31983D0602

83/602/CEE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1983 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 09/12/1983 pag. 0056 - 0056


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1983

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(83/602/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 3 giugno 1983, il governo italiano ha notificato il programma relativo alla commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che tale programma tende a completare i vari programmi specifici concernenti i singoli prodotti, già approvati dalla Commissione, nel settore della commercializzazione di tali prodotti; che esso riguarda in particolare i centri di commercializzazione - ivi inclusi il magazzinaggio, la refrigerazione, l'imballaggio, il carico e lo scarico dei prodotti - allo scopo di accrescere la capacità commerciale degli operatori agricoli e di adattarla alle esigenze dei mercati; che esso rappresenta pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'approvazione di tale programma non influisce sulle decisioni da prendere a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77 in materia di finanziamento comunitario dei progetti del settore in causa, specie per verificare se i progetti sono inclusi nel campo di applicazione dell'articolo 6 del detto regolamento;

considerando che tale programma nonché i vari programmi specifici già approvati concernenti i singoli prodotti contengono in quantità sufficiente i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore in causa; che il termine previsto per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che rimane in sospeso la questione relativa alle condizioni alle quali l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77 sarà continuata al di là del termine fissato dall'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento; che vi è motivo, di conseguenza, di limitare l'approvazione del programma alle domande di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il comitato permanente delle strutture agrarie non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma relativo alla commercializzazione dei prodotti agricoli notificato dal governo italiano il 3 giugno 1983 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 è approvato.

2. L'approvazione del programma concerne soltanto i progetti presentati prima del 1o maggio 1984.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.