83/617/CEE: Decisione della Commissione del 30 novembre 1983 recante terza modifica della decisione 82/467/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 13/12/1983 pag. 0021 - 0021
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1983 recante terza modifica della decisione 82/467/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (83/617/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7 bis, considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1447/83 (5), prevede che gli Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla vendita a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico o a concedere un aiuto per il burro di ammasso privato ai fini della sua immissione al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; considerando che parecchi Stati membri sono stati autorizzati dalla decisione 82/467/CEE della Commissione (6), modificata da ultimo dalla decisione 83/80/CEE (7), a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato; che la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione di procedere alla vendita di una quantità supplementare di 2 000 tonnellate di burro al fine di proseguire l'operazione e che questo Stato membro è in grado di garantire l'uso di detto burro alla destinazione prevista; che è opportuno dare accoglimento a tale domanda e modificare la predetta decisione; considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 1 della decisione 82/467/CEE la quantità di 7 000 tonnellate che si riferisce alla Repubblica federale di Germania è sostituita dalla quantità di 9 000 tonnellate. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33. (5) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 19. (6) GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 38. (7) GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 49