31983D0414

83/414/CEE: Decisione del Consiglio del 25 luglio 1983 sull'adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmato a Varsavia l'11 novembre 1982

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 26/08/1983 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0127
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0127
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0129


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1983

sull ' adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt , modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione , firmato a Varsavia l ' 11 novembre 1982

( 83/414/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

considerando che la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt rendono necessaria una regolamentazione a livello internazionale ;

considerando che questo scopo il 13 settembre 1973 è stata firmata a Danzica una convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt , qui di seguito denominata « convenzione di Danzica » , che è entrata in vigore il 28 luglio 1974 ;

considerando che la Comunità ha competenza per l ' adozione di misure di conservazione delle risorse biologiche del mare , con decisione autonoma ma anche mediante impegni contrattuali assunti con paesi terzi nel quadro di organizzazione internazionali ;

considerando che i due Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Danzica , nella fattispecie il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania , nel 1977 hanno presentato al governo polacco , depositario della convenzione , proposte per l ' emendamento di quest ' ultima al fine di permettere l ' adesione della Comunità ;

considerando che l ' 11 novembre 1982 le parti contraenti della convenzione di Danzica hanno firmato un protocollo convenzione e , fra l ' altro , la suddetta proposta tedescodanese ;

considerando che questi emendamenti entrano in vigore novanta giorni dopo che il governo depositario ha ricevuto da tutte le parti contraenti la notifica dell ' accettazione degli stessi ; che dopo la suddetta entrata in vigore la Comunità può aderire alla convenzione di Danzica ;

considerando che , per contribuire alla conservazione delle risorse biologiche nell ' area regolamentata dalla convenzione di Danzica e nella quale i pescatori comunitari esercitano la loro attività , è necessario che la Comunità aderisca alla convenzione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

È approvata dalla Comunità l ' adesione della Comunità economica europea alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt , modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione , firmata a Varsavia l ' 11 novembre 1982 .

I testi della convenzione e del protocollo sono acclusi alla presente decisione .

Articolo 2

Ai sensi dell ' articolo XVIII della convenzione , il presidente del Consiglio deposita lo strumento di adesione presso il governo della Repubblica popolare di Polonia ( 3 ) .

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

C . SIMITIS

( 1 ) GU n . C 117 del 30 . 4 . 1983 , pag . 4 .

( 2 ) Parere reso l ' 8 luglio 1983 ( non ancora pubblicato nella GU ) .

( 3 ) Per quanto riguarda la Comunità , la data di entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretario generale del Consiglio .

( TRADUZIONE )

CONVENZIONE

sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt

GLI STATI PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE ,

RITENENDO che una produttività ottimale e stabile delle risorse biologiche del mar Baltico e dei Belt rivesta grande importanza per gli Stati del bacino del mer Baltico ;

RICONOSCENDO la loro comune responsabilità per la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche ;

CONVINTI che , ai fini della conservazione delle risorse biologiche del mar Baltico e dei Belt , sia necessario rafforzare ed ampliare la cooperazione in questa regione ,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Gli Stati contraenti decidono di :

- collaborare strettamente al fine di mantenere ed aumentare le risorse biologiche del mar Baltico e dei Belt e di ottenere il massimo rendimento , in particolare al fine di ampliare e coordinare gli studi in questo campo ;

- preparare e atturare progetti organizzativi e tecnici sulla conservazione e sull ' espansione delle risorse biologiche , comprendenti tra l ' altro misure in materia di riproduzione artificiale di specie ittiche pregiate e/o contribuire finanziamente a tali misure , su una ase giusta ed equa , e prendere eventualmente altre iniziative ai fini di uno sfruttamento razionale ed efficace delle risorse biologiche .

Articolo II

1 . La zona cui si applica la presente convenzione , qui di seguito definita « zona oggetto della convenzione » , comprende tutte le acque del mar Baltico e dei Belt , escluse quelle interne , ed è limitata ad occidente da una linea compresa tra Capo Hasenore e Punto Gniben , tra Korshage e Spodsbierg e tra Capo Gilbierg e Kullen .

2 . La presente convenzione si applica a tutte le specie ittiche ed alle altre risorse biologiche marine presenti nella zona oggetto della convenzione .

Articolo III

Nessuna norma della presente convenzione può essere interpretata come un pregiudizio nei confronti dei diritti , delle rivendicazioni o delle opinioni di qualsiasi Stato contraente in merito ai limiti delle acque territoriali ed alla portata della giurisdizione in materia di pesca , ai sensi del diritto internazionale .

Articolo IV

Ai fini della presente convenzione per « imbarcazione » si intende qualsiasi nave o peschereccio impiegati per la cattura o la lavorazione del pesce o di altri organismi biologici marini , che siano registrati nel territorio di uno Stato membro , oppure siano di proprietà di un armatore ivi insediato , oppure battano la bandiera di uno Stato membro .

Articolo V

1 . Ai fini della presente convenzione , viene istituita una commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico , qui di seguito denominata « commissione » .

2 . Ciascuno Stato contraente ha il diritto di partecipare alla commissione nominandovi al massimo due rappresentanti , nonchù di designare eventualmente esperti e consiglieri per assisterli nelle loro funzioni .

3 . La commissione elegge tra i propri membri un presidente ed un vicepresidente , ciascuno dei quali rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile , ma non per due mandati consecutivi . Il presidente ed il vicepresidente non possono rappresentare il medesimo Stato contraente .

4 . Un membro della commissione eletto presidente cessa di agire come rappresentante del suo Stato d ' appartenenza e quindi di esercitare il diritto di voto . lo Stato interessato ha il diritto di nominare un altro rappresentante per sostituirlo nelle funzioni di membro della commissione .

Articolo VI

1 . La commissione avrà sede a Varsavia .

2 . La commissione nomina il proprio segretario ed eventualmente il personale necessario per assisterlo nei suoi compiti .

3 . La commisione approva il proprio regolamento interno e gli altri provvedimenti da essa ritenuti necessari per l ' adempimento delle proprie funzioni .

Articolo VII

1 . La commissione approva il proprio regolamento finanziario .

2 . La commissione approva un bilancio preventivo biennale , nonchù uno stato di previsione per l ' esercizio fiscale successivo .

3 . Gli Stati contraenti contribuiscono in parti uguali al finanziamento del bilancio , nonchù ad un eventuale bilancio suppletivo .

4 . Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti , degli esperti e dei consiglieri ai lavori della commissione sono a carico di ciascuno Stato contraente .

Articolo VIII

1 . salvo diversa decisione , la commissione tiene le sue sessioni ogni due anni a Varsavia alla data da essa ritenuta opportuna . Su richiesta di un rappresentante di uno Stato contraente alla commissione , appoggiata da un rappresentante di un altro Stato contraente , il presidente della commissione convoca quanto prima una sessione straordinaria ad una data e in una località di sua scelta , e comunque non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta .

2 . La prima sessione della commissione viene convocata dal governo depositario della presente convenzione e deve aver luogo entro novanta giorni dall ' entrata in vigore della convenzione stessa .

3 . Ogni parte contraente dispone di un voto nella commissione . Le decisioni e le raccomandazioni della commissione devono essere prese alla maggioranza di due terzi dei voti degli Stati contraenti , presenti e votanti .

4 . La commissione utilizza come lingua di lavoro l ' inglese . Sono considerate lingue ufficiali le lingue degli Stati firmatari . Unicamente le raccomandazioni , le decisioni e le risoluzioni della commissione vengono redatte nelle lingue suddette . Durante le riunioni della commissione , ciascuno Stato contraente ha il diritto di chiedere la traduzione di tutti i documenti nella propria lingua . Tutti i costi relativi alle traduzioni sono a carico dello Stato che ne abbia fatto richiesta .

Articolo IX

1 . La commissione ha i seguenti compiti :

a ) esercitare un costante controllo sulle risorse biologiche e sulle attività di pesca nella zona oggetto della convenzione raccogliendo , aggregando , analizzando e divulgando dati statistici relativi per esempio alle catture , all ' attività di pesca , nonchù ad altre informazioni .

b ) elaborare proposte in materia di coordinamento delle ricerche scientifiche nella zona oggetto della convenzione ,

c ) redigere e presentare raccomandazioni , basate per quanto possibile sui risultati delle ricerce scientifiche e relative a misure di cui all ' articolo X , da sottoporre all ' esame degli Stati contraenti .

2 . Nell ' adempimento delle proprie funzioni , la commissione può , se del caso , chiedere la collaborazione dei servizi del Consiglio internazionale per l ' esplorazione del mare ( CIEM ) , nonchù di altre organizzazioni internazionali operanti nel settore tecnico-scientifico e può avvalersi delle informazioni fornite dagli organismi ufficiali degli Stati contraenti .

3 . Per adempiere alle proprie funzioni , la commissione può istituire gruppi di lavoro od altri organismi ausiliari , fissandone la composizione ed il mandato .

Articolo X

Ai fini della presente convenzione , la commissione può prendere in esame le seguenti e presentare agli Stati contraenti raccomandazioni in proposito :

a ) normativa in materia di attrezzi e dispositivi di pesca , nonchù di metodi di cattura ;

b ) determinazione delle dimensioni dei pesci che possono essere conservati a bordo dell ' imbarcazione oppure sbarcati , esposti o offerti in vendita ;

c ) regolamentazione delle stagioni di chiusura dell ' attività di pesca ;

d ) regolamentazione relativa alla delimitazione delle zone chiuse alla pesca ;

e ) miglioramento ed incremento delle risorse biologiche marine , compresi gli interventi in materia di riproduzione artificiale e di trasferimento di pesci e di altri organismi ;

f ) regolamentazione e/o ripartizione tra gli Stati contraenti dell ' assegnazione delle catture totali oppure della portata delle operazioni di pesca secondo l ' oggetto , le specie , le regioni ed i periodi ;

g ) controllo sull ' attuazione delle raccomandazioni vincolanti per gli Stati contraenti ;

h ) conservazione e sfruttamento razionale delle risorse biologiche marine .

Articolo XI

1 . Fatto salvo il dispositivo del presente articolo , gli Stati contraenti si impegnano ad attuare ogni raccomandazione presentata dalla commissione , a norma dell ' articolo X della presente convenzione , a decorrere dalla data fissata dalla commissione , ma comunque dopo la scadenza del periodo stabilito nel presente articolo per la presentazione di eventuali obiezioni .

2 . Entro novanta giorni a decorrere dalla data della notifica di una raccomandazione , ogni Stato contraente può formulare un ' obiezione ed in tal caso non è tenuto ad attuare detta raccomandazione .

Inoltre , uno Stato contraente può in qualsiasi momento revocare la propria obiezione e mettere in atto la raccomandazione .

Se un ' obiezione viene formulata entro il termine di novanta giorni , ogni altro Stato contraente può parimenti formulari un ' analoga obiezione entro il successivo periodo di sessanta giorni .

3 . Se tre o più Stati contraenti formulano un ' obiezione contro una raccomandazione , gli altri Stati contraenti non sono tenuti a mettere in atto la raccomandazione stessa .

4 . La commissione notifica immediatamente a ciascuno Stato contraente la ricezione o il ritiro di una obiezione .

Articolo XII

1 . Per quanto riguarda i cittadini e le imbarcazioni soggetti alla sua giurisdizione , ogni Stato contraente prende i provvedimenti necessari ai fini dell ' applicazione di quanto disposto dalla presente convenzione , nonchù dalle raccomandazioni della commissione vincolanti per gli Stati contraenti , e in caso di infrazione intraprende l ' azione necessaria .

2 . Fatti salvi i diritti sovranità degli Stati contraenti per quanto riguarda le proprie acque territoriali , nonchù i diritti nelle proprie zone di pesca , ogni Stato contraente attua le raccomandazioni della commissione per esso vincolanti tramite le rispettive autorità nazionali nelle proprie acque territoriali e nelle acque oggetto della sua giurisdizione in materia di pesca .

3 . Ciascuno Stato contraente comunica alla commissione , entro i termini e nella forma da quest ' ultima stabiliti , i dati statistici e le informazioni di cui all ' articolo IX , paragrafo 1 , lettera a ) , e notifica inoltre tutte le azioni avviate in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo .

Articolo XII

La commissione richiama l ' attenzione di uno Stato non aderente alla presente convenzione sulle operazioni di pesca effettuate nella zona oggetto della convenzione dai cittadini o dai pescherecci soggetti alla giurisdizione dello Stato suddetto e tali da pregiudicare le attività della commissione oppure l ' attuazione degli obiettivi della presente convenzione .

Articolo XIV

I provvedimenti della presente convenzione non si applicano alle operazioni effettuate unicamente a fini scientifici da imbarcazioni appositamente autorizzate da uno Stato contraente , nù ai pesci e agli altri organismi marini catturati durante tali operazioni . le catture in tal modo effettuate non possono essere vendute , esposte o messe in vendita .

Articolo XV

1 . La commissione collabora con altre organizzazioni internazionali aventi obiettivi affini .

2 . La commissione può invitare qualsiasi organizzazione internazionale interessate , oppure il governo di qualsiasi Stato non aderente alla presente convenzione , a partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della commissione o alle riunioni dei soi organismi ausiliari .

Articolo XVI

1 . Ciascuno Stato contraente ha il diritto di proporre emendamenti alla presente convenzione . Ogni proposta di emendamento viene presentata al governo depositario , il quale la comunica a tutti gli Stati contraenti , che a loro volta notificano al governo depositario l ' accettazione o il rifiuto dell ' emendamento nei più brevi termini dopo la ricezione della comunicazione . L ' emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il governo depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione da parte di tutti gli Stati contraenti .

2 . Uno Stato che divenga parte contraente della presente convenzione dopo l ' entrata in vigore di un emendamente in conformità del paragrafo 1 del presente articolo è tenuto ad applicare la convenzione così modificata .

Articolo XVII

1 . La presente convenzione è sottoposta alla ratifica o all ' approvazione degli Stati firmatari . Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il governo della Repubblica popolare di Polonia , che svolge le funzioni di governo depositario .

2 . Su invito degli Stati contraenti , la presente convenzione è aperta all ' adesione di qualsiasi Stato interessato alla conservazione e allo sfruttamento razionale delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt . Gli strumenti di adesione sono depositari presso il governo depositario .

Articolo XVIII

1 . La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarto strumento di ratifica o di approvazione .

2 . Dopo l ' entrata in vigore della presente convenzione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo , essa entra in vigore per ogni altro Stato , il cui governo abbia depositato uno strumento di ratifica , approvazione o adesione , il trentesimo giorno successivo alla data del deposito di detto strumento presso il governo depositario .

Articolo XIX

Uno Stato contraente può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione dopo la scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dall ' entrata in vigore di quest ' ultima , previo preavviso scritto al governo depositario .

Il recesso diventa effettivo per tale Stato contraente il 31 dicembre dell ' anno successivo all ' anno della sua notifica al governo depositario .

Articolo XX

1 . Il governo depositario notifica a tutti gli Stati firmatari ed aderenti quanto segue :

a ) le firme della presente convenzione e il deposito degli strumenti di ratifica , approvazione o adesione , nonchù la presentazione di eventuali dichiarazioni ,

b ) la data dell ' entrata in vigore della presente convenzione ,

c ) le proposte relative ad emendamenti alla convenzione , notifiche di accettazione e di entrata in vigore degli emendamenti ,

2 . L ' originale della presente convenzione viene depositato preso il governo della Repubblica popolare di Polonia , che ne trasmette copia autentica si governi di tutt gli Stati firmatari e aderenti .

3 . Il governo depositario registra la presente convenzione presso il segretario delle Nazioni Unite .

In fede di che , i sottoscritti plenipotenziari , debitamente autorizzati , hanno firmato la presente convenzione .

Fatto a Danzica , il giorno tredici settembre millenovecentosettantatrù , in un unico esemplare nelle lingua danese , filandese , polacca , russa , svedese , tedesca ed inglese , ciascun testo facente ugualmente fede .

( TRADUZIONE )

PROTOCOLLO

della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt

Varsavia , 9-11 novembre 1982

1 . Su invito del governo della Repubblica popolare di Polonia si è tenuta a Varsavia nei giorni 9-11 novembre 1982 una conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt .

2 . Alla conferenza erano rappresentati i seguenti Stati :

- Regno di Danimarca ,

- Repubblica di Finlandia ,

- Repubblica democratica tedesca ,

- Repubblica federale di Germania ,

- Repubblica popolare di Polonia ,

- Regno di Svezia ,

- Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche .

3 . La Comunità economica europea , invitata in qualità di osservatore , era presente alla conferenze ed ha partecipato ai dibattiti .

4 . Il signor Marian Fila , capo della delegazione polacca , è stato eletto presidente della conferenza .

Il signor Bertil Roth , capo della delegazione svedese , è stato eletto vicepresidente della conferenza .

Ha svolto le funzioni di segretario della conferenza il dottor Zdzislaw Russek , segretario della commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico .

5 . La conferenza ha fondato le proprie deliberazioni sulla relazione finale relativa alla riunione dei rappresentanti degli Stati contraenti della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt , svoltasi a Varsavia nei giorni 22 - 26 giugno 1981 .

6 . In seguito alle suddette deliberazione , la conferenza ha deciso di modificare la convenzione come segue :

a ) nel preambolo viene aggiunta una nuova nota introdduttiva :

« - prendendo atto che gli esteso la propria mar Baltico hanno esteso la propria giurisdizione sulle risorse biologiche al di là delle rispettive acque territorial e nelle zone ad esse adiacenti , » ;

b ) il testo dell ' articolo VIII , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente :

« Ciascuno Stato contraente dispone di un voto nella commissione . Le decisioni e le raccomandazioni della commissione devono essere approvate ad una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati contraenti , presenti e votanti , rimanendo inteso che , qualsiasi raccomandazione relativa a zone soggette alla giuridizione di uno o più Stati contraenti in materia di pesca entra in vigore per questi Stati unicamente qualora essi abbiano votato a favore . » ;

c ) le lettere a ) e b ) del paragrafo 1 dell ' articolo IX sono riformulate come segue e viene aggiunta la lettera d ) :

« a ) coordinare la gestione delle risorse biologiche nella zona oggetto della convenzione mediante la raccolta , l ' aggregazione , l ' analisi e la divulgazione di dati statistici , riguardanti per esempio le catture e l ' attività di pesca , nonchù altre informazioni ;

b ) promuovere , se del caso , il coordinamento della ricerca scientifica ed eventualmente di programmi comuni di ricerca nella zona oggetto della convenzione ;

d ) esaminare i dati presentati dagli Stati contraenti conformità dell ' articolo XII , paragrafo 3 . » ;

d ) l ' articolo X , lettera f ) , viene modificato come segue :

« f ) la determinazione del totale delle catture ammesse o della portata dell ' attività di pesca secondo le specie , le popolazioni , le zone e i periodi , compreso il totale delle catture ammesse relativo alle zone soggette alla giuridizione degli Stati contraenti in materia di pesca . » ;

la lettera g ) è soppressa ;

l ' attuale lettera h ) diventa lettera g ) ;

e ) nell ' articolo XI viene introdotto un nuovo paragrafo 4 e l ' attuale paragrafo 4 diventa paragrafo 5 , con la seguente nuova formulazione :

« 4 . a ) Dopo la data dell ' entrata in vigore di una raccomandazione approvata dalla Commissione , ogni Stato contraente può notificare alla Commissione di non poter più accettare la raccomandazione e se la notifica non viene ritirata la raccomandazione cessa di essere vincolante per il suddetto Stato contraente , decorso un anno dalla data notifica .

b ) Una raccomandazione che cessa di essere vincolante per uno Stato contraente cessa d ' essere vincolante per qualsiasi altro Stato contraente , decorsi trenta giorni dalla data in cui quest ' ultimo notifica alla commissione di non poter più accettare la raccomandazione .

5 . La commissione comunica immediatamente agli Stati contraenti qualsiasi notifica ricevuta a norma del presente articolo . » ;

f ) al paragrafo 3 dell ' articolo XII viene aggiunta la seguente frase :

« comprese le informazioni sulla normativa in materia di verifica dell ' osservanza delle raccomandazioni della commissione . » ;

g ) il testo dell ' articolo XIII è sostituito dal testo seguente :

« Ciascuno Stato contraente informa la Commissione in merito ai provvedimenti legislativi messi in atto oppure a qualsiasi accordo eventualmente concluso in materia di conservazione o di utilizzazione delle risorse della pesca nella zona oggetto della convenzione . » ;

h ) il testo dell ' articolo XVII è sostituito dal testo seguente :

« 1 . La presente convenzione è sottoposta a ratifica o ad approvazione da parte degli Stati firmatari . Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositari presso il governo della Repubblica popolare di Polonia , che svolge le funzioni di governo depositario .

2 . Su invito degli Stati contraenti , la presente convzenzione è aperta all ' adesione di qualsiasi Stato interessato alla preservazione e allo sfruttamento razionale delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt , nonchù a qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica , alla quale gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze relative alle materie oggetto della presente convenzione .

3 . Ogni qualvolta compare nella presente convenzione il termine « Stato contraente » esso s ' intende riferito mutatis mutandis alle organizzazioni di cui al precedente paragrafo che abbiano aderito alla convenzione .

4 . In caso di conflitto tra gli obblighi incombenti a norma della presente convenzione ad un ' organizzazione di cui al paragrafo 2 e gli obblighi sorti in forza dell ' accordo che istituisce tale organizzazione o di atti ad essa si riferiscono , prevalgono gli obblighi stabiliti dalla presente convenzione . » .

7 . In seguito alle proprie deliberazioni , la conferenza ha inoltre approvato i seguenti provvedimenti , che costituiscono un ' appendice all ' articolo XVII relativo all ' adesione della Comunità economica europea alla convenzione :

a ) su richiesta del Regno di Danimarca e della Repubblica federale di Germania , la Comunità economica europea ( CEE ) è inviatata da tutti gli Stati contraenti ad aderire alla convenzione in luogo del Regno di Danimarca e della Repubblica federale di Germania ; in deroga dell ' articolo XIX della convenzione , i due suddetti Stati contraenti cessano di essere parti della convenzione quando quest ' ultima entra in vigore per la CEE ;

b ) a decorrere dal momento dell ' adesione , la CEE assume tutti i diritti che spettano ad uno Stato contraente a norma della convenzione , quali il diritto di disporre di un voto e l ' obbligo di contribuire su base partitaria all ' importo totale del bilancio , e s ' impegna affinchù tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione siano rigorosamente applicati ;

c ) la partecipazione della CEE alla presente convenzione non può essere interpretata come un pregiudizio nei confronti dei diritti , delle rivendicazione o delle opinioni degli Stati contraenti per quanto riguarda la limitazione delle zone di pesca e la portata della giurisdizione in materia di pesca , a norma del diritto internazionale ;

d ) il recesso Regno di Danimarca e della Repubblica federale di Germania lascia impregiudicate le lingue ufficiali della commissione precedentemente stabilite ;

e ) gli strumenti di adesione della CEE alla convenzione sono depositati presso il governo depositario .

8 . I rappresentanti della CEE hanno fatto una dichiarazione che è allegata al presente protocollo .

9 . Il testo del presente protocollo , redatto in unico esemplare in lingua inglese , è depositato presso il governo della Repubblica popolare di Polonia . Il governo della Repubblica popolare di Polonia invia una copia autentica del presente protocollo a ciascuno degli Stati i cui rappresentanti hanno partecipato alla conferenza , ai fini dell ' approvazione degli emendamenti contenuti nel protocollo , secondo la procedura di cui all ' articolo XVI della convenzione .

Fatto a Varsavia , il giorno undici novembre 1982 .

Per la delegazione del Regno di Danimarca

Per la delegazione della Repubblica di Finlandia

Per la delegazione della Repubblica democratica tedesca

Per la delegazione della Repubblica federale di Germania

Per la delegazione della Repubblica popolare di Polonia

per la delegazione del Regno di Svezia

Per la delegazione dell ' Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

ALLEGATO

Dichiarazione dei rappresentanti della Comunità economica europea

In merito all ' articolo XVII , paragrafo 4 , i rappresentanti della CEE desiderando precisare quanto segue :

1 . l ' adesione della CEE alla presente convenzione non provoca alcun conflitto tra gli obblighi della Comunità a norma del trattato che la istituisce e gli obblighi inerenti alla presente convenzione ;

2 . analogamente , non si verifica alcun conflitto tra l ' attuale legislazione comunitaria e gli obblighi derivanti dalla convenzione . Qualsiasi possibilità di conflitto è inoltre esclusa poichù l ' adesione della CEE alla presente convenzione deve essere approvata dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee . Con tale atto di approvazione viene annullato qualsiasi precedente atto giuridico che possa generare un conflitto ;

3 . Per quanto riguarda la futura legislazione comunitaria , la Comunità , al pari di ogni altra parte contraente , è vincolata agli obblighi stabiliti presente convenzione .