingenti pari al 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto, e del 20 % all'inizio di ciascun anno per quelli espressi in volume.

Nel citato allegato III non figura tuttavia nessuno dei prodotti che sono oggetto in Grecia di monopolio ai sensi dell'articolo 37 del trattato CEE, e per tali prodotti non è stato pertanto fissato alcun contingente iniziale. Per stabilire il ritmo di abolizione progressiva delle restrizioni quantitative esistenti la Commissione ritiene necessario richiamarsi ai criteri fissati dall'articolo 33 del trattato CEE, tenendo presente il periodo transitorio più corto concesso alla Grecia. Detto articolo prevede un periodo transitorio di dodici anni e la fissazione di un contingente iniziale minimo pari al 3 % della produzione nazionale, fermo restando che tale contingente iniziale non deve essere inferiore ai contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri al momento dell'entrata in vigore dell'atto di adesione. Tale contingente è portato al 5 % dopo il terzo anno e ad almeno il 20 % alla fine del decimo anno.

III. In considerazione del periodo transitorio più breve, fissato dall'articolo 40, paragrafo 1, dell'atto di adesione, che scadrà il 31 dicembre 1985, e in considerazione del periodo già trascorso, la Commissione ritiene che il contingente che la Grecia dovrebbe aprire nel 1983 debba essere almeno pari al 6 % della produzione nazionale e, qualora non vi sia produzione nazionale, almeno pari al 6 % del consumo nazionale. Per i due anni rimanenti la Commissione considera ragionevoli contingenti rispettivamente del 9 % e del 15 %.

IV. Per tali motivi e fatta salva la posizione che potrà adottare in seguito ai risultati ottenuti con l'applicazione della presente raccomandazione, la Commissione raccomanda alla Repubblica ellenica, a norma dell'articola 40, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione:

1. di aprire per ciascuno dei prodotti assoggettati in Grecia ad un regime di monopolio nazionale a carattere commerciale un contingente pari:

- per il periodo rimanente dell'anno 1983, al 6 % della produzione o del consumo nazionale corrispondente dell'anno 1982, - per l'anno 1984, al 9 % della produzione o del consumo nazionale dell'anno 1983,

- per l'anno 1985, al 15 % della produzione o del consumo nazionale dell'anno 1984,

fermo restando che dopo il 31 dicembre 1985 al più tardi non sarà più ammessa alcuna restrizione quantitativa.

I contingenti sono accessibili a qualsiasi importatore in Grecia e i prodotti importati nel quadro di questi contingenti non possono essere soggetti in Grecia a diritti esclusivi di commercializzazione;

2. d'informare tutti gli interessati tramite una pubblicità adeguata, in particolare tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, di un avviso agli importatori circa le possibilità esistenti, nell'ambito dei contingenti di cui sopra, di rifornirsi negli altri Stati membri dei prodotti più sotto elencati.

La presente raccomandazione concerne i seguenti prodotti, elencati in base alla loro posizione nella tariffa doganale comune:

1. Sale (25.01 A II b)

2. Zolfo (ex 25.03)

3. Oli greggi di petrolio (27.09)

4. Benzina (ex 27.10 A III)

5. Benzina super (ex 27.10 A III)

6. Petrolio (kerosene) (ex 27.10 B III)

7. Gasolio (ex 27.10 C I)

8. Oli combustibili (ex 27.10 C II)

9. Solfato di potassio (ex 28.38 A II)

10. Dulcina (ex 29.25 B I)

11. Fiammiferi (36.06)

12. Carte da gioco (97.04 A)

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione